§ 5.3.25 - L.R. 28 settembre 1982, n. 49. - Avvio alla programmazione
sanitaria regionale e istituzione dei Comitato tecnico scientifico per la programmazione socio-sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:28/09/1982
Numero:49


Sommario
Art. 1.  La Regione assume come metodo permanente la programmazione sanitaria, il coordinamento delle spese e dei flussi finanziari, il riequilibrio territoriale delle strutture, la ristrutturazione dei [...]
Art. 2.  La Regione interviene nella programmazione sanitaria nazionale formulando indicazioni e richieste e provvede all'attuazione del servizio sanitario nazionale attraverso i piani socio-sanitari [...]
Art. 3.  E' istituito un comitato tecnico scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale con il compito di:
Art. 4.  Il comitato tecnico scientifico è costituito per la durata della legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentita la [...]
Art. 5.  Il comitato può organizzare i propri lavori anche articolandosi in sottocomitati ed operare in collegamento con le strutture regionali competenti.


§ 5.3.25 - L.R. 28 settembre 1982, n. 49. - Avvio alla programmazione

sanitaria regionale e istituzione dei Comitato tecnico scientifico per la programmazione socio-sanitaria.

(B.U. 20 ottobre 1982, n. 29).

 

Art. 1. La Regione assume come metodo permanente la programmazione sanitaria, il coordinamento delle spese e dei flussi finanziari, il riequilibrio territoriale delle strutture, la ristrutturazione dei servizi al fine di rendere più efficienti le prestazioni, di razionalizzare i programmi di intervento, di analizzarne il rapporto fra il costo dei servizi e i relativi benefici, di assicurare standard prefissati di assistenza, secondo i criteri dettati dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, garantendo il metodo della partecipazione di cui al titolo IX della legge stessa.

     A tale scopo la Regione coordina e programma tutte le fasi di attuazione e gestione del servizio sanitario, per finalizzarle agli indirizzi dettati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

     In particolare la Regione assicura il collegamento con gli obiettivi della programmazione:

     a) dei bilanci e dei finanziamenti alle unità sanitarie locali;

     b) della istituzione e della modificazione di presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

     c) dell'istituzione e della modificazione delle piante organiche provvisorie e definitive delle unità sanitarie locali;

     d) dei rapporti convenzionali instaurati o da instaurare nel quadro del servizio sanitario nazionale e delle relative conseguenze finanziarie;

     e) dell'attuazione di progetti-obiettivo, programmi finalizzati o programmi pilota e delle spese vincolate a qualsiasi titolo;

     f) dell'assegnazione e della gestione delle spese in conto capitale con particolare riguardo all'edilizia ospedaliera, alle attrezzature e ai sistemi di elaborazione dati;

     g) della gestione dei presidi multizonali;

     h) delle attività formative, di ricerca e comunque definite di supporto, relative a tutti i predetti atti.

 

     Art. 2. La Regione interviene nella programmazione sanitaria nazionale formulando indicazioni e richieste e provvede all'attuazione del servizio sanitario nazionale attraverso i piani socio-sanitari regionali di cui al titolo VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 nonché mediante l'avvio degli studi necessari alla programmazione socio-sanitaria locale.

     Per la formulazione del piano socio-sanitario regionale la Regione provvede alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni e organizzazioni interessate, con le procedure previste dal titolo VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 acquisendo tra l'altro:

     le richieste delle unità sanitarie locali;

     i pareri degli organismi di partecipazione di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni;

     i dati, gli studi e le ricerche necessari in collaborazione con università, istituti di ricerca e centri di ricerca senza fini di lucro.

     Le unità sanitarie locali, in base al piano socio-sanitario regionale, predispongono i piani socio-sanitari locali.

     La Regione si avvale della consulenza dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e può utilizzare anche tramite comandi, esperti e funzionari delle unità sanitarie locali, nonché di enti pubblici, enti locali e università facenti parte del servizio sanitario nazionale.

     La Regione può inoltre commissionare studi e ricerche ad istituti specializzati o erogare fondi per ricerche utili alla programmazione socio- sanitaria regionale.

 

     Art. 3. E' istituito un comitato tecnico scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale con il compito di:

     a) fornire il supporto tecnico-scientifico agli organi regionali per gli adempimenti necessari per l'elaborazione e la successiva approvazione dei piani socio-sanitari triennali e dei relativi piani annuali;

     b) di esprimere parere, su richiesta degli organi regionali, in ordine ai problemi relativi all'attuazione del servizio sanitario nazionale correlati alla programmazione socio-sanitaria;

     c) esprimere pareri o proposte nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2;

     d) formulare proposte relative agli interventi di verifica e al controllo sull'attuazione della programmazione sanitaria regionale e locale e sulla corrispondenza tra la gestione delle unità sanitarie locali e gli indirizzi di programmazione.

     In attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale, il comitato tecnico scientifico, su richiesta della Commissione consiliare permanente alla sanità, esprime parere di conformità sugli atti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4. Il comitato tecnico scientifico è costituito per la durata della legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentita la Commissione consiliare permanente alla sanità ed è presieduto dal presidente della Commissione consiliare permanente alla sanità o da un consigliere da lui delegato.

     Il comitato è così composto:

     a) dal presidente della Commissione consiliare permanente alla sanità;

     b) dagli Assessori regionali alla sanità, enti locali, programmazione, bilancio, formazione professionale e lavori pubblici;

     c) dai membri della Commissione consiliare permanente alla sanità;

     d) da n. 18 esperti designati dalla Giunta regionale, scelti nell'ambito delle seguenti materie: programmazione sanitaria, organizzazione sanitaria; economia sanitaria; legislazione sanitaria; tecnologia ed ingegneria sanitaria; gestione economica, finanziaria e bilanci; programmazione e gestione dei servizi sociali; igiene pubblica, medicina del lavoro, medicina preventiva e di base; tecniche di ricerca operativa e tecniche di programmazione aziendale; epidemiologia; statistica e informatica sanitaria; assistenza sociale, psicologia, sociologia e comunicazioni sociali.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità.

     Il comitato tecnico scientifico presenta trimestralmente alla Giunta regionale, alla Commissione consiliare permanente alla sanità e alla Consulta socio-sanitaria regionale, una relazione sui programmi di lavoro svolti e da svolgere.

 

     Art. 5. Il comitato può organizzare i propri lavori anche articolandosi in sottocomitati ed operare in collegamento con le strutture regionali competenti.

     Il comitato può invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali, nonché esperti appartenenti ad enti, uffici e strutture pubbliche, la cui presenza si renda necessaria in relazione agli specifici argomenti da trattare.

     I servizi di segreteria del comitato sono svolti dalla struttura dell'Assessorato regionale alla sanità competente in materia di programmazione socio-sanitaria.

     Ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione regionale nonché agli esperti di cui al precedente secondo comma, verrà attribuito per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso o dei sottocomitati un gettone di presenza nella misura di L. 40.000 nette.

     Le spese per il funzionamento del comitato saranno poste a carico del capitolo n. 25106 del bilancio regionale 1982 che offre disponibilità e dei successivi esercizi finanziari.