Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 11/03/2008 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010) |
Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010) |
Art. 3. (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio 2008) |
Art. 4. (Aumento del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e degli importi destinati a mutui e prestiti) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 37 della l. r. 26/2007, relativo agli interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.84 - L.R. 11 marzo 2008, n. 3.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008
(B.U. 14 marzo 2008, n. 10 - S.O. n. 19)
Art. 1. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008–2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “A” – Entrata.
Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010)
1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008–2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “B” – Spesa.
Art. 3. (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio 2008)
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
Art. 4. (Aumento del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e degli importi destinati a mutui e prestiti)
1. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissato dall’articolo 1, comma 1, della
2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera e) della
3. E’ confermato il rinvio alla legge di assestamento di bilancio 2008 per l’autorizzazione alla contrazione del mutuo finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi, che viene fissato nel nuovo importo di euro 3.258.726.651,29.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 4 dell’articolo 37 della
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis)