§ 5.14.59 - L.R. 23 settembre 1991, n. 58.
Interventi regionali per il recupero di manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi. Intervento sperimentale sulla ex fabbrica di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:23/09/1991
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Intervento sperimentale).
Art. 3.  (Esecuzione dei lavori e gestione dei servizi).
Art. 4.  (Studio preliminare e progettazione).
Art. 5.  (Approvazione del progetto e piano finanziario).
Art. 6.  (Esecuzione dei lavori).
Art. 7.  (Erogazione della spesa).
Art. 8.  (Collaudo dei lavori).
Art. 9.  (Convenzione per l'esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi).
Art. 10.  (Regolamento di gestione).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.14.59 - L.R. 23 settembre 1991, n. 58. [1]

Interventi regionali per il recupero di manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi. Intervento sperimentale sulla ex fabbrica di laterizi «Le Sieci» di Scauri in comune di Minturno.

(B.U. n. 28 del 10 ottobre 1991).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove interventi destinati al recupero di immobili, di interesse storico-sociale con particolare riferimento a manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi, di proprietà di:

     a) enti locali;

     b) enti pubblici;

mediante la ristrutturazione, l'adattamento ed il restauro conservativo di

tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici con

particolare riferimento a servizi socio-culturali.

     2. L'intervento regionale di norma, subordinato alla inclusione dell'immobile negli elenchi specifici di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, all'esplicito riconoscimento dell'interesse collettivo al restauro ed al riuso dell'immobile stesso, al possesso da parte del soggetto istituzionale interessato di un piano di intervento complessivo, urbanistico, tecnico, finanziario e gestionale, alla indicazione del soggetto attuatore dell'iniziativa.

     3. Il finanziamento regionale rapportato all'importo del progetto esecutivo non può essere superiore al 50 per  cento ed al 30 per cento rispettivamente per gli enti di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del precedente primo comma; la sua concessione consegue alla positiva valutazione dell'iniziativa nel suo complesso ivi compresa l'indicazione dei servizi che sarà possibile attivare dopo l'esecuzione dei lavori dell'immobile e nell'eventuale area di pertinenza.

 

     Art. 2. (Intervento sperimentale).

     1. Nelle more della determinazione della normativa per la redazione ed attuazione di piani organici di intervento per le finalità di cui alla presente legge, la legione interviene in via sperimentale per il restauro e la conservazione integrata della ex fabbrica di laterizi «Le Sieci» di Scauri in comune di Minturno ed il recupero urbanistico dell'area di pertinenza, entrambi di proprietà del comune stesso, che per le caratteristiche costruttive, il valore storico e culturale del complesso edilizio e la potenzialità di utilizzazione a fini pubblici dell'edificio e dell'area di pertinenza risponde alle finalità della legge.

     2. Il possesso di tali requisiti ma più ancora l'azione svolta dal comune di Minturno presso i competenti organismi statali per l'inclusione dell'edificio negli elenchi della legge n. 1089 del 1939 e presso la Comunità economica europea per poter accedere, previo inoltro di apposito studio preliminare, alle provvidenze di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 90/C 304/04, in attuazione di direttive comunitarie, conferiscono all'intervento di cui al precedente comma carattere prioritario rispetto ad altri al momento ipotizzabili in area regionale.

     3. L'intervento regionale è, comunque, subordinato alla autonoma scelta del comune di Minturno di far parte di una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. (Esecuzione dei lavori e gestione dei servizi).

     1. I lavori afferenti l'edificio e la relativa area di pertinenza sono realizzati a cura della costituenda società consortile alla quale è affidata anche la gestione dei servizi pubblici che nel medesimo complesso saranno localizzati.

     2. E' fatta eccezione per i lavori riguardanti la staticità dell'immobile anche a carattere temporaneo e per i lavori di consolidamento di cui allo studio preliminare dell'intervento indicato al secondo comma del precedente articolo 2 che saranno realizzati a cura del comune di Minturno e per i lavori afferenti l'edificio che dovessero essere direttamente eseguiti dal Ministero de beni culturali ed ambientali.

     3. I rapporti tra la società consortile ed il comune di Minturno proprietario dell'immobile, riguardo alla realizzazione dei lavori ed alla gestione dei servizi sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 4. (Studio preliminare e progettazione).

