§ 5.5.13 - L.R. 18 gennaio 1985, n. 10. - Norme per l'ammissione agli
impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 personale sanitario ed ospedaliero
Data:18/01/1985
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Richiesta di indizione dei concorsi). I comitati di gestione delle unità sanitarie locali attivano le procedure concorsuali per la copertura dei posti che risultino vacanti negli organici dei [...]
Art. 2.  (Indizione dei concorsi). La Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi, sulla base delle richieste pervenute da parte delle unità sanitarie locali, nella prima seduta utile successiva [...]
Art. 3.  (Pubblicità dei bandi). I comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono tenuti, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e su richiesta della stessa, all'attuazione delle norme [...]
Art. 4.  (Domande di ammissione ai concorsi). Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale ovvero presentate direttamente agli uffici competenti al loro [...]
Art. 5.  (Registrazione delle domande e verbale di chiusura). Per ciascun concorso è istituito un apposito protocollo per la registrazione della domanda di ammissione.
Art. 6.  (Ammissione dei concorrenti). L'ammissione dei concorrenti è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La Giunta regionale dispone altresì, con provvedimento motivato, la esclusione [...]
Art. 7.  (Commissione di sorteggio). La commissione di sorteggio di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nello stesso provvedimento è [...]
Art. 8.  (Procedura per il sorteggio). Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici è pubblico e si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente [...]
Art. 9.  (Commissioni esaminatrici). Il Presidente della Giunta regionale può delegare le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi a consiglieri regionali od a componenti dei [...]
Art. 10.  (Comitati per la vigilanza e la raccolta degli elaborati). I comitati di cui all'articolo 6, ottavo comma, del decreto ministeriale, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale [...]
Art. 11.  (Notifica del calendario e della sede degli esami). Ai fini della notifica ai candidati delle sedi delle prove di esame e del calendario delle medesime il bando di concorso può prevedere che la [...]
Art. 12.  (Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori). Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla competente struttura della Giunta regionale, per i [...]
Art. 13.  (Posti conferibili). Sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse:
Art. 14.  (Conferimento dei posti). Il Presidente della Giunta regionale dispone l'assegnazione alle unità sanitarie locali dei vincitori secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 15.  (Utilizzazione della graduatoria). Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le unità sanitarie locali possono richiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione di candidati [...]
Art. 16.  (Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali). Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali l'apposita [...]
Art. 17.  (Pubblicizzazione dei posti disponibili). All'atto dell'indizione dei pubblici concorsi la Regione, anche ai fini della notifica alle unità sanitarie locali, pubblica sul Bollettino Ufficiale, [...]
Art. 18.  (Domande di trasferimento). Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale nell'ambito della Regione devono essere redatte in carta semplice ed in duplice copia e sono indirizzate al [...]
Art. 19.  (Graduatoria dei trasferimenti). Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato richiesta di trasferimento ai sensi [...]
Art. 20.  (Selezioni per le assunzioni per chiamata diretta). Le selezioni per le assunzioni di personale per chiamata diretta sono effettuate dalla Regione a norma dei successivi articoli 21, 22, 23, 24, 25 [...]
Art. 21.  (Individuazione dei posti da ricoprire). Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 31 [...]
Art. 22.  (Indizione e pubblicazione delle selezioni). La Giunta regionale indice, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale che [...]
Art. 23.  (Commissione esaminatrice). La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta a norma dell'articolo 160 del decreto ministeriale, salva la diversa [...]
Art. 24.  (Indizione ed espletamento delle selezioni a livello locale). La Giunta regionale può procedere all'indizione ed all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo anche a livello locale e [...]
Art. 25.  (Norme applicabili). Alle assunzioni per chiamata diretta si applicano, sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali e trasferimenti previste dalla presente legge.
Art. 26.  (Copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482). Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482
Art. 27.  (Incarichi e supplenze). Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione e previo nulla-osta della Regione possono essere conferiti incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti, [...]
Art. 28.  (Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate). Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private [...]
Art. 29.  (Aggiornamento tecnico-scientifico). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45, ultimo comma, del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità [...]
Art. 30.  (Riammissione in servizio). La domanda di riammissione in servizio, di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del [...]
Art. 31.  (Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione). Gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi [...]
Art. 32.  (Assegnazione di personale in soprannumero). Il personale di cui all'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere [...]
Art. 33.  (Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario). In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 [...]
Art. 34.  (Adeguamento delle piante organiche provvisorie). Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in [...]
Art. 35.  (Riserva dei posti nei primi concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761). Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione [...]
Art. 36.  (Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente). In applicazione delle norme di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di [...]
Art. 37.  (Iscrizione ad ordini professionali del personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Il personale già dipendente da enti od amministrazioni di cui sono venuti a cessare i [...]
Art. 38.  (Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali). All'atto del primo inquadramento del personale di cui al primo comma dell'articolo 66 del [...]
Art. 39.  (Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761). Limitatamente alle procedure concorsuali [...]
Art. 40.  (Trasmissione dei provvedimenti di assunzione). Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, copia dei [...]
Art. 41.  (Norme transitorie per la nomina delle commissioni). Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale vengono effettuati, con le [...]
Art. 42.  (Nullità degli atti). Gli atti ed i provvedimenti disposti ed eseguiti in violazione delle norme della presente legge sono nulli di diritto.


