Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 demanio e patrimonio |
Data: | 04/12/1989 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprietà, ai rispettivi [...] |
Art. 2. 1. Sono escluse dall'attribuzione in proprietà ai comuni competenti per territorio tutte quelle parti dei complessi che non erano già dall'origine direttamente deputate all'espletamento delle [...] |
Art. 3. 1. Il verbale di ricognizione, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente articolo 2, unitamente al verbale di consegna provvisoria degli immobili e relativi beni mobili, costituiranno [...] |
Art. 4. 1. La Regione Lazio porterà a termine i lavori di manutenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, avrà adottato i provvedimenti formali |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione [...] |
§ 6.5.6 – L.R. 4 dicembre 1989, n. 70.
Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà ai comuni competenti per territorio.
(B.U. 20 dicembre 1989, n. 35).
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del
1. Sono escluse dall'attribuzione in proprietà ai comuni competenti per territorio tutte quelle parti dei complessi che non erano già dall'origine direttamente deputate all'espletamento delle funzioni assistenziali previste quali compiti istituzionali degli enti disciolti ex proprietari.
2. Alla ricognizione delle porzioni immobiliari non utilizzate per prestazioni assistenziali provvederanno di concetto un funzionario dell'Assessorato demanio e patrimonio delegato dall'assessore al demanio e patrimonio e un funzionario del comune competente per territorio, delegato dall'assessore ai servizi sociali e assistenziali del comune.
1. Il verbale di ricognizione, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente articolo 2, unitamente al verbale di consegna provvisoria degli immobili e relativi beni mobili, costituiranno allegati al decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio che individua e trasferisce formalmente la proprietà dei beni immobili e mobili al comune competente per territorio.
1. La Regione Lazio porterà a termine i lavori di manutenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, avrà adottato i provvedimenti formali.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della