§ 5.14.56 - Legge Regionale 23 settembre 1991, n. 48.
Finanziamento dell'attività e funzionamento dei conservatori di musica del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:23/09/1991
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, in conformità ai suoi compiti di istituzione ed al fine di favorire ogni iniziativa didattica artistica e occupazionale nel campo musicale, dispone il finanziamento dei [...]
Art. 2.      1. La somma complessiva fissata per l'anno 1991 è di lire 600 milioni così ripartita
Art. 3.      1. Le somme stanziate debbono favorire e potenziare i corsi di tecnica orchestrale e di direzione di orchestra, nonché libri incontri musicali, manifestazioni itineranti nel territorio regionale [...]
Art. 4.      1. A chiusura di ogni esercizio annuale, i conservatori sono tenuti ad inviare il consuntivo dettagliato dei programmi realizzati e delle relative spese sostenute con i fondi erogati, riportando [...]
Art. 5.      1. Al finanziamento della presente legge, comportante l'onere per il 1991 di lire 600 milioni si provvede mediante istituzione di apposito capitolo n. 16211 nel bilancio di previsione della [...]


§ 5.14.56 - Legge Regionale 23 settembre 1991, n. 48. [1]

Finanziamento dell'attività e funzionamento dei conservatori di musica del Lazio.

(B.U. n. 28 del 10 ottobre 1991).

 

Art. 1.

     1. La Regione, in conformità ai suoi compiti di istituzione ed al fine di favorire ogni iniziativa didattica artistica e occupazionale nel campo musicale, dispone il finanziamento dei conservatori di musica che insistono nel territorio regionale.

 

     Art. 2.

     1. La somma complessiva fissata per l'anno 1991 è di lire 600 milioni così ripartita:

     a) conservatorio S. Cecilia di Roma, lire 200 milioni;

     b) conservatorio di musica di Frosinone, lire 200 milioni;

     c) conservatorio di musica di Latina, lire 200 milioni.

 

     Art. 3.

     1. Le somme stanziate debbono favorire e potenziare i corsi di tecnica orchestrale e di direzione di orchestra, nonché libri incontri musicali, manifestazioni itineranti nel territorio regionale e la istituzione di borse di studio per allievi meritevoli.

 

     Art. 4.

     1. A chiusura di ogni esercizio annuale, i conservatori sono tenuti ad inviare il consuntivo dettagliato dei programmi realizzati e delle relative spese sostenute con i fondi erogati, riportando a residui attivi dell'ente assegnatario la parte di somma non impegnata.

 

     Art. 5.

     1. Al finanziamento della presente legge, comportante l'onere per il 1991 di lire 600 milioni si provvede mediante istituzione di apposito capitolo n. 16211 nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, denominato: «Finanziamento per l'attività dei conservatori della Regione».

     2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte con diminuzione di pari importo del capitolo n. 29832, lettera d) elenco n. 4 allegato al medesimo bilancio per il 1991.

     3. All'onere per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.