§ 5.16.26 - L.R. 5 ottobre 1998, n. 44.
Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del giubileo del 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.16 celebrazioni e ricorrenze
Data:05/10/1998
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi).
Art. 4.  (Tipologia e misura dei contributi).
Art. 5.  (Modalità per l'accesso ai contributi).
Art. 6.  (Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti).
Art. 7.  (Criteri di formazione della graduatoria).
Art. 8.  (Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi).
Art. 9.  (Cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici).
Art. 10.  (Vincolo di destinazione dell'immobile).
Art. 11.  (Revoca della concessione).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Costituzione sezione competente in Assessorato Sviluppo economico ed attività produttive).
Art. 14.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 5.16.26 - L.R. 5 ottobre 1998, n. 44. [1]

Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del giubileo del 2000.

(B.U. 10 ottobre 1998, n. 28, S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione, in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della rilevanza dell'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, promuove interventi per la qualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     2.Gli interventi si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie:

     a) esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     b) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 agosto 1991, n. 287;

     c) attività previste dall'articolo 16 comma 1, lettera b) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     1. Per il conseguimento delle finalità previste all'articolo 1 sono concessi contributi a favore:

     a) degli enti di cui all'articolo 1 della l. 222/1985 che svolgono le attività previste dal comma 1, lettera b) dell'articolo 16 della legge stessa;

     b) di enti o soggetti privati in possesso dei requisiti e/o della autorizzazione di cui al d.lgs. 114/1988 per le gestioni commerciali o che siano titolari della autorizzazione amministrativa per la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

     2. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le imprese che si trovino in concordato preventivo, in amministrazione controllata o che, sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi, presentino gravi squilibri patrimoniali o risultati economici di gestione insufficienti.

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi).

     1. Gli interventi riferiti alle strutture di cui all'articolo 1, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, sono i seguenti:

     a) opere per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

     b) ristrutturazione, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento, acquisto di arredamenti ed attrezzature, anche di natura informatica e telematica idonee al collegamento in rete, e realizzazione di opere ed impianti complementari con particolare riferimento a quegli interventi previsti dalla normativa per il risparmio energetico e secondo tecniche di bioedilizia.

     2. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche gli interventi di cui al comma 1 iniziati successivamente all'11 ottobre 1997.

     3. Non sono compresi nell'elencazione di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

     4. I costi per spese generali rientrano nel complessivo costo dell'intervento ammesso a contributo nella misura non superiore al dieci per cento di detto costo.

     5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati entro il 15 febbraio 2000 ed entro il 15 marzo 2000 devono essere rese operanti le strutture e gli impianti relativi [2].

 

     Art. 4. (Tipologia e misura dei contributi).

     1. Ai soggetti indicati all'articolo 2 sono concessi:

     a) contributi in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di importo non superiore a L. 300 milioni relativi alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1;

     b) finanziamenti a tasso contenuto per importo non superiore al venticinque per cento dei fondi destinati agli interventi di cui alla presente legge e per un periodo di ammortamento massimo di dieci anni.

     2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, lettera b) la Regione può assicurare, a valere sulla quota riservata per tale tipologia di contributo, la provvista a tasso contenuto a favore di banche o società finanziarie convenzionate a fronte di finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie per i medesimi progetti e negli stessi limiti di cui al comma 1 lettera b). Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista è stabilito nella misura di due punti percentuali.

     3. Il tasso d'interesse applicabile al finanziamento di cui al comma 1 lettera b) è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono cumulabili entro il limite massimo di 100.000 ECU nell'arco di tre anni dal provvedimento di concessione individuale del contributo.

 

     Art. 5. (Modalità per l'accesso ai contributi).

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva un avviso pubblico in cui sono determinate:

     a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;

     b) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;

     c) la documentazione da allegare per accedere al contributo;

     d) la documentazione da allegare a consuntivo dei lavori e delle forniture;

     e) le modalità di formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7;

     f) la tempistica per l'attuazione delle opere.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

 

     Art. 6. (Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti).

