§ 4.1.168 - R.R. 19 novembre 2008, n. 22.
Modifiche al Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/11/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 26 del r.r. 2/2000)
Art. 2.  (Abrogazione dell’articolo 27 del r.r. 2/2000)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)


§ 4.1.168 - R.R. 19 novembre 2008, n. 22.

Modifiche al Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(B.U. 28 novembre 2008, n. 44)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 26 del r.r. 2/2000)

1. L’articolo 26 del r.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

1. Le risorse assegnate al fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 14 della l.r. 12/1999, sono ripartite tra i comuni in quote parti proporzionali ai seguenti parametri:

a) fabbisogno accertato dai comuni a seguito dell’espletamento dei bandi pubblici di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina della locazione e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo), con riferimento alle domande ammissibili;

b) importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 3, della citata legge 431/1998.

 

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri uniformi per la predisposizione da parte dei comuni dei bandi di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, i termini, con cadenza annuale, per la pubblicazione dei suddetti bandi, le modalità di ripartizione del fondo tra i comuni e di assegnazione della relativa quota parte nonché le modalità di rendicontazione. Con la medesima deliberazione possono, altresì, essere stabiliti parametri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.

 

3. I comuni gestiscono le quote del fondo loro assegnate ai sensi del comma 1, quantificano ed erogano i contributi ai conduttori degli alloggi in locazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 431/1998 e dal d.m. 7 giugno 1999”.

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’articolo 27 del r.r. 2/2000)

1. L’articolo 27 del r.r. 2/2000 è abrogato.

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi al riparto delle risorse del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.