§ 5.5.22 - L.R. 11 luglio 2002, n. 17.
Istituzione di elenchi di fisioterapisti e di logopedisti presso le aziende unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 personale sanitario ed ospedaliero
Data:11/07/2002
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Istituzione degli elenchi).
Art. 2.  (Requisiti e modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi).


§ 5.5.22 - L.R. 11 luglio 2002, n. 17. [1]

Istituzione di elenchi di fisioterapisti e di logopedisti presso le aziende unità sanitarie locali.

(B.U. 30 luglio 2002, n. 21 – S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Istituzione degli elenchi).

     1. Al fine di garantire ai cittadini, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 32 della Costituzione, l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte di personale qualificato, sono istituiti, presso ciascuna azienda unità sanitaria locale (USL), un elenco regionale dei fisioterapisti, individuati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.741, e un elenco regionale dei logopedisti, individuati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.742, che svolgono la loro attività in regime libero-professionale.

 

     Art. 2. (Requisiti e modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi).

     1. Agli elenchi dei fisioterapisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di fisioterapista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente.

     2. Agli elenchi dei logopedisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di logopedista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs 502/1992 e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente.

     3. Il dirigente della struttura competente in materia di sanità istituisce gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di tenuta, da parte delle aziende USL.

     4. Ai fini dell’iscrizione agli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati presentano al dirigente di cui al comma 3 un’istanza e contestualmente ad essa, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la dichiarazione sostitutiva del possesso del diploma universitario richiesto ai sensi dei commi 1 e 2. Il dirigente, a seguito dell’esame dell’istanza e della relativa dichiarazione sostitutiva presentate, procede all’iscrizione.


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.