§ 5.14.51 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 24.
Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:24/06/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989, le parole «in collaborazione con l'Accademia [...]
Art. 2.      1. All' articolo 3 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «d'intesa con l'Accademia Nazionale [...]
Art. 3.      1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato con legge n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «il presidente dell'Accademia Nazionale di [...]
Art. 4.      1. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, introdotto con la legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole da «il bilancio preventivo e quello consuntivo» [...]
Art. 5.      1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 le parole «l'Accademia di S. Cecilia» sono sostituite da «il comitato artistico-organizzativo»
Art. 6.  (Norma transitoria).


§ 5.14.51 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 24. [1]

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio».

(B.U. n. 19 del 10 luglio 1991).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989, le parole «in collaborazione con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono soppresse.

 

     Art. 2.

     1. All' articolo 3 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «d'intesa con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono soppresse.

 

     Art. 3.

     1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato con legge n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «il presidente dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono sostituite con «il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura».

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, introdotto con la legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole da «il bilancio preventivo e quello consuntivo» alla fine dell'articolo sono soppresse.

 

     Art. 5.

     1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 le parole «l'Accademia di S. Cecilia» sono sostituite da «il comitato artistico-organizzativo».

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Il comitato artistico-organizzativo costituito a termini dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 conserva la sua validità sostituendosi il nuovo membro di diritto a quello previsto prima delle modifiche introdotte dalla presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.