Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.9 asili nido |
Data: | 22/09/1978 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati dalla Regione per il quinquennio 1972-1976, le norme vigenti vengono modificate secondo le disposizioni di cui ai seguenti [...] |
Art. 2. (Omissis). |
Art. 3. (Omissis). |
Art. 4. Alla data dell'entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari di più contributi, nei diversi piani annuali, possono cumulare i contributi stessi, per la realizzazione di uno o più [...] |
Art. 5. Per consentire il cumulo di cui al precedente art. 4 sono abrogati i limiti dei contributi fissi regionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e [...] |
Art. 6. Il cumulo di cui al precedente art. 4 non potrà comunque superare, per ogni interessato, i seguenti limiti: |
Art. 7. Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta, approvare i piani di accorpamento dei contributi proposti dai comuni interessati. |
Art. 8. I comuni destinatari di uno o più contributi che non raggiungono con il cumulo di cui all'art. 4, l'importo di spesa necessario alla realizzazione di almeno un asilo-nido, saranno prioritariamente [...] |
§ 5.9.5 - L.R. 22 settembre 1978, n. 61. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido.
(B.U. 10 ottobre 1978, n. 28).
Art. 1. Al fine di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati dalla Regione per il quinquennio 1972-1976, le norme vigenti vengono modificate secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 2. (Omissis).
Art. 3. (Omissis).
Art. 4. Alla data dell'entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari di più contributi, nei diversi piani annuali, possono cumulare i contributi stessi, per la realizzazione di uno o più asili-nido, fino al raggiungimento, per ogni asilo da realizzare ex novo o in edifici preesistenti o da ampliare, o riattare e successivamente da arredare, del costo totale dell'opera.
Art. 5. Per consentire il cumulo di cui al precedente art. 4 sono abrogati i limiti dei contributi fissi regionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 della
I contributi di cui al secondo comma dell'art. 24 della
Art. 6. Il cumulo di cui al precedente art. 4 non potrà comunque superare, per ogni interessato, i seguenti limiti:
A) per nuove costruzioni:
lire centoventimilioni, per asili-nido da 25 a 36 posti;
lire centottantacinquemilioni, per asili-nido da 37 a 48 posti;
lire duecentoquarantamilioni, per asili-nido da 49 a 60 posti;
B) per l'approntamento ed il riattamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti:
lire sessantamilioni, per asili-nido da 25 a 36 posti;
lire novantamilioni, per asili-nido da 37 a 48 posti;
lire centoventimilioni, per asili-nido da 49 a 60 posti.
Per particolari, documentate condizioni locali, la Giunta può aumentare i predetti limiti sino ad un massimo del cinque per cento.
Art. 7. Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta, approvare i piani di accorpamento dei contributi proposti dai comuni interessati.
Art. 8. I comuni destinatari di uno o più contributi che non raggiungono con il cumulo di cui all'art. 4, l'importo di spesa necessario alla realizzazione di almeno un asilo-nido, saranno prioritariamente finanziati, con l'integrazione necessaria, attraverso i fondi che saranno messi a disposizione della Regione in forza della
In attesa della disponibilità di detti fondi, potranno essere utilizzati gli stanziamenti attualmente iscritti sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
[1] Abrogata dall'art. 57 della