§ 5.14.63 - L.R. 3 agosto 1993, n. 32.
Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:03/08/1993
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito nel comune di Trevignano Romano il «Centro di attività artistiche: teatro, musica e danza» finalizzato a
Art. 2.      1. Alla realizzazione della sede del centro provvederà il comune di Trevignano Romano attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato: «lavatoio e mattatoio comunale» di [...]
Art. 3.      1. La gestione del centro è affidata al comune di Trevignano Romano, che ne è responsabile e può coinvolgere gli altri comuni limitrofi lacustri ed associazioni private interessate nel rispetto [...]
Art. 4.      1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al comune per la gestione del centro regionale di attività artistiche: [...]
Art. 5.      1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993 i seguenti capitoli
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.14.63 - L.R. 3 agosto 1993, n. 32. [1]

Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza.

(B.U. 10 agosto 1993, n. 22, S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     1. E' istituito nel comune di Trevignano Romano il «Centro di attività artistiche: teatro, musica e danza» finalizzato a:

     a) iniziative artistico-culturali, formative, di studio, ricerca, produzione e diffusione di spettacoli, realizzate con il contributo di esperti professionisti;

     b) attività didattiche riguardanti le sopracitate iniziative dirette ai giovani, finalizzate al tempo libero, per una migliore integrazione nella vita sociale.

 

     Art. 2.

     1. Alla realizzazione della sede del centro provvederà il comune di Trevignano Romano attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato: «lavatoio e mattatoio comunale» di proprietà del comune di Trevignano Romano mediante l'utilizzazione delle leggi regionali esistenti.

     2. Il progetto della ristrutturazione dell'immobile di cui al comma primo, redatto a cura del comune di Trevignano Romano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale ed il relativo onere per l'esecuzione del progetto è determinato in L. 400 milioni.

     3. I lavori dovranno essere eseguiti a cura del comune di Trevignano Romano sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

     4. In attesa della ristrutturazione dell'immobile il centro potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta nel comune di Trevignano Romano.

 

     Art. 3.

     1. La gestione del centro è affidata al comune di Trevignano Romano, che ne è responsabile e può coinvolgere gli altri comuni limitrofi lacustri ed associazioni private interessate nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Il comune eserciterà tutte le funzioni relative alla utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui all'articolo 1 e provvederà alle relative spese.

     3. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di L. 100 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al comune per la gestione del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso.

     2. Il comune provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, ampie e documentate relazioni tecniche illustrative della programmazione dell'attività del centro e del suo svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

     3. L'assessorato regionale, alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento del centro, ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.

 

     Art. 5.

     1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993 i seguenti capitoli:

     capitolo n. 44316 denominato: «Costituzione nel comune di Trevignano del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 400 milioni;

     capitolo n. 44317 denominato: «Contributo straordinario per le spese di avviamento nel comune di Trevignano del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 100 milioni.

     2. Alla copertura delle suddette spese si farà fronte in quanto a L. 500 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 49002, elenco n. 4, lettera g) del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.