§ 5.5.13 - L.R. 18 gennaio 1985, n. 10. - Norme per l'ammissione agli

impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 [1].

(B.U. 9 febbraio 1985, n. 4).

 

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

Art. 1. (Richiesta di indizione dei concorsi). I comitati di gestione delle unità sanitarie locali attivano le procedure concorsuali per la copertura dei posti che risultino vacanti negli organici dei servizi delle unità sanitarie locali medesime e dei quali si renda necessaria la copertura, rispettivamente:

     1) alla data del 1° gennaio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle, di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

     a) ruolo sanitario, tabelle A, B, C, D, E, F, G;

     b) ruolo professionale, tabelle A, B, C, D;

     c) ruolo tecnico, tabelle A, B, C;

     d) ruolo amministrativo, tabella A;

     2) alla data del 1° luglio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

     a) ruolo sanitario, tabelle H, I, L, M, N limitatamente al quadro 1;

     b) ruolo tecnico, tabelle D, E;

     c) ruolo amministrativo, tabella B.

     Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alle date di cui al precedente comma, quelli che si renderanno vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alle date stesse e fino alla scadenza del semestre successivo, rispettivamente, alle date di cui al primo comma del successivo articolo 2.

     Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura dei posti di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno.

     Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione, nella quale devono figurare l'indicazione delle spese conseguenti all'assunzione e le modalità di copertura delle stesse, l'indicazione dei posti per cui si richiede il tempo pieno nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie. Alle richieste devono essere allegate le piante organiche in vigore ed una relazione sullo stato di copertura delle stesse.

     In mancanza di dette indicazioni la Giunta regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi. La Giunta regionale verifica la rispondenza delle richieste formulate dalle unità sanitarie locali alle direttive impartite dalla Regione per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

     I posti vacanti alle date di cui al precedente primo comma e quelli di cui possa essere prevista la vacanza nei modi e nei tempi di cui al precedente secondo comma, per i quali non sia stata presentata nei termini e nei modi di cui al presente articolo richiesta di indizione di concorso, non possono essere coperti nei modi previsti dall'articolo 13, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, la unità sanitaria locale potrà presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.

 

     Art. 2. (Indizione dei concorsi). La Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi, sulla base delle richieste pervenute da parte delle unità sanitarie locali, nella prima seduta utile successiva rispettivamente al 31 marzo per i posti di cui al precedente articolo primo comma, punto 1) ed al 30 settembre per i posti di cui al primo comma, punto 2), dello stesso articolo.

     I concorsi sono unici per la copertura dei posti della medesima qualifica e disciplina, salvo quanto previsto dall'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore. Tale personale può partecipare ai concorsi per posti, di pari posizione funzionale, di area funzionale diversa da quella di appartenenza.

     I concorsi sono indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, di seguito denominato decreto ministeriale, concernente: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

 

     Art. 3. (Pubblicità dei bandi). I comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono tenuti, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e su richiesta della stessa, all'attuazione delle norme vigenti in materia di pubblicità con particolare riguardo all'articolo 2, quinto comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

 

     Art. 4. (Domande di ammissione ai concorsi). Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale ovvero presentate direttamente agli uffici competenti al loro ricevimento e devono essere redatte a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale.

     Il bando di concorso deve precisare l'indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di ammissione e recare l'avvertenza che il termine previsto dal bando è perentorio.

     Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

     Nella domanda di ammissione ai concorsi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le unità sanitarie locali presso le quali il candidato è disposto a prestare servizio. L'indicazione può comprendere una, più o tutte le unità sanitarie locali.

     Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare, a pena dell'esclusione dal concorso, se siano disponibili o meno ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

     Art. 5. (Registrazione delle domande e verbale di chiusura). Per ciascun concorso è istituito un apposito protocollo per la registrazione della domanda di ammissione.

     L'addetto alla registrazione ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, alla chiusura del protocollo di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento delle domande pervenute nei termini.

