§ 4.5.108 - L.R. 20 novembre 1989, n. 67.
Programmi regionali d'interventi diretti al potenziamento dei servizi metroferrotramviari di trasporto di persone esercitati nel territorio del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:20/11/1989
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Programmi annuali o pluriennali di interventi). 1. La Regione, in relazione alla riconosciuta esigenza di incrementare la capacità di trasporto offerta dai servizi pubblici esercitati su impianti [...]
Art. 2.  (Progetti degli interventi). 1. Sulla base delle indicazioni dei programmi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 1, il soggetto destinatario del finanziamento regionale elabora il progetto [...]
Art. 3.  (Esecuzione dei progetti). 1. Per l'esecuzione dei progetti degli interventi indicati al precedente articolo 2, il cui finanziamento sia interamente assicurato dallo stanziamento regionale, vigono, [...]
Art. 4.  (Programma e progetti degli interventi per il triennio 1989- 1991). 1. Per le finalità previste all'art. 1 della presente legge è approvato, per il triennio 1989-1991, il programma pluriennale di [...]
Art. 5.  (Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma). 1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire all'A.Co.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) un contributo fino a [...]
Art. 6.  (Modificazioni e aggiunte). 1. Eventuali modificazioni, aggiunte e variazioni al programma degli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono approvati con deliberazione del Consiglio [...]
Art. 7.  (Norma finanziaria). 1. Per la realizzazione dei progetti degli interventi di cui al terzo comma del precedente articolo 4, è autorizzata la spessa complessiva di lire 27.000 milioni, in ragione di [...]


§ 4.5.108 - L.R. 20 novembre 1989, n. 67. [1]

Programmi regionali d'interventi diretti al potenziamento dei servizi metroferrotramviari di trasporto di persone esercitati nel territorio del Lazio ed interventi specifici per il miglioramento ambientale nelle metropolitane di Roma.

(B.U. 9 dicembre 1989, n. 34).

 

     Art. 1. (Programmi annuali o pluriennali di interventi). 1. La Regione, in relazione alla riconosciuta esigenza di incrementare la capacità di trasporto offerta dai servizi pubblici esercitati su impianti fissi ed in considerazione della rilevanza che i collegamenti metroferrotramviari assumono per la realizzazione di un efficiente sistema integrato del trasporto di persone nel territorio regionale, definisce programmi annuali o pluriennali di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di funzionalità ed al potenziamento dei servizi predetti, aggiuntivi rispetto a quelli realizzati con disponibilità provenienti dallo Stato, dai soggetti concessionari o da altri enti.

     2. Gli interventi regionali possono avere per oggetto:

     a) l'acquisto di materiale rotabile e di veicoli ausiliari;

     b) l'esecuzione di operazioni di revisione e di manutenzione del materiale rotabile e dei veicoli ausiliari;

     c) la costruzione, l'ammodernamento e la manutenzione di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di infrastrutture, di officine-deposito con relative sedi ed attrezzature.

     3. I programmi annuali o pluriennali sono deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti delle disponibilità a tale titolo iscritte nel bilancio regionale. I programmi predetti debbono essere redatti sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti della Regione Lazio previsto dalla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e, fintantoché il piano stesso non sia stato approvato dal Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni della segreteria tecnica del piano medesimo, di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 37 del 1987.

     4. I programmi di cui al precedente terzo comma debbono precisare:

     a) la scala di priorità degli interventi da realizzare nonché i requisiti di connessione e di coerenza degli interventi stessi con le iniziative in atto e con quelle prevedibili da parte dello Stato, dei soggetti concessionari dei servizi e di altri enti;

     b) la natura e le caratteristiche dell'intervento;

     c) per quanto attiene agli impianti fissi ed alle officine-deposito, la localizzazione di massima dell'intervento ed i vincoli infrastrutturali che esso comporta;

     d) il soggetto destinatario dei finanziamenti;

     e) la spesa complessiva ritenuta ammissibile, nonché il titolo e la misura del contributo;

     f) le altre condizioni e limiti cui è subordinato il contributo regionale.

 

     Art. 2. (Progetti degli interventi). 1. Sulla base delle indicazioni dei programmi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 1, il soggetto destinatario del finanziamento regionale elabora il progetto dell'intervento, che deve contenere uno studio di fattibilità, un'analisi dei costi e dei benefici, un progetto di massima delle opere e delle forniture da realizzare ed u piano finanziario nel quale siano indicate le risorse che concorrono, con il contributo regionale, alla attuazione dell'intervento stesso e le relative coperture.

     2. I progetti degli interventi sono approvati dalla Giunta regionale che dispone la concessione dei contributi.

     3. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascun programma annuale o pluriennale, con i provvedimenti di approvazione dei progetti degli interventi potranno essere apportati, alla ripartizione degli stanziamenti per le finalità individuate al secondo comma del precedente art. 1, i correttivi che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte, comprovate esigenze del settore del trasporto pubblico su impianti fissi nonché per l'obiettivo di garantire la rapida esecuzione degli interventi stessi e di realizzare, insieme, maggiore produttività della spesa in termini di efficienza e di economicità dei servizi e tempestività nella erogazione dei fondi.

