§ 5.14.62 - L.R. 11 dicembre 1992, n. 52.
Promozione della cultura musicale nella Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:11/12/1992
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, nel quadro delle finalità istituzionali di promozione della cultura, favorisce l'attività decentrata di istituzioni ed associazioni musicali che attuano programmi di [...]
Art. 2.      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua alcune rilevanti manifestazioni cui concedere contributi per la loro realizzazione negli anni 1992, 1993 e 1994 [...]
Art. 3.      1. Il contributo per l'attività di cui alla lettera e) dell'articolo 2 verrà erogato in favore del legale rappresentante dell'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio per il 50 per cento [...]
Art. 4.      1. Per i contributi relativi alle manifestazioni di cui alle lettere b), e), d), dell'articolo 2 sono utilizzate, per l'anno 1992, le somme già stanziate in bilancio ai capitoli 16206, n. 16217, [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.14.62 - L.R. 11 dicembre 1992, n. 52. [1]

Promozione della cultura musicale nella Regione Lazio.

(B.U. 11 dicembre 1992, n. 34, S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. La Regione, nel quadro delle finalità istituzionali di promozione della cultura, favorisce l'attività decentrata di istituzioni ed associazioni musicali che attuano programmi di manifestazioni musicali e culturali nel territorio regionale.

 

     Art. 2.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua alcune rilevanti manifestazioni cui concedere contributi per la loro realizzazione negli anni 1992, 1993 e 1994 ed in particolare:

     a) il festival Pontino gestito dal Campus Internazionale di Latina;

     b) il festival Barocco;

     c) il laboratorio di musica ed arte ad Anzio;

     d) il festival internazionale di Rieti;

     e) l'attività decentrata dell'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio.

 

     Art. 3.

     1. Il contributo per l'attività di cui alla lettera e) dell'articolo 2 verrà erogato in favore del legale rappresentante dell'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio per il 50 per cento ad avvenuta presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività del complesso che dovrà prevedere un minimo di venti concerti nelle cinque province con un minimo di quattro diverse programmazioni e per il restante 50 per cento ad avvenuta esecuzione del programma previa rendicontazione.

     2. Per l'anno 1992 il programma potrà essere ridotto

proporzionalmente, in relazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 2 sono erogati con le modalità stabilite dalle norme che ne hanno previsto l'erogazione per l'anno 1991 o per il 1992.

     4. Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 sarà erogato previa rendicontazione, da parte del Campus Internazionale di Latina, delle spese sostenute per il festival Pontino.

 

     Art. 4.

     1. Per i contributi relativi alle manifestazioni di cui alle lettere b), e), d), dell'articolo 2 sono utilizzate, per l'anno 1992, le somme già stanziate in bilancio ai capitoli 16206, n. 16217, 16218 e 16225. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 pari, per l'anno 1992 a lire 100 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 29832, lettera a) che pertanto si riduce da lire 300 milioni a lire 200 milioni, ed istituzione del nuovo capitolo 16222 denominato: «Contributo al Campus internazionale di Latina per il festival Pontino».

 

     2. Per l'attività di cui alla lettera e) dell'articolo 2 è prevista nel bilancio per l'anno 1992 la spesa di lire 500 milioni sul capitolo di nuova istituzione 16221 denominato: «Contributo all'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio per l'attività decentrata nella Regione Lazio».

     3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con la somma di lire 500 milioni stanziata a tale scopo al capitolo 29832, lettera d), elenco n 4, allegato al bilancio 1992.

     4. Alla copertura della spesa per gli anni 1993 e 1994, riguardante il contributo all'orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio corrispondente alla proiezione pluriennale prevista nello stesso capitolo n. 29832, lettera d), elenco n. 4 allegato al bilancio 1992.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.