§ 5.1.5a - L.R. 16 aprile 1993, n. 18.
Norme di attuazione del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991 e modificazione dell'art. 58 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 64.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:16/04/1993
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Norme transitorie in materia di dotazione organica del personale delle case di cura private.
Art. 2. [1]


§ 5.1.5a - L.R. 16 aprile 1993, n. 18.

Norme di attuazione del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991 e modificazione dell'art. 58 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 64.

(B.U. 30 aprile 1993, n. 12).

 

Art. 1. Norme transitorie in materia di dotazione organica del personale delle case di cura private.

     1. In conformità ai decreti del Ministro della sanità 16 giugno 1990 e 1° febbraio 1991, concernenti la classificazione delle case di cura private, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario nazionale, per le case di cura private di cui all'articolo 58 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 64, si applicano i requisiti in materia di dotazione organica del personale contenuti nell'allegato n. 1. del D.M. 30 giugno 1975 relativo agli schemi di convenzione tra le regioni e le case di cura stesse nonché la normativa integrativa regionale derivante dagli accordi per la determinazione delle diarie di degenza.

 

     Art. 2.[1]


[1] Sostituisce il comma 1, art. 58, della L.R. 31 dicembre 1987, n. 64.