§ 5.14.17 - L.R. 15 gennaio 1983, n. 4.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, concernente: «Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:15/01/1983
Numero:4


Sommario
Art. unico.      L'integrazione all'autorizzazione di spesa, disposta dall'articolo unico della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, viene ridotta a L. 4.350 milioni


§ 5.14.17 - L.R. 15 gennaio 1983, n. 4. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, concernente: «Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3».

(B.U. 29 gennaio 1983, n. 3).

 

Art. unico.

     L'integrazione all'autorizzazione di spesa, disposta dall'articolo unico della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, viene ridotta a L. 4.350 milioni.

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre per l'anno 1983 ulteriori interventi finanziari in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3, e dalla legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, modificata dal precedente comma, nei limiti della somma complessiva di L. 1.150 milioni.

     Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati all'erogazione di un contributo straordinario a sostegno di attività culturali e sociali di particolare rilievo organizzate dalla Regione direttamente, ovvero da altri enti, associazioni pubbliche e private, oltre a quelli previsti dalla citata legge regionale n. 3 del 1982.

     La Giunta regionale provvederà all'erogazione della somma in relazione alle predette attività culturali e sociali sentita la competente Commissione consiliare permanente.

     Alla copertura dell'onere complessivo di L. 1.150 milioni per l'anno 1983 si provvederà con legge di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.