     1. Le domande sono esaminate dalla Regione Lazio per la verifica delle seguenti condizioni di ammissibilità:

     a) rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 2;

     b) riguardanti iniziative ricomprese tra le tipologie di interventi di cui all'articolo 3. Per ogni esercizio di cui all'articolo 1, comma 2 è ammissibile una sola domanda di contributo che può riguardare più tipologie di interventi, purchè siano rispettati i massimali di cui all'articolo 4;

     c) complete della documentazione indicata nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 5;

     d) idoneità tecnico-economica del progetto nel rispetto del corretto equilibrio economico-finanziario aziendale.

 

     Art. 7. (Criteri di formazione della graduatoria).

     1. Accertata l'ammissibilità delle domande di cui all'articolo 6 l'ordine di graduatoria è stabilito tenendo conto dei seguenti criteri considerati prioritari, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e):

     a) localizzazione dell'intervento;

     b) attivazione di politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

     c) livello di cantierabilità del progetto;

     d) incremento di occupazione;

     e) tipologia degli interventi;

     f) nuova impresa;

     g) utilizzo dei prodotti tipici laziali agro-alimentari da parte dei pubblici esercizi.

 

     Art. 8. (Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi).

     1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 4, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla Regione apposita domanda.

     2. Il competente Assessorato, verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 6, trasmette entro trenta giorni agli Istituti bancari con cui ha stipulato apposita convenzione le domande risultate ammissibili per l'istruttoria tecnica amministrativa e finanziaria. Gli Istituti di cui sopra entro trenta giorni dal ricevimento delle domande procedono all'istruttoria e determinano per ciascuna il contributo concedibile sulla base delle due tipologie di contributo previste dall'articolo 4. Entro i trenta giorni successivi la Regione predispone la graduatoria e delibera la concessione dei contributi stessi. La Regione provvede altresì al monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi.

 

     Art. 9. (Cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici).

     1. E' consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Unione europea, dalla Regione e da altri enti pubblici nei limiti massimi della regola del de minimis di cui all'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 10. (Vincolo di destinazione dell'immobile).

     1. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi sia proprietario dell'immobile adibito ad esercizio commerciale o di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'immobile stesso è vincolato a questa destinazione per la durata di dieci anni. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

     2. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi non sia proprietario dell'immobile o porzione di esso, in alternativa all'atto di vincolo di destinazione d'uso commerciale, lo stesso beneficiario può produrre apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di impegno a mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile o porzione di esso, accompagnata da polizza fidejussoria di un istituto di credito o di uno degli enti assicurativi risultanti dall'elenco pubblicato con decreto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione d'uso dell'immobile.

     3. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari per la durata di cinque anni.

     4. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione o la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione stessa.

 

     Art. 11. (Revoca della concessione).

     1.La revoca della concessione dei contributi viene disposta quando:

     a) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi. Nell'ipotesi di difformità parziale, si provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;

     b) [3];

     c) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

     d) sia revocata l'autorizzazione amministrativa che legittima l'esercizio;

     e) nel corso della realizzazione delle opere i beneficiari del contributo non abbiano rispettato le vigenti norme commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

     f) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     g) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nell'articolo 10 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     1 bis. Nel caso i lavori non vengano terminati entro il termine fissato, il contributo è riconosciuto solo per la parte delle opere realizzate che comunque costituiscano un lotto funzionale [4].

     2. Nei casi di cui al comma 1, al recupero dei contributi erogati, si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento annuo del costo della vita e maggiorati degli interessi legali.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi di cui alla presente legge vengono istituiti per memoria nel bilancio di previsione 1998 i seguenti capitoli denominati:

     cap. 23235 "Contributo in conto capitale per interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione del 2000";

     cap. 23236 "Contributo in conto interessi per interventi di riqualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione del 2000".

     2. Alla qualificazione dello stanziamento dei previsti capitoli di spesa ed alla relativa copertura finanziaria si provvede con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione per Roma Capitale in occasione della prima rimodulazione degli interventi previsti per il Giubileo del 2000.

     3. Le risorse sono riservate nella misura massima del venticinque per cento ai contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

 

     Art. 13. (Costituzione sezione competente in Assessorato Sviluppo economico ed attività produttive).

     1. Per l'attuazione delle competenze previste dalla presente legge è istituita presso l'Ufficio competente dell'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive una sezione composta da minimo due unità (VI e VII livello).

 

     Art. 14. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1999, n. 8, ora così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 9.

[3] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.