Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 03/08/2004 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Tipi di interventi e destinatari). |
Art. 2. (Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi). |
Art. 3. (Norma Finanziaria). |
Art. 4. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.144 - L.R. 3 agosto 2004, n. 10.
Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.
(B.U. 10 agosto 2004, n. 22 – S.O. n. 6).
Art. 1. (Tipi di interventi e destinatari).
1. Per l’anno 2004, al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale, la Regione eroga contributi straordinari in conto capitale e mutui a tasso agevolato ai soci di cooperative edilizie prenotatari o promittenti acquirenti o locatari della prima casa d’abitazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della
2. L’intervento di cui al comma 1 è rivolto a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l’abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto della prima casa d’abitazione già acquisito.
2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari della sovvenzione regionale finanziata in base alla
2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al comma l che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al
Art. 2. (Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi).
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, definisce con propria deliberazione criteri e modalità dell’intervento, individuando le ipotesi per le quali sia effettivamente comprovata la situazione d’insolvenza dei soggetti realizzatori, tenendo conto che l’importo massimo del contributo non può in ogni caso superare la somma di Euro 10.000 per ogni singolo beneficiario e che l’importo del mutuo non può, in ogni caso, superare la somma di Euro 50.000.
Art. 3. (Norma Finanziaria).
1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sugli stanziamenti dell’UPB E62 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
Art. 4. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall'art. 71 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 29 della