 

     Art. 3. (Esecuzione dei progetti). 1. Per l'esecuzione dei progetti degli interventi indicati al precedente articolo 2, il cui finanziamento sia interamente assicurato dallo stanziamento regionale, vigono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli: 2, secondo comma, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48.

     2. Per gli interventi per i quali la Regione provvede esclusivamente alla integrazione del finanziamento, debbono essere comunque osservate le norme recate dagli articoli e 6 della predetta legge regionale n. 48 del 1988 rispettivamente per quanto attiene alle verifiche ed ai controlli sulla attuazione degli interventi stessi ed alle operazioni di collaudo dei lavori e delle forniture e per quanto concerne l'erogazione del contributo regionale.

     3. Per quanto riguarda le opere, gli impianti e le attrezzature fisse eseguiti con i contributi di cui alla presente legge, essi saranno acquisiti al patrimonio dell'ente concedente, salvo la ripetizione da parte della Regione del loro valore sull'attualità riferito alla quota realizzata con il contributo regionale in caso di liquidazione dell'indennità di riscatto.

     4. Per quanto riguarda i materiali rotabili e gli altri beni mobili acquistati con i contributi di cui alla presente legge, i soggetti destinatari dei contributi non possono alienarli senza il consenso dell'ente concedente e della Regione, espresso con deliberazione della Giunta regionale, con obbligo di reimpegno per le stesse finalità.

 

     Art. 4. (Programma e progetti degli interventi per il triennio 1989- 1991). 1. Per le finalità previste all'art. 1 della presente legge è approvato, per il triennio 1989-1991, il programma pluriennale di interventi risultante dall'allegata tabella A.

     2. Al finanziamento del programma pluriennale predetto si provvederà mediante utilizzazione delle disponibilità di complessive lire 27.000 milioni, recate in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, dal capitolo 29822 lettere b), c) e d) del bilancio pluriennale della Regione Lazio 1989-1991.

     3. Per l'attuazione del programma pluriennale indicato al precedente primo comma sono altresì approvati i progetti degli interventi risultanti dall'allegata tabella B, al cui finanziamento la Regione concorre, nei limiti della disponibilità complessiva come sopra definita in lire 27.000 milioni, fino al 100% della relativa spesa.

 

     Art. 5. (Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma). 1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire all'A.Co.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) un contributo fino a concorrenza di lire 10.000 milioni affinché l'azienda medesima possa provvedere all'acquisto di veicoli di servizio a trazione elettrica per la manutenzione degli impianti ferroviari (armamento e linea aerea) nonché di veicoli di servizio speciali per la pulizia delle gallerie.

     2. La erogazione del contributo di cui al precedente comma è disposta, a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, nella misura del 20% della somma concessa sulla base di apposita domanda a firma del presidente dell'A.Co.Tra.L., corredata dei relativi atti progettuali e nella misura dell'ulteriore 70% alla presentazione degli atti di affidamento delle forniture, debitamente approvati dagli organi di controllo. Il residuo 10% è erogato con le medesime modalità dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

     3. Per le verifiche ed i controlli sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nonché per il collaudo delle relative forniture trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48.

     4. All'onere di spesa di lire 10.000 milioni si provvede con attingimento della somma corrispondente dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettera h, elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1989.

 

     Art. 6. (Modificazioni e aggiunte). 1. Eventuali modificazioni, aggiunte e variazioni al programma degli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria). 1. Per la realizzazione dei progetti degli interventi di cui al terzo comma del precedente articolo 4, è autorizzata la spessa complessiva di lire 27.000 milioni, in ragione di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

     2. Al predetto onere di spesa di lire 9.000 milioni relativo all'anno 1989 si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo delle somme corrispondenti dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettere b), c) e d) del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

     3. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni il 1989.

     4. Al predetto onere di spesa di lire 10.000 milioni, relativo all'anno 1989 si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo delle somme corrispondenti dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettera h), del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

     5. A tali fini sono istituiti nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1989, i seguenti capitoli di spesa, con la denominazione e le disponibilità appresso indicate:

     capitolo n. 09230 «Acquisto di materiale rotabile e interventi di revisione e manutenzione straordinarie sul materiale rotabile per i servizi metroferrotramviari; costruzione, ammortamento e ristrutturazione di impianti fissi e tecnologici» lire 9.000 milioni;

     capitolo n. 09231 «Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma» lire 10.000 milioni.

     6. Alla copertura finanziaria della spesa relativa al precedente primo comma per i successivi esercizi 1990-1991 si provvederà, annualmente nei limiti dello stanziamento previsto con il bilancio pluriennale 1989-1991, con le rispettive leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.