Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/11/1981 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità, ricerche e studi). La Regione Lazio, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, svolge studi e ricerche, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 21 dicembre 1979, n. [...] |
Art. 2. (Contributi a comuni singoli o associati). La Regione Lazio concede, con le modalità di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, contributi ai comuni singoli o associati, per la [...] |
Art. 3. (Finanziamento ricerche e studi). Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1 è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il capitolo n. 17002 avente la seguente [...] |
Art. 4. (Finanziamento interventi ordinari per i servizi di acquedotto, fognature e depurazione). Per la realizzazione degli interventi ordinari di cui al precedente art. 2 della presente legge, è istituito [...] |
Art. 5. (Finanziamento interventi straordinari per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione). Per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al precedente art. 2 della presente legge è [...] |
Art. 6. (Norma transitoria). Al fine di garantire la realizzazione dei programmi indicati dal piano regionale per il risanamento delle acque, ed in attesa della costituzione delle strutture associative [...] |
Art. 7. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua [...] |
§ 4.4.51 - L.R. 9 novembre 1981, n. 30. - Modalità di finanziamento degli
interventi previsti dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
(B.U. 30 novembre 1981, n. 33).
Art. 1. (Finalità, ricerche e studi). La Regione Lazio, per le finalità di cui alla
Art. 2. (Contributi a comuni singoli o associati). La Regione Lazio concede, con le modalità di cui all'art. 19 della
Concede, altresì, contributi in conto capitale ai comuni singoli o associati, per la realizzazione di interventi straordinari relativi agli impianti indicati al precedente comma, nei limiti della somma all'uopo prevista dal progetto di piano regionale di risanamento delle acque, nelle more della sua approvazione.
La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con propria deliberazione individua gli interventi straordinari di cui al comma precedente.
I contributi straordinari ai comuni colpiti dal nubifragio del 2 ottobre 1981, per la realizzazione delle opere previste al primo comma del presente articolo, sono concessi dal Presidente della Giunta regionale, che, con proprio decreto, assume nel contempo i relativi impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti del rispettivo capitolo.
L'ammontare dei contributi straordinari a ciascun comune, compresi quelli colpiti dal nubifragio del 2 ottobre 1981, non può superare il 50 per cento dello stanziamento indicato nell'art. 5 della presente legge.
Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure amministrative, data la particolare situazione conseguente al nubifragio del 2 ottobre 1981, le modalità di erogazione dei contributi straordinari ai comuni interessati sono quelle previste dall'art. 6 della
Art. 3. (Finanziamento ricerche e studi). Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1 è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il capitolo n. 17002 avente la seguente denominazione: «Contributi ad enti o istituti pubblici o privati per il rilevamento dei dati, per la predisposizione del piano regionale di risanamento delle acque e relative ricerche e studi» e cono stanziamento di L. 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 17997 e, per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante riduzione del capitolo n. 28021 sempre per un importo di L. 2.000.000.000.
Per l'esercizio 1982 è, altresì, previsto un onere di L. 1.100.000.000 alla cui copertura provvederà la legge di autorizzazione del bilancio di previsione 1982.
Art. 4. (Finanziamento interventi ordinari per i servizi di acquedotto, fognature e depurazione). Per la realizzazione degli interventi ordinari di cui al precedente art. 2 della presente legge, è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il capitolo di spesa n. 17003: «Finanziamento ai comuni singoli o associati per interventi ordinari relativi ai servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e relative opere connesse» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 40.890.000.000.
All'onere derivante dal comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 17997 e, per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante la riduzione del capitolo n. 28021, sempre per un importo di L. 40.890.000.000.
Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di approvazione dei bilanci regionali.
Art. 5. (Finanziamento interventi straordinari per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione). Per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al precedente art. 2 della presente legge è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 il capitolo di spesa n. 17004: «Finanziamento ai comuni singoli o associati per interventi straordinari relativi ai servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e relative opere connesse» con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 7.000.000.000.
All'onere derivante dal comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 17997 e per quello che riguarda lo stanziamento di cassa, mediante la riduzione del capitolo n. 28021, sempre per un importo di L. 7 miliardi.
Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di approvazione dei bilanci regionali.
Art. 6. (Norma transitoria). Al fine di garantire la realizzazione dei programmi indicati dal piano regionale per il risanamento delle acque, ed in attesa della costituzione delle strutture associative consortili ivi previste, i contributi di cui al precedente art. 2 possono essere erogati ai comuni interessati anche qualora gli stessi affidino, con apposita convenzione la progettazione e la realizzazione di interventi intercomunali al comune che dimostri alla Giunta regionale di essere dotato di strutture ed uffici tecnici adeguati.
Art. 7. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.