§ 5.13.35 - L.R. 22 aprile 2002, n. 10
Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:22/04/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1 . (Finalità).
Art. 2.  (Contributi e soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Regolamento).
Art. 4.  (Relazione illustrativa).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.13.35 - L.R. 22 aprile 2002, n. 10

Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia.

(B.U. 20 maggio 2002, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione agevola l'accesso alla scuola dell'infanzia, di cui riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.

     2. In particolare, la Regione riconosce e promuove il pluralismo delle offerte educative ed il diritto di scelta del genitore, con particolare riguardo ai minori le cui famiglie versino in condizioni di disagio economico o di svantaggio socio-culturale.

 

     Art. 2. (Contributi e soggetti beneficiari).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è concesso, alle madri lavoratrici ovvero alle madri che, ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, risultano essere disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo, un contributo per ogni figlio che frequenta le seguenti tipologie di scuole dell'infanzia aventi sede legale nella regione:

     a) paritarie private;

     b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell'articolo 333, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

     c) statali e paritarie degli enti locali.

     2. Ai fini della concessione del contributo per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui al comma 1, lettera b), le scuole medesime devono possedere i seguenti requisiti:

     a) applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

     b) rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione.

     3. L'ammontare complessivo del contributo per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui al comma 1, lettera c), è determinato in misura pari allo stanziamento di cui all'articolo 5, comma 2 [1].

     4. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia ed è erogato dai comuni competenti per il territorio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3.

 

     Art. 3. (Regolamento).

     1. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'ammontare, le condizioni, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi, tenendo conto delle seguenti condizioni di priorità:

     a) favorire l'inserimento di bambini disabili o con difficoltà di adattamento e di integrazione;

     b) favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio economico;

     c) favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio socio-culturale determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori.

 

     Art. 4. (Relazione illustrativa).

     1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione relativa all'anno precedente, con la quale provvede a fornire dati statistici e contabili concernenti l'attuazione della presente legge con riferimento all'andamento della richiesta e dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2002-2006, attraverso le risorse stanziate, nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) - Obiettivo 3 - Asse E, sui capitoli A22113, A22114 e A22115.

     2. Per l'esercizio finanziario 2002 è disposto uno stanziamento, aggiuntivo rispetto alle risorse di cui al comma 1, di euro 600 mila, mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB F32. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB T22.


[1] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.