     In separato verbale, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente secondo comma, vengono registrate le eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti nel bando, con indicazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

 

     Art. 6. (Ammissione dei concorrenti). L'ammissione dei concorrenti è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La Giunta regionale dispone altresì, con provvedimento motivato, la esclusione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.

     Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto ministeriale costituisce motivo di esclusione dal concorso, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso decreto ministeriale e dalla presente legge, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

     Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore, può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

 

     Art. 7. (Commissione di sorteggio). La commissione di sorteggio di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nello stesso provvedimento è individuato il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa nonché le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere eventualmente utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di nominativi non inferiore a dieci, nonché i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del citato articolo 7 del decreto ministeriale.

     I funzionari devono appartenere a posizione funzionale per accedere alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

 

     Art. 8. (Procedura per il sorteggio). Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici è pubblico e si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura.

     In un'urna vengono collocati dieci contrassegni uguali, ciascuno recante un numero compreso tra zero e nove.

     Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna ed i contrassegni numerati.

     Prima di ciascun sorteggio viene verificato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale pubblicato appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.

     Ai fini della determinazione del numero sorteggiato viene effettuato un numero di sorteggi pari alle cifre che compongono il numero complessivo di iscritti nel ruolo di cui al precedente quarto comma, iniziando dalle unità e sorteggiando successivamente quello delle decine, delle eventuali centinaia e così via.

     Dopo ciascuna estrazione il contrassegno estratto deve essere mostrato al pubblico e ricollocato nell'urna.

     Per ogni commissione vengono sorteggiati, per ciascun componente titolare, almeno due componenti di riserva per eventuali sostituzioni.

     Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale.

     Nei casi di cui al precedente nono comma gli elenchi nominativi, debitamente numerati, devono essere esposti, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le operazioni di sorteggio.

     La data ed il luogo del sorteggio devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. (Commissioni esaminatrici). Il Presidente della Giunta regionale può delegare le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi a consiglieri regionali od a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con deliberazione della Giunta regionale delle funzioni di presidente delle commissioni stesse da parte del Presidente della Giunta regionale.

     Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti a concorso.

     La Giunta regionale sceglie i funzionari della Regione o delle unità sanitarie locali da nominare segretari nelle commissioni esaminatrici dei concorsi nonché nelle sottocommissioni e nei comitati di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale tra il personale appartenente a posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

     La deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Oltre ai compiti previsti dal decreto ministeriale, il segretario provvede, secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione, ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori della commissione. In particolare cura la predisposizione delle sedi d'esame, delle attrezzature e dei materiali eventualmente necessari e collabora al reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

     Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice la Giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento della procedura concorsuale nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Regione.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, del decreto ministeriale.

 

     Art. 10. (Comitati per la vigilanza e la raccolta degli elaborati). I comitati di cui all'articolo 6, ottavo comma, del decreto ministeriale, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta del presidente della commissione esaminatrice e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti della Regione o delle unità sanitarie locali.

     Il segretario deve avere i requisiti di cui al precedente articolo 9, quarto comma.

 

     Art. 11. (Notifica del calendario e della sede degli esami). Ai fini della notifica ai candidati delle sedi delle prove di esame e del calendario delle medesime il bando di concorso può prevedere che la commissione esaminatrice provveda, anziché tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12. (Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori). Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla competente struttura della Giunta regionale, per i successivi adempimenti, i verbali dei lavori nonché ogni altro atto del concorso.

     Nei concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario le commissione esaminatrici nella valutazione del «curriculum» formativo a norma dell'articolo 10 del decreto ministeriale, devono prendere in considerazione, tra l'altro, gli attestati di frequenza dei concorsi svolti presso le università e le scuole mediche ospedaliere riconosciute a norma dell'articolo 12 del codice civile.

     La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e provvede alla dichiarazione dei vincitori sulla base delle preferenze espresse dai candidati idonei.

     La deliberazione di cui al precedente terzo comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. (Posti conferibili). Sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse:

     a) posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     c) i posti che successivamente alla data di cui al primo comma dell'articolo 1 e fino alla data di inizio delle prove di esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione, e per i quali l'unità sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza;

     d) i posti, ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'unità sanitaria locale il quale abbia lasciato il servizio entro la data di inizio delle prove di esame per disdetta o per altro motivo e non venga sostituito, per i quali l'unità sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

     I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente alle unità sanitarie locali stesse, che ne abbia titolo, nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali, in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 14. (Conferimento dei posti). Il Presidente della Giunta regionale dispone l'assegnazione alle unità sanitarie locali dei vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

     Il candidato che sia inserito nella graduatoria di cui al precedente articolo 12 che rifiuti l'assegnazione ad una unità sanitaria locale compresa nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso da ulteriori assegnazioni.

