§ 5.14.49 - L.R. 14 dicembre 1990, n. 90.
Interventi regionali per il sostegno della occupazione e per la promozione e lo sviluppo delle arti e delle tradizioni locali di Civetta Castellana.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:14/12/1990
Numero:90


Sommario
Art. 1.  1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e della promozione e sviluppo delle tradizioni locali del comprensorio di Civita Castellana, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Castel Sant'Elia, Nepi, [...]
Art. 2.  1. E' istituito nel bilancio regionale 1990 un fondo di L. 5.000 milioni destinato ad incentivare gli investimenti necessari a far raggiungere alle produzioni di ceramica le caratteristiche di cui [...]
Art. 3.  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera b).


§ 5.14.49 - L.R. 14 dicembre 1990, n. 90. [1]

Interventi regionali per il sostegno della occupazione e per la promozione e lo sviluppo delle arti e delle tradizioni locali di Civetta Castellana.

(B.U. 29 dicembre 1990, n. 36).

 

     Art. 1. 1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e della promozione e sviluppo delle tradizioni locali del comprensorio di Civita Castellana, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Castel Sant'Elia, Nepi, Faleria, Stimigliano, Cittaducale, Forano, Castel S. Angelo è autorizzato il finanziamento, con deliberazione della Giunta regionale, di un piano di promozione pubblicitaria riguardante i prodotti della ceramica igienico- sanitaria, stoviglieria in ceramica e piastrelle, di aziende che hanno la sede e gli stabilimenti di produzione nel citato comprensorio, in attesa della istituzione del marchio di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188 che garantirà i prodotti quale «Ceramica di Civita Castellana».

     2. La Giunta regionale, sentito il centro ceramica di Civita Castellana, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina le caratteristiche che dovranno avere i prodotti per poter essere ammessi alla campagna pubblicitaria.

 

     Art. 2. 1. E' istituito nel bilancio regionale 1990 un fondo di L. 5.000 milioni destinato ad incentivare gli investimenti necessari a far raggiungere alle produzioni di ceramica le caratteristiche di cui al precedente articolo, secondo comma.

     2. Il fondo è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale fino al massimo del 25 per cento del totale delle spese ritenute ammissibili.

     3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato industria, commercio e artigianato, a seguito della istruttoria della FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo).

 

     Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera b).

     2. La spesa di cui al precedente comma è iscritta ai seguenti capitoli che si istituiscono nel medesimo bilancio:

     capitolo n. 02410 - Spese per campagna pubblicitaria per i prodotti della ceramica del comprensorio di Civita Castellana, lire 1.000 milioni;

     capitolo n. 02411 - Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per l'incentivazione degli Investimenti destinati alla produzione della ceramica del comprensorio di Civita Castellana, lire 5.000 milioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.