Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 22/01/1986 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. La Regione finanzia la progettazione e l'esecuzione delle ulteriori opere necessarie agli impianti di depurazione realizzati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali di Frosinone [...] |
Art. 2. I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale interessati alle opere di cui al precedente articolo 1 presentano alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i progetti e le eventuali proposte di modifica ed integrazione, nel rispetto del disposto [...] |
Art. 4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale vengono impegnate le somme concesse con la deliberazione di cui al precedente articolo 2 e viene autorizzata l'erogazione delle somme stesse entro i [...] |
Art. 5. All'ingegnere capo ed al direttore dei lavori, nominati dal competente organo dei consorzi, d'intesa con la Regione, spettano le attribuzioni e le responsabilità per l'esecuzione dei lavori di cui [...] |
Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1985-87 la spesa di L. 15.000 milioni. |
§ 4.4.64 - L.R. 22 gennaio 1986, n. 10. - Interventi urgenti regionali per
la difesa dall'inquinamento. finanziamenti ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di Frosinone e Rieti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti depurazione delle acque provenienti dagli scarichi industriali.
(B.U. 10 febbraio 1986, n. 4).
Art. 1. La Regione finanzia la progettazione e l'esecuzione delle ulteriori opere necessarie agli impianti di depurazione realizzati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali di Frosinone e Rieti di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con
Al fine della migliore e più completa utilizzazione degli impianti di depurazione esistenti possono essere ammesse al finanziamento di cui alla presente legge opere destinate ad estendere ad imprese, anche non allocate negli agglomerati industriali, l'uso delle infrastrutture suddette.
Art. 2. I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale interessati alle opere di cui al precedente articolo 1 presentano alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti esecutivi delle opere necessarie, approvati dai competenti organi consortili, nel rispetto della programmazione regionale per il risanamento delle acque.
Tali progetti, redatti a norma dell'articolo 7 della
L'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esaminati i progetti, ed acquisito il parere dell'amministrazione provinciale competente per territorio, che dovrà essere espresso entro venti giorni dalla richiesta, li sottopone al comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, sezione lavori pubblici ed infrastrutture, di cui alla
Qualora il comitato tecnico consultivo non si esprima entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere e vi siano motivi di urgenza, la Giunta regionale può approvare il progetto prescindendo dal parere stesso.
Art. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i progetti e le eventuali proposte di modifica ed integrazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 16 della citata
Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
Art. 4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale vengono impegnate le somme concesse con la deliberazione di cui al precedente articolo 2 e viene autorizzata l'erogazione delle somme stesse entro i seguenti limiti:
a) per il 30% dell'importo complessivo previsto per l'esecuzione dell'opera, escluse le eventuali somme previste per gli espropri, a dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori;
b) per l'ulteriore 60%, a stato di avanzamento lavori;
c) per il residuo 10%, o per il minore importo necessario, a collaudo avvenuto.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad erogare, su apposita richiesta dei consorzi, le eventuali somme che si rendessero necessarie per il pagamento delle indennità di esproprio.
Art. 5. All'ingegnere capo ed al direttore dei lavori, nominati dal competente organo dei consorzi, d'intesa con la Regione, spettano le attribuzioni e le responsabilità per l'esecuzione dei lavori di cui al regolamento approvato con
La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice viene effettuata in corso d'opera con le modalità di cui all'art. 11 della
E' fatto obbligo ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di presentare all'Amministrazione regionale, alla scadenza di ogni esercizio finanziario e, comunque al completamento degli interventi previsti nella presente legge, apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzazione delle somme ricevute.
Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1985-87 la spesa di L. 15.000 milioni.
La spesa di L. 1.300 milioni prevista per l'anno 1985 graverà sullo stanziamento del cap. n. 02007 che presenta la necessaria disponibilità.
Le somme non impegnate nell'anno 1985 saranno conservate quali «residui di stanziamento» nel successivo anno 1986.
Alla quantificazione delle quote annuali per gli anni 1986 e 1987 ed alle relative coperture si provvederà con separato atto legislativo da emanarsi dopo l'approvazione del bilancio 1986.