     I posti di personale medico per i quali, ai sensi dell'articolo 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [2], sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, sono conferiti, in base alle scelte espresse dai candidati che abbiano dichiarato di essere disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, secondo l'ordine di graduatoria.

 

     Art. 15. (Utilizzazione della graduatoria). Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le unità sanitarie locali possono richiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti stessi resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione di candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettere c) e d), esclusi quelli individuati ai sensi del precedente articolo 1 e quelli di nuova istituzione.

     Il Presidente della Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto ai sensi del successivo articolo 19, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.

 

     Art. 16. (Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali). Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, composta dai vincitori del concorso e dagli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente articolo 13, lettera c), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

     In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad unità sanitarie locali che abbia titolo al trasferimento nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali in forza di particolari disposizioni di legge, sono esclusi dalla graduatoria unica, a partire dall'ultimo, tanti concorrenti quanti sono i posti da conferire.

     I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

 

Titolo II

TRASFERIMENTI

 

     Art. 17. (Pubblicizzazione dei posti disponibili). All'atto dell'indizione dei pubblici concorsi la Regione, anche ai fini della notifica alle unità sanitarie locali, pubblica sul Bollettino Ufficiale, apposito bando nel quale siano indicati i posti messi a concorso, disponibili nelle diverse unità sanitarie locali.

     Per i posti di personale medico deve essere data indicazione di quelli compresi in strutture, divisioni o servizi per i quali, ai sensi dell'articolo 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Per i posti di assistente medico o di veterinario collaboratore disponibili per il trasferimento, devono essere indicate le discipline cui i posti stessi si riferiscono.

     Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei propri dipendenti, con i più idonei mezzi di pubblicizzazione, l'elenco dei posti e delle sedi vacanti.

 

     Art. 18. (Domande di trasferimento). Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale nell'ambito della Regione devono essere redatte in carta semplice ed in duplice copia e sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade perentoriamente alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'apposito bando di cui al precedente articolo 17. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

     Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande di trasferimento si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

     Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda di trasferimento tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

     Nella domanda devono essere indicate le sedi disponibili richieste, secondo l'ordine di preferenza. Il personale medico è tenuto a precisare se la domanda si riferisce anche a posti per i quali, ai sensi dell'articolo 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo decorso il triennio di formazione.

     Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti ed istituzioni aventi sede nel territorio della Regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 19. (Graduatoria dei trasferimenti). Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie alla formazione delle graduatorie provvede la stessa commissione costituita per il rispettivo concorso, in relazione ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso alle competenti strutture della Giunta regionale per i successivi adempimenti.

     Per il restante personale, escluso quello laureato appartenente a posizioni funzionali apicali, le graduatorie sono predisposte dalle competenti strutture della Giunta regionale, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

     Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

     Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone il trasferimento, che opera con effetto dalla data di immissione in servizio del candidato nominato nel corrispondente posto.

     Il provvedimento della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra unità sanitaria locale sono conferiti ai vincitori dei relativi concorsi.

 

Titolo III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

 

     Art. 20. (Selezioni per le assunzioni per chiamata diretta). Le selezioni per le assunzioni di personale per chiamata diretta sono effettuate dalla Regione a norma dei successivi articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

     a) ruolo sanitario:

     tabella I, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

     tabella N, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

     b) ruolo tecnico:

     tabella F, profilo professionale: operatori tecnici;

     tabella G, profilo professionale: agenti tecnici;

     c) ruolo amministrativo:

     tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

     tabella D, profilo professionale: commessi.

 

     Art. 21. (Individuazione dei posti da ricoprire). Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 31 luglio che intendono ricoprire ai sensi del precedente articolo 20.

     Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili anche quelli che si rendono vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui all'articolo 12, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio e vengono detratti quelli riservati ai cittadini rientranti tra le categorie protette.

     La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza entro il 31 luglio.

 

     Art. 22. (Indizione e pubblicazione delle selezioni). La Giunta regionale indice, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale che dispone i trasferimenti, la selezione per la copertura dei posti:

     a) individuati ai sensi del precedente articolo 21 e non coperti mediante trasferimento;

     b) resisi vacanti a seguito di trasferimento e dei quali ritenga necessaria la copertura.

     Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificato agli enti cui compete per legge il collocamento speciale.

     I comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono, su richiesta e secondo le indicazioni della Regione, a dare idonea pubblicità ai bandi stessi.

     Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui all'articolo 159, secondo comma, del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

 

     Art. 23. (Commissione esaminatrice). La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta a norma dell'articolo 160 del decreto ministeriale, salva la diversa normativa prevista negli accordi unici nazionali del personale del servizio sanitario nazionale.

     Il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di presidente della commissione esaminatrice a consiglieri regionali od a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 24. (Indizione ed espletamento delle selezioni a livello locale). La Giunta regionale può procedere all'indizione ed all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo anche a livello locale e per gruppi di unità sanitarie locali.

 

     Art. 25. (Norme applicabili). Alle assunzioni per chiamata diretta si applicano, sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali e trasferimenti previste dalla presente legge.

 

     Art. 26. (Copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482). Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482 [3] prevede la chiamata diretta, la assunzione è disposta dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata secondo le procedure previste dalla legge.

     Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482 [3] prevede l'idoneità in procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procede come previsto nei seguenti commi.

     Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi prevista al precedente articolo 1 le unità sanitarie locali indicano in numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 [3].

 

Titolo IV

INCARICHI

 

     Art. 27. (Incarichi e supplenze). Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione e previo nulla-osta della Regione possono essere conferiti incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla vacanza mediante trasferimento interno o comando. L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali.

     Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio possono essere conferiti incarichi di supplenza per assenza od impedimento del titolare del posto, qualora non sia stato possibile provvedere entro tre mesi dalla disponibilità del posto stesso, mediante trasferimento interno o comando.

     La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

     L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui il posto è vacante o disponibile, mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

     L'individuazione del candidato dichiarato idoneo al quale conferire l'incarico o la supplenza, è effettuata dalla Regione su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sulla base della graduatoria di cui al precedente quarto comma. Non è conferibile l'incarico o la supplenza a candidati già in servizio quali incaricati o supplenti.

     Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i comitati di gestione ai fini indicati nel precedente quinto comma, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per le unità sanitarie locali di riferimento.

     Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano nei casi di assunzione di personale ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     In mancanza di graduatorie utilizzabili agli effetti di cui ai precedenti primo e secondo comma la Regione emana, con deliberazione della Giunta regionale, appositi avvisi pubblici per la copertura temporanea dei posti a norma del presente articolo nelle more dell'espletamento dei pubblici concorsi.

     L'avviso, con l'indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni quindici.

     La graduatoria è formulata in base ai titoli prodotti dagli interessati, da valutare secondo i criteri previsti per i corrispondenti concorsi pubblici in vigore al momento dell'emanazione dell'avviso.

     I titoli sono valutati da un'apposita commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale all'atto dell'indizione dell'avviso pubblico, così composta:

     a) l'Assessore regionale alla sanità od un suo delegato con funzioni di presidente;

     b) un dipendente regionale od un dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente allo stesso ruolo e disciplina del posto messo a concorso;

     c) un dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente allo stesso ruolo e disciplina del posto messo a concorso designato dalle organizzazioni sindacali.

     Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali.

     L'efficacia delle graduatorie relative ai predetti avvisi pubblici cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale.

     Il conferimento di una supplenza non precostituisce titolo per l'assegnazione di nuove supplenze nè motivo di esclusione da altre graduatorie.

     Nei confronti del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali, cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa od altra unità sanitaria locale, il comitato di gestione dispone la conservazione del posto per la durata dell'incarico o della supplenza.

 

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 DICEMBRE 1979, N. 761

 

     Art. 28. (Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate). Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con unità sanitarie locali della Regione che cessino il rapporto convenzionale ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [1].

     A tali fini deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso od alla selezione per chiamata diretta la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che danno titolo alla riserva di posto. Detta documentazione è costituita:

     a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di lavoro continuativo, ai sensi degli articoli 2096 e seguenti del codice civile, per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma del presente articolo;

     b) da un'attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

     La percentuale dei posti messi a concorso, da riservare al personale di cui ai precedenti commi, è stabilita nei bandi di concorso, nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente ad indire il concorso.

     Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 29. (Aggiornamento tecnico-scientifico). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45, ultimo comma, del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali presentano alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intendono attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale o di un titolo di abilitazione professionale nel rispetto di quanto previsto dalle norme contenute nell'accordo nazionale unico di lavoro del personale di servizio sanitario nazionale.

     Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:

     a) i servizi interessati;

     b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali od acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

     c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

     La Giunta regionale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento del programma.

     I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

     Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono chiedere alla Giunta regionale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni ai comandi di cui all'ultimo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

     La Giunta regionale si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 30. (Riammissione in servizio). La domanda di riammissione in servizio, di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal richiamato articolo 59 esprime con deliberazione il proprio motivato parere. Sulla domanda di riammissione in servizio decide la Giunta regionale, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale.

