§ 5.14.76 - L.R. 22 maggio 1995, n. 37.
Intervento della Regione a sostegno delle sedi universitarie decentrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:22/05/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. La Regione al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove sedi universitarie per nuovi corsi di laurea e di diplomi universitari nonché la creazione di poli universitari di ricerca [...]
Art. 2.      1. I finanziamenti possono essere richiesti da comuni, province, consorzi tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati costituiti per promuovere e gestire la nascita e lo sviluppo delle [...]
Art. 3.      1. Ai finanziamenti di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un capitolo n. 32108 nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 denominato: «Contributo a [...]
Art. 4.      1. In sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione di contributi di cui agli articoli 2 e 3 è finanziata, per l'anno 1995, con la somma di L. 1.000 milioni la progettazione di [...]


§ 5.14.76 - L.R. 22 maggio 1995, n. 37. [1]

Intervento della Regione a sostegno delle sedi universitarie decentrate.

(B.U. 10 giugno 1995, n. 16, S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. La Regione al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove sedi universitarie per nuovi corsi di laurea e di diplomi universitari nonché la creazione di poli universitari di ricerca scientifica e tecnologica nei principali centri del territorio regionale anche attraverso gemmazioni delle sedi universitarie esistenti promuove l'acquisto o la costruzione di sedi idonee per il decentramento universitario.

     2. Viene data priorità al recupero di antichi edifici utilizzabili per l'insegnamento, la ricerca e l'amministrazione delle università o delle sedi distaccate.

     3. La Regione può anche intervenire con contributi per i progetti di costruzione delle nuove sedi o per il riattamento di edifici preesistenti.

 

     Art. 2.

     1. I finanziamenti possono essere richiesti da comuni, province, consorzi tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati costituiti per promuovere e gestire la nascita e lo sviluppo delle sedi universitarie localizzate nel territorio provinciale.

     2. Le richieste di finanziamento vengono presentate all'Assessore regionale alla cultura che previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti dispone l'erogazione del finanziamento.

 

     Art. 3.

     1. Ai finanziamenti di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un capitolo n. 32108 nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 denominato: «Contributo a sostegno di nuove sedi universitarie nella Regione Lazio» dell'importo di L. 1.000 milioni.

     2. Alla copertura del predetto onere di L. 1.000 milioni si provvede mediante prelievo di uguale importo dal capitolo n. 39002, lettera l), elenco n. 4 del bilancio di previsione 1995.

 

     Art. 4.

     1. In sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione di contributi di cui agli articoli 2 e 3 è finanziata, per l'anno 1995, con la somma di L. 1.000 milioni la progettazione di massima ed esecutiva per una sede da realizzare nel territorio del comune di Latina.

     2. La richiesta deve essere presentata dal comune di Latina previa individuazione dell'area.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.