     1. Il comune di Minturno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmette alla Regione la domanda di concessione del contributo per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro e conservazione integrata dell'edificio nonché di recupero urbanistico dell'area di pertinenza recante in allegato lo studio preliminare di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

     2. Verificata la conformità dello studio preliminare presentato alle finalità della legge e la accoglibilità delle soluzioni tecniche ed economiche prospettate, la Giunta regionale, acquisiti i pareri delle competenti commissioni consiliari permanenti, si esprime in ordine a quanto previsto nello studio e concede il contributo a copertura della spesa occorrente per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori riguardanti la staticità dell'immobile, anche a carattere temporaneo, ed il consolidamento dell'edificio che hanno formato oggetto di richiesta di finanziamento alla Comunità economica europea. Nel medesimo provvedimento sono assunte le determinazioni necessarie per la costituzione della società consortile che, in base a quanto previsto nel precedente articolo 3, dovrà provvedere alla realizzazione dei lavori ed alla gestione dei servizi ed alla quale il comune di Minturno partecipa mediante il conferimento del valore di mercato dell'edificio e dell'area di pertinenza.

     3. Qualora il comune di Minturno dovesse beneficiare delle provvidenze comunitarie per fronteggiare la spesa di cui al precedente comma, l'intervento regionale è limitato all'eventuale residua spesa non coperta dalle medesime provvidenze.

     4. L'erogazione della somma concessa a titolo di contributo è effettuata per le spese di progettazione, quanto al primo 30 per cento entro trenta giorni dal perfezionamento della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente secondo comma e quanto al residuo 70 per cento entro trenta giorni dall'inoltro della parcella del progettista o dei progettisti, vistata dal competente ordine professionale ed approvata dal competente organismo comunale.

     5. Riguardo ai lavori di carattere statico e di consolidamento, la progettazione, l'approvazione, l'erogazione dei finanziamenti, l'esecuzione dei lavori ed il collaudo sono disciplinati dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 88 in quanto applicabile, fatta salva la disciplina per i lavori di somma urgenza qualora ne dovessero ricorrere i presupposti.

     6. Il progetto esecutivo dei lavori, debitamente approvato dal comune di Minturno, è trasmesso all'assessorato regionale dei lavori pubblici che ne cura l'istruttoria, d'intesa con gli assessorati competenti per materia in ordine ai servizi da realizzare nel restaurando edificio e nell'area di pertinenza, verifica il rispetto degli eventuali vincoli di legge e la acquisizione di pareri obbligatori, ed inoltra il progetto stesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

     7. A corredo del progetto esecutivo deve essere, altresì, trasmesso lo schema di convenzione tra il comune di Minturno e la società consortile per la individuazione, tra l'altro, dell'onere finanziario posto a carico della medesima società e di quello che grava su soggetti diversi.

     8. Qualora il progetto esecutivo di cui al precedente comma non sia trasmesso entro sei mesi dalla data di comunicazione al comune di Minturno della deliberazione regionale prevista al secondo comma del presente articolo ovvero non sia opportunamente giustificato il mancato rispetto del termine, la Giunta regionale può revocare il contributo concesso e procedere al recupero delle somme erogate.

 

     Art. 5. (Approvazione del progetto e piano finanziario).

     1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il progetto esecutivo dei lavori, lo schema di convenzione tra il comune di Minturno e la società consortile, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti e, in base alle caratteristiche del progetto stesso, degli impegni finanziari assunti dai soggetti, aventi parte attiva nell'operazione e degli eventuali lavori eseguiti direttamente dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, formula il piano finanziario di intervento regionale con articolazione poliennale, soggetto a revisione annuale da parte della stessa Giunta regionale in sede di proposta di iscrizione delle relative poste in bilancio.

     2. Il rispetto del piano finanziario di cui al precedente comma è, comunque, subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse a seguito della iscrizione nel bilancio annuale della somma proposta.

     3. La concessione del contributo per il primo anno di attuazione dell'intervento ed il relativo impegno di spesa sono disposti con la deliberazione di cui al precedente primo comma: per gli anni successivi i medesimi adempimenti sono disposti, nei limiti delle previsioni di bilancio relative a ciascun esercizio finanziario, attraverso specifico atto deliberativo della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Esecuzione dei lavori).

     1. I lavori afferenti il restauro e la conservazione dell'edificio debbono essere eseguiti da imprese specializzate iscritte nell'albo nazionale dei costruttori alla categoria 3° ed inserite nell'albo delle ditte di fiducia della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici competente per territorio.

     2. Per corrispondere alla esigenza di coordinamento dei lavori che per la loro eterogeneità e specificità possono procedere in maniera disarticolata e, talvolta, contraddittoria, riducendo l'entità dei benefici preventivati e producibili, la società consortile dovrà procedere alla nomina di un responsabile dei lavori, in ossequio anche a quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.