     In caso di riammissione in servizio l'unità sanitaria locale comunica alla Giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali.

 

     Art. 31. (Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione). Gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività nei quali è articolata l'area funzionale di appartenenza, con provvedimento del comitato di gestione, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'inquadramento di cui al precedente secondo comma è disposto su proposta di un'apposita commissione tecnica nominata dal comitato di gestione composta dal coordinatore sanitario nonché da quattro dipendenti, appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali. Qualora gli appartenenti alla posizione funzionale apicale siano inferiori a tre il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale ovvero con personale di posizione funzionale apicale di altra unità sanitaria locale.

 

     Art. 32. (Assegnazione di personale in soprannumero). Il personale di cui all'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo movimento per trasferimento. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale alla quale il personale appartiene.

     Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti. Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al precedente primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [4] e successive modificazioni ed integrazioni.

     In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita.

     Il personale trasferito da altra unità sanitaria locale della Regione ai sensi del presente articolo per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

     Le norme di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

 

     Art. 33. (Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario). In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario che non risultino dalle trasformazioni di cui al successivo articolo 34.

     Ai concorsi di cui al presente articolo si applica la normativa prevista dal decreto ministeriale e dalla presente legge.

 

     Art. 34. (Adeguamento delle piante organiche provvisorie). Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, quarto comma.

     Per i posti derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente comma la Giunta regionale, nella prima applicazione della presente legge, bandisce appositi concorsi per titoli ed esami riservati agli assistenti ospedalieri di ruolo delle rispettive unità sanitarie locali nella corrispondente disciplina, i quali abbiano i requisiti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Ai predetti concorsi si applica la normativa prevista dal decreto ministeriale ed in particolare l'articolo 153 nonché quella della presente legge, salvo quanto indicato ai successivi commi.

     A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali vengono compilate graduatorie distinte per ciascuna unità sanitaria locale, al fine dell'assegnazione dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario agli assistenti appartenenti all'unità sanitaria locale stessa che risultino vincitori.

     Le graduatorie di cui al presente articolo possono essere utilizzate, per il tempo necessario, entro il termine massimo di un triennio, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     I posti rimasti vacanti dopo le procedure del presente articolo non possono essere coperti fino a che rimangono in servizio in soprannumero gli assistiti già titolari del relativo posto poi trasformato ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali in conformità alle direttive impartite dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ed in relazione alle esigenze del territorio nonché ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e nella legge regionale 6 giugno 1980, n. 55, provvedono alla riorganizzazione dei servizi veterinari tenuto conto delle aree funzionali ed all'eventuale trasformazione, in caso di necessità, di posti di veterinario coadiutore in posti di veterinario dirigente.

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi riservati di cui al presente articolo le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei tra gli aventi diritto con le procedure di cui al precedente articolo 27, attuate dalle unità sanitarie locali stesse. La commissione per l'esame dei titoli prodotti dai concorrenti è presieduta dal presidente del comitato di gestione.

 

     Art. 35. (Riserva dei posti nei primi concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761). Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale, sono riservati due terzi dei posti messi a concorso o, nel caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente ed in modo continuativo, in posizione non di ruolo, ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978 e, limitatamente alle qualifiche iniziali, dal 15 settembre 1979 al 15 marzo 1980, il quale non abbia usufruito dei benefici dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo.

     I candidati devono presentare, in allegato alla domanda di ammissione al corrispondente concorso ed ai fini della idonea documentazione del titolo alla riserva dei posti, un certificato del presidente dell'unità sanitaria locale, controfirmato dal coordinatore amministrativo, attestante:

     a) il servizio svolto per incarico o l'espletamento delle funzioni in posizione funzionale e disciplina corrispondenti ai posti messi a concorso nei periodi di cui sopra, con indicazione degli estremi dei relativi atti deliberativi;

     b) l'esistenza del posto corrispondente nella pianta organica provvisoria determinata dalla Regione;

     c) la sussistenza della vacanza del posto.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa verifica dei requisiti sopraindicati e contestualmente all'ammissione dei concorrenti, provvede all'ammissione, alla riserva dei posti.

 

     Art. 36. (Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente). In applicazione delle norme di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, vacanti nelle due aree previste dal decreto ministeriale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, che residuano dopo l'applicazione dell'articolo 66 dello stesso decreto, nonché delle norme di cui all'articolo 38 della presente legge, sono conferiti dalla Giunta regionale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto e già titolari di posti presso sedi, servizi ed uffici veterinari ubicati nel territorio dell' unità sanitaria locale interessata.

