§ 1.1.14 - L.R. 15 gennaio 1985, n. 3.
Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:15/01/1985
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  (Fascia)
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 1.1.14 - L.R. 15 gennaio 1985, n. 3.

Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto.

(B.U. 16 gennaio 1985, n. 3 - S.O.).

 

Art. 1.

     Sono adottati, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, lo stemma e il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Liguria.

     Sono altresì stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

 

     Art. 2.

     Lo stemma della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub A) che forma parte integrante della presente legge, è costituito da una caravella stilizzata, marginata in nero e colorata in argento, con vela bianca inquadrata da croce rossa con stelle d'argento nei riquadri.

 

     Art. 3.

     Il gonfalone della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub B) che forma parte integrante della presente legge, è costituito da un drappo a bande verticali di eguale larghezza colorate, da sinistra verso destra, di verde, di rosso e di azzurro mare.

     Nel centro del gonfalone figura lo stemma della Regione con larghezza pari ai tre quinti della larghezza del drappo.

     All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

     L'esposizione e l'uso nelle pubbliche funzioni del gonfalone della Regione si conformano alle disposizioni previste al riguardo dalla legge della Repubblica.

 

     Art. 3 bis. (Fascia) [1]

     1. La fascia della Regione Liguria è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che la utilizzano nelle manifestazioni ufficiali come emblema dell’Ente di appartenenza.

     2. La fascia, portata a tracolla della spalla destra, è larga 15 centimetri ed è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni che riportano i colori del gonfalone e termina con una frangia color oro. Nella parte ricadente sul petto, in posizione centrale, all’altezza del petto, è posto lo stemma della Regione Liguria, ai fini della immediata visibilità nelle stesse proporzioni indicate all’articolo 3, comma 2.

     3. In caso di contestuale presenza di entrambi i Presidenti, la fascia è indossata dal Presidente della Giunta. In caso di assenza del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta può delegare il Vice Presidente della Giunta o un Assessore. In loro assenza, il Presidente del Consiglio può delegare il Vice Presidente, il Consigliere Segretario o altro Consigliere.

     4. I Consiglieri e gli Assessori sono dotati di distintivo con lo stemma dell’Ente. Il distintivo è personale, non cedibile e ad uso esclusivo dei Consiglieri e degli Assessori in carica.

 

     Art. 4.

     Il sigillo della Regione è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura «Regione Liguria» con l'indicazione dell'Organo regionale cui il sigillo è assegnato.

 

     Art. 5.

     Il sigillo è assegnato:

     1) al Consiglio regionale ed al suo Presidente;

     2) alla Giunta regionale;

     3) al Presidente della Giunta regionale;

     4) al Comitato regionale di controllo ed alle sezioni provinciali dello stesso.

     Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli Organi regionali sopraindicati.

     Della conservazione ed uso dei sigilli sono responsabili i Dirigenti dei Servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

 

     Art. 6.

     La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, su tutta la carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

     L'uso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'ente.

 

     Art. 7.

     (Omissis).


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 15.