Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 29/05/1978 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è soppresso. |
Art. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, si applicano alle richieste di concessione edilizia presentate successivamente alla data di entrata in [...] |
Art. 3. Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell'art. 2, ancorché dichiarate decadute ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, [...] |
Art. 4. Agli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione. |
§ 4.1.22 - L.R. 29 maggio 1978, n. 21.
Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 21 concernente: misure di salvaguardia, in materia urbanistica.
(B.U. 10 giugno 1978, n. 16).
Art. 1. L'art. 6 della
Art. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
Le domande di concessione presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma e non assentite in conseguenza dell'entrata in vigore della
In caso di rilascio della concessione i lavori debbono essere iniziati, pena la decadenza della concessione medesima, entro quarantacinque giorni dalla data del rilascio e ultimati entro tre anni [1].
Art. 3. Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell'art. 2, ancorché dichiarate decadute ai sensi dell'art. 6 della
Art. 4. Agli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.
[1] Così modificato l'articolo unico della