     La valutazione dei titolari è effettuata, in base ai criteri previsti dall'articolo 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da un funzionario dirigente regionale in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale dei veterinari della provincia cui appartiene l'unità sanitaria locale interessata.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione o di un'unità sanitaria locale di posizione funzionale per accedere alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

     I concorsi di cui al presente articolo possono essere raggruppati per provincia.

 

     Art. 37. (Iscrizione ad ordini professionali del personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Il personale già dipendente da enti od amministrazioni di cui sono venuti a cessare i compiti nelle materie prime del servizio sanitario nazionale e trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, appartenente a profili professionali dei ruoli sanitario e professionale per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti norme, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali e che non sia già in possesso di detto requisito è tenuto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione dei primi ruoli nominativi regionali, a provvedere all'iscrizione, a pena di decadenza dall'impiego.

 

     Art. 38. (Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali). All'atto del primo inquadramento del personale di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'assegnazione dei posti previsti nel comma medesimo è subordinata al possesso da parte del personale interessato dalle qualifiche corrispondenti a quelle relative al posto da ricoprire previste dalla tabella 2 allegata al decreto stesso.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti sono assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli da valutarsi, per singolo profilo professionale con i criteri fissati dal decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato in possesso dell'amministrazione.

     A tal fine il comitato di gestione emana un avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito dal medesimo, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengono utili ai fini della formazione della graduatoria.

     Alla formazione della graduatoria di cui al precedente terzo comma provvede una commissione nominata dal comitato di gestione e composta da:

     1) Presidente:

     il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale od un componente suo delegato;

     2) Componenti:

     a) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

     b) un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

     c) due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno designato dalla Regione.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale in possesso di qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea.

     Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente articolo 32.

     Il personale di ruolo che alla data di approvazione della presente legge si trovi in posizione di comando od assegnazione provvisoria presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza è inquadrato a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni, nella pianta organica della unità sanitaria locale nella quale opera, purché esista posto corrispondente.

 

     Art. 39. (Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761). Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili, ai sensi del precedente articolo 1, è riservato al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni od enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.

     Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 18. Ai predetti fini l'elenco dei posti vacanti è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare, determinata secondo la anzianità di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al precedente primo comma.

     I candidati prescelti ai sensi del precedente terzo comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 17 e successivi e sono inseriti nella graduatoria, da formulare, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la Giunta regionale secondo l'ordine della graduatoria finale ed in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tal fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

     In relazione all' attivazione dei trasferimenti di cui al presente articolo, i bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti vacanti può variare in aumento od in diminuzione nel limite massimo del 10 per cento per ciascuna posizione funzionale.

     Il personale che alla data di approvazione della presente legge opera in posizione di comando presso una unità sanitaria locale della Regione Lazio da almeno un anno e sia in possesso dei titoli previsti per richiedere il trasferimento interregionale di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è inquadrato a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni, nella pianta organica dell'unità sanitaria locale nella quale opera, purché esista il corrispondente posto di ruolo, previo assenso della Regione di provenienza.

 

     Art. 40. (Trasmissione dei provvedimenti di assunzione). Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, copia dei provvedimenti di assunzione del personale ai fini dell'iscrizione dello stesso nei ruoli nominativi regionali.

 

     Art. 41. (Norme transitorie per la nomina delle commissioni). Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale vengono effettuati, con le modalità ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dallo elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 42. (Nullità degli atti). Gli atti ed i provvedimenti disposti ed eseguiti in violazione delle norme della presente legge sono nulli di diritto.

     Le certificazioni atte a documentare il diritto alla riserva dei posti ed all'ammissione ai concorsi riservati, di cui agli articoli 34 e 35 della presente legge, comportano la responsabilità diretta di chi li ha rilasciati.

 

 

Allegato 1

 

RIPARTIZIONE DEI RUOLI

 

RUOLO SANITARIO

 

Tabella A - PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI

Posizioni funzionali

 

1) Dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero

2) Coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o auto corresponsabile ospedaliero

3) Assistente medico

 

Tabella B - PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI

Posizioni funzionali

 

1) Farmacista dirigente

2) Farmacista coadiutore

3) Farmacista collaboratore

 

Tabella C - PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI

Posizioni funzionali

 

1) Veterinario dirigente

2) Veterinario coadiutore

3) Veterinario collaboratore

 

Tabella D - PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGI

Posizioni funzionali

 

1) Biologo dirigente

2) Biologo coadiutore

3) Biologo collaboratore

 

Tabella E - PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICI

Posizioni funzionali

 

1) Chimico dirigente

2) Chimico coadiutore

3) Chimico collaboratore

 

