Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 24/06/1991 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989, le parole «in collaborazione con l'Accademia [...] |
Art. 2. 1. All' articolo 3 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «d'intesa con l'Accademia Nazionale [...] |
Art. 3. 1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato con legge n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «il presidente dell'Accademia Nazionale di [...] |
Art. 4. 1. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, introdotto con la legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole da «il bilancio preventivo e quello consuntivo» [...] |
Art. 5. 1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 le parole «l'Accademia di S. Cecilia» sono sostituite da «il comitato artistico-organizzativo» |
Art. 6. (Norma transitoria). |
§ 5.14.51 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 24. [1]
Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio».
(B.U. n. 19 del 10 luglio 1991).
1. All'articolo 1 della
1. All' articolo 3 della
1. Al primo comma dell'articolo 4 della
1. All'articolo 4-bis della
1. Nell'articolo 7 della
Art. 6. (Norma transitoria).
1. Il comitato artistico-organizzativo costituito a termini dell'articolo 4 della
[1] Abrogata dall'art. 191 della