Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 30/07/1996 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ambito e procedure). |
Art. 3. (Programma di intervento). |
Art. 4. (Controlli). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 5.14.81 - L.R. 30 luglio 1996, n. 32. [1]
Interventi regionali a sostegno dei premi letterari o storico-letterari.
(B.U. 10 agosto 1996, n. 22 - S.O. n. 3).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, in conformità all'articolo 45 dello Statuto regionale, sostiene l'organizzazione di premi di carattere letterario o storico- letterario ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività letterarie, per i conseguenti riflessi sul settore dell'editoria e della distribuzione nonché sul piano economico-turistico.
2. Ai fini della presente legge si intende per letterario o storico- letterario il premio diretto ad incentivare e a valorizzare la produzione di opere di narrativa, di saggistica, di poesia e di ricerca storiografica, che abbiano particolare riferimento al territorio e alla cultura della regione.
Art. 2. (Ambito e procedure).
1. La Regione, concede contributi in favore di istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni ed enti privati, consorzi, istituti di carattere culturale e religioso che siano promotori dell'organizzazione e dello svolgimento di premi letterari o storico-letterari nel Lazio e che abbiano sede legale nel territorio regionale.
2. La misura del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento del premio, ad eccezione dei contributi in favore degli enti locali che possono anche raggiungere la misura del cento per cento dell'ammontare medesimo.
3. La Regione concede un ulteriore contributo, pari al cinque per cento dell'ammontare complessivo del premio per le opere vincitrici che siano pubblicate da case editrici aventi sede legale nel Lazio.
4. Il numero dei premi che annualmente la Regione finanzia non può essere superiore a dieci e la ripartizione dei contributi tra gli stessi deve essere tendenzialmente paritetica tra le singole province.
5. La domanda per la concessione di contributi è inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda è corredata:
a) da una documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il possesso di titoli culturali valutabili sulla base dell'attività svolta;
b) da una copia dello statuto e dei bilanci relativi all'ultimo anno;
c) da una relazione illustrativa delle finalità del premio;
d) dal bando contenente le modalità di svolgimento del premio ed i relativi criteri di selezione;
e) dall'indicazione della composizione della giuria;
f) dall'ammontare presuntivo delle spese per la organizzazione e lo svolgimento del premio.
Art. 3. (Programma di intervento).
1. I criteri di selezione e le modalità cui attenersi nella concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono previamente determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della
2. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale adotta il programma di intervento di cui al comma 3, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura e sentita la competente commissione consiliare.
3. Il programma d'intervento individua le iniziative ammesse al contributo e ripartisce tra le stesse le risorse finanziarie definite in rapporto agli specifici stanziamenti previsti nel bilancio annuale di previsione.
Art. 4. (Controlli).
1. Il soggetto beneficiario del contributo presenta, entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione una relazione sull'attività svolta ed una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute all'Assessorato competente in materia di cultura.
2. Il contributo è revocato se l'iniziativa finanziaria non è stata realizzata o non si è svolta in conformità alle modalità stabilite dal bando, nonché in caso di irregolarità contabili.
3. Il contributo è proporzionalmente ridotto qualora la sua entità, determinata con riferimento all'ammontare presuntivo delle spese, risulti, in sede di verifica della rendicontazione, superiore alla misura di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in lire 50 milioni, gravano sul capitolo 44350 del bilancio 1996 il cui stanziamento viene incrementato di pari importo mediante contemporanea riduzione dello stanziamento del capitolo 16310 «fondo di riserva per le spese obbligatorie» del medesimo bilancio.
2. La denominazione del predetto capitolo 44350 viene conseguentemente integrato dagli estremi della presente legge.
3. Per il solo 1996, in fase di prima attuazione, le domande possono essere inoltrate entro il 30 settembre.
[1] Abrogata dall'art. 22 della