Tabella F - PROFILO PROFESSIONALE: FISICI

Posizioni funzionali

 

1) Fisico dirigente

2) Fisico coadiutore

3) Fisico collaboratore

 

Tabella G - PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGI

Posizioni funzionali

 

1) Psicologo dirigente

2) Psicologo coadiutore

3) Psicologo collaboratore

 

   Tabella H - PROFILO PROFESSIONALE: PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-

ORGANIZZATIVE

Posizioni funzionali

 

Operatore professionale dirigente

 

Tabella I - PERSONALE INFERMIERISTICO

Quadro 1° - Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria

Posizioni funzionali

 

1) Operatore professionale coordinatore

2) Operatore professionale collaboratore

 

Quadro 2° Profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria

Posizioni funzionali

 

Operatore professionale di 2ª categoria

 

Tabella L - PERSONALE TECNICO-SANITARIO

Quadro 1° Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria

Posizioni funzionali

 

1) Operatore professionale coordinatore

2) Operatore professionale collaboratore

 

Tabella M - PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE

Quadro 1° Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria

Posizioni funzionali

 

1) Operatore professionale coordinatore

2) Operatore professionale collaboratore

 

Tabella N - PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE Quadro 1° - Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria

Posizioni funzionali

 

1) Operatore professionale coordinatore

2) Operatore professionale collaboratore

 

Quadro 2° - Profilo professionale: operatori professionali

di 2ª categoria

Posizioni funzionali

 

Operatore professionale di 2ª categoria

 

RUOLO PROFESSIONALE

 

Tabella A - PROFILO PROFESSIONALE: AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Posizioni funzionali

 

1) Avvocato coordinatore

2) Avvocato

3) Procuratore legale

 

Tabella B - PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERI

Posizioni funzionali

 

1) Ingegnere coordinatore

2) Ingegnere

 

Tabella C - PROFILO PROFESSIONALE: ARCHITETTI

Posizioni funzionali

 

1) Architetto coordinatore

2) Architetto

 

Tabella D - PROFILO PROFESSIONALE: GEOLOGI

Posizioni funzionali

 

1) Geologo coordinatore

2) Geologo

 

Tabella E - PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI RELIGIOSI

Posizioni funzionali

 

Assistente religioso

 

RUOLO TECNICO

 

Tabella A - PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA

Posizioni funzionali

 

1) Analista dirigente

2) Analista coadiutore

3) Analista collaboratore

 

Tabella B - PROFILO PROFESSIONALE: STATISTICO

Posizioni funzionali

 

1) Statistico dirigente

2) Statistico coadiutore

3) Statistico collaboratore

 

Tabella C - PROFILO PROFESSIONALE: SOCIOLOGO

Posizioni funzionali

 

1) Sociologo dirigente

2) Sociologo coadiutore

3) Sociologo collaboratore

 

Tabella D - PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI SOCIALI

Posizioni funzionali

 

1) Assistente sociale coordinatore

2) Assistente sociale collaboratore

 

Tabella E - PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI TECNICI

Posizioni funzionali

 

Assistente tecnico

 

Tabella F - PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORI TECNICI

Posizioni funzionali

 

Operatore tecnico

 

Tabella G - PROFILO PROFESSIONALE: AGENTI TECNICI

Posizioni funzionali

 

Agente tecnico

 

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Tabella A - PERSONALE AMMINISTRATIVO LAUREATO

Quadro 1° - Profilo professionale: direttori amministrativi

Posizioni funzionali

 

1) Direttore amministrativo capo servizio

2) Direttore amministrativo

3) Vice-direttore amministrativo

 

Quadro 2° Profilo professionale: collaboratori amministrativi

Posizioni funzionali

 

Collaboratore coordinatore

Collaboratore amministrativo

 

Tabella B - PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Posizioni funzionali

 

Assistente amministrativo

 

Tabella C - PROFILO PROFESSIONALE: COADIUTORI AMMINISTRATIVI

Posizioni funzionali

 

Coadiutore amministrativo

 

Tabella D - PROFILO PROFESSIONALE: COMMESSI

Posizioni funzionali

 

Commesso

 

 


[1] G.U. 22/2/1982, n. 51 (S.O.), «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».

[2] G.U. 28/12/1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[3] G. U. 30/4/1968, n. 109, «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie pressa le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

[3] G. U. 30/4/1968, n. 109, «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie pressa le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

[3] G. U. 30/4/1968, n. 109, «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie pressa le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

[1] G.U. 22/2/1982, n. 51 (S.O.), «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».

[4] G.U. 25/1/1957, n. 22 (S.O.), «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».