Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 25/05/1989 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di favorire la realizzazione di opere atte al risanamento igienico-sanitario nelle aree di insediamento spontaneo localizzate nel comune di Guidonia Montecelio, la Regione interviene con [...] |
Art. 2. 1. Il contributo deve essere richiesto dal comune di Guidonia Montecelio allegando alla richiesta la delibera con la quale si approva il progetto di massima delle opere e dei lavori da realizzarsi [...] |
Art. 3. 1. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al primo comma del precedente articolo, concede al comune di Guidonia Montecelio, nella misura dell'80 per cento, il [...] |
Art. 4. 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 e istituito il capitolo n. 10010 denominato: «Contributo al comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione di opere di [...] |
§ 4.2.70 - L.R. 25 maggio 1989, n. 26. [1]
Contributo al comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione di opere di risanamento igienico-sanitario nelle aree di insediamento spontaneo perimetrate ai sensi della legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 10 giugno 1989, n. 16).
Art. 1. 1. Al fine di favorire la realizzazione di opere atte al risanamento igienico-sanitario nelle aree di insediamento spontaneo localizzate nel comune di Guidonia Montecelio, la Regione interviene con uno stanziamento di lire 2.000 milioni.
Art. 2. 1. Il contributo deve essere richiesto dal comune di Guidonia Montecelio allegando alla richiesta la delibera con la quale si approva il progetto di massima delle opere e dei lavori da realizzarsi nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'opera ed il loro reperimento.
2. Entro novanta giorni dalla richiesta di contributo, il comune di Guidonia Montecelio dovrà allegare alla domanda il progetto esecutivo ed i relativi capitolati dei lavori e delle opere da realizzarsi con l'indicazione degli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla diversa funzione, localizzazione e realizzazione temporale delle opere stesse nel territorio.
Art. 3. 1. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al primo comma del precedente articolo, concede al comune di Guidonia Montecelio, nella misura dell'80 per cento, il finanziamento ed assume i relativi impegni nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione.
2. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento regionale avverrà previa documentazione da parte del comune di Guidonia Montecelio di apposito atto deliberativo esecutivo che approva la regolare esecuzione delle opere.
Art. 4. 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 e istituito il capitolo n. 10010 denominato: «Contributo al comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione di opere di risanamento igienico-sanitario nelle aree di insediamento spontaneo» con uno stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni.
2. Alla copertura della spesa prevista si provvede con riduzione di pari importo, dal bilancio regionale per il 1989, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera h), che presenta la necessaria disponibilità.
[1] Abrogata dall'art. 191 della