§ 4.6.56 - L.R. 13 gennaio 1990, n. 2.
Modalità di verifica delle operazioni di ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:13/01/1990
Numero:2


Sommario
Art. 1.  1. La presente legge, che ha finalità di accelerare le procedure per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, modificata ed integrata con la legge regionale [...]
Art. 2.  1. Ferme restando le condizioni di ammissibilità ai benefici, stabilite con le citate leggi regionali n. 44 del 1986 e n. 46 del 1987, le domande relative ad interventi di ricostituzione degli [...]
Art. 3.  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.6.56 - L.R. 13 gennaio 1990, n. 2. [1]

Modalità di verifica delle operazioni di ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985.

(B.U. 30 gennaio 1990, n. 3).

 

Art. 1. 1. La presente legge, che ha finalità di accelerare le procedure per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, modificata ed integrata con la legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985», disciplina i controlli tecnico- amministrativi riguardanti le spese ammissibili ai contributi di cui alle leggi citate.

 

     Art. 2. 1. Ferme restando le condizioni di ammissibilità ai benefici, stabilite con le citate leggi regionali n. 44 del 1986 e n. 46 del 1987, le domande relative ad interventi di ricostituzione degli oliveti danneggiati con costi complessivamente determinati, applicando i parametri unitari di legge, inferiori o pari a L. 3.000.000 vengono definite, dai settori dell'amministrazione regionale decentrata della agricoltura, sulla base degli elementi tecnici e documentali contenuti nelle domande stesse e di dichiarazioni, sostitutive di atto di notorietà, attestanti l'avvenuto completamento e l'entità dei lavori, presentate dai beneficiari e con le quali gli stessi si obbligano a restituire, maggiorate degli interessi legali, le somme che dagli eventuali controlli successivi risultassero non legittimamente percepite.

 

     Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.