 

     Art. 7. (Erogazione della spesa).

     1. I pagamenti in conto dei corrispettivi d'appalto saranno disposti dalla società consortile sulla base di certificati rilasciati dal direttore dei lavori nella misura e nei termini stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

     2. A tal fine, ed anche per accelerare l'esecuzione dei lavori, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni a favore della società consortile nella misura necessaria per il pagamento di oneri maturati e di stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

 

     Art. 8. (Collaudo dei lavori).

     1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina una commissione collaudatrice in corso d'opera dei lavori di cui alla presente legge.

     2. Le modalità riguardanti il collaudo sono quelle previste all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 concernente: «Norme in materia di opere e lavori pubblici» in quanto applicabili alle fattispecie.

     3. Per l'approvazione del collaudo e l'accertamento definitivo della misura del finanziamento regionale trovano applicazione le norme di cui all'articolo 12 della citata legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 9. (Convenzione per l'esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi).

     1. Come previsto al precedente articolo 3, i servizi pubblici da localizzare nell'edificio ex fornace «Le Sieci» e da realizzare nell'area adiacente saranno gestiti dalla società consortile che ha curato la realizzazione dei lavori di restauro e conservazione integrata dell'edificio stesso e di recupero urbanistico dell'area di pertinenza.

     2. La convenzione che regola i rapporti tra il medesimo comune di Minturno, in quanto proprietario dell'immobile e titolare della competenza in materia di localizzazione e gestione di servizi pubblici, e la società consortile deve prevedere, tra l'altro, l'esplicito riconoscimento al comune di Minturno della proprietà dell'intero complesso dopo la esecuzione dei lavori, senza rivendicazioni o pretese di alcuno, fatta eccezione degli immobili di nuova costruzione per i quali il comune conceda il diritto di superficie, i termini di durata della convenzione, i casi di revoca, il divieto di sub-gestione e gli oneri a carico della società consortile. Al divieto di sub-gestione è fatta deroga nel caso in cui la richiesta di gestione di alcuni servizi, con particolare riferimento a quelli che saranno localizzati nell'edificio da restaurare, sia effettuata da enti pubblici forniti di specifica qualificazione per finalità pubbliche connesse con la natura dell'immobile.

     3. La medesima convenzione, deve recare in allegato il regolamento di gestione dei servizi pubblici che saranno localizzati nel complesso edilizio e pertinenziale.

     4. Il mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, formano oggetto di variazione della convenzione e del relativo regolamento e debbono essere pertanto approvati dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto per la convenzione originaria, fatta salva l'acquisizione dei pareri degli enti competenti, ove richiesti.

 

     Art. 10. (Regolamento di gestione).

     1. La società consortile è tenuta a dotarsi di un regolamento di gestione, volto a disciplinare l'attività gestionale riguardo agli aspetti economici, finanziari ed organizzativi. Per lo svolgimento di tale attività è prevista la nomina da parte della stessa società consortile del direttore e del comitato consultivo.

     2. Il direttore è preposto al regolare funzionamento dei servizi gestiti secondo le previsioni del regolamento di cui al precedente comma e le direttive della società consortile.

     3. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore nonché i compiti specifici sono stabiliti dal regolamento di gestione.

     4. Il comitato consultivo è costituito da rappresentanti del comune di Minturno, da rappresentanti di enti pubblici e di organizzazioni culturali e commerciali interessati, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da rappresentanti degli organismi della scuola ed universitari in numero e secondo le indicazioni previste nel regolamento.

     5. Ai lavori del comitato partecipa con voto consultivo il direttore e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

     6. Il comitato consultivo esprime parere non vincolante sulla gestione dei servizi, sulle modifiche al regolamento di gestione, sul mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione nonché su altre materie disciplinate dal regolamento di gestione.

     7. Qualora il parere del comitato consultivo non sia fornito alla società consortile entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento può avere ulteriore corso.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     2. La copertura finanziaria della spesa di lire 1.000 milioni è costituita mediante riduzione di pari importo in termini di competenza di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29852 lettera d) del bilancio per l'anno 1991.

     3. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nell'apposito capitolo n. 16231 da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio in corso con la denominazione: «Finanziamento per il restauro e la conservazione integrata della ex fabbrica di laterizi "Le Sieci" di Scauri in comune di Minturno nonché per il recupero urbanistico dell'area di pertinenza».

     4. Alla copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5 della presente legge si provvederà con la somma che all'uopo verrà stanziata nei corrispondenti capitoli dei bilanci annuali di previsione relativi ai medesimi esercizi finanziari.

 

     Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.