Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 salute mentale |
Data: | 03/07/2006 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale. |
Art. 2. Composizione della Consulta. |
Art. 3. Costituzione e funzionamento della Consulta. |
Art. 4. Compiti della Consulta. |
Art. 4 bis. (Disposizione finanziaria) |
Art. 5. Abrogazioni. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 5.6.15 – L.R. 3 luglio 2006, n. 6.
Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale.
(B.U. 10 luglio 2006, n. 19).
Art. 1. Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale.
1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto della Regione Lazio è istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta regionale per la salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale [1].
Art. 2. Composizione della Consulta.
1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:
a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;
c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
d) 3 rappresentanti designati dalle società scientifiche;
e) 3 esperti designati dal Consiglio tra gli operatori del settore.
2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i Presidenti delle Consulte dipartimentali per la salute mentale delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Roma (AUSL Roma A, B, C, D, E, F, G, H), Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.
Art. 3. Costituzione e funzionamento della Consulta.
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 2, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni [2].
2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli organismi di cui all'articolo 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 e fatte comunque salve le successive integrazioni.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura del Consiglio regionale [3].
4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti necessari all’esercizio della funzione secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale [4].
6. Il Consiglio regionale promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta [5].
Art. 4. Compiti della Consulta.
1. La Consulta, in collaborazione con l'assessorato competente in materia di sanità, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;
c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;
d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte e ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'Assessore competente e annualmente alla Commissione Sanità;
e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;
f) propone, anche in collaborazione con le Consulte dipartimentali per la salute mentale, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale.
Art. 4 bis. (Disposizione finanziaria) [6]
1. Per lo svolgimento delle attività della Consulta è istituito, nell’ambito dell’UPB H 13, un apposito capitolo denominato: "Spese per il funzionamento della Consulta regionale per la salute mentale", con uno stanziamento, relativamente all’anno 2008, di 20 mila euro.
1 bis. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Consulta, valutati in euro 100.000,00 a decorrere dal 2017, si provvede nell’ambito delle risorse destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” del bilancio regionale 2017 – 2019 [7].
Art. 5. Abrogazioni.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) l'articolo 3 della
b) la
c) l'articolo 65 della
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 76 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Articolo inserito dall'art. 47 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della