§ 4.1.22 - L.R. 29 maggio 1978, n. 21.
Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 21 concernente: misure di salvaguardia, in materia urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/05/1978
Numero:21


Sommario
Art. 1.  L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è soppresso.
Art. 2.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, si applicano alle richieste di concessione edilizia presentate successivamente alla data di entrata in [...]
Art. 3.  Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell'art. 2, ancorché dichiarate decadute ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, [...]
Art. 4.  Agli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.


§ 4.1.22 - L.R. 29 maggio 1978, n. 21.

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 21 concernente: misure di salvaguardia, in materia urbanistica.

(B.U. 10 giugno 1978, n. 16).

 

Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è soppresso.

 

     Art. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, si applicano alle richieste di concessione edilizia presentate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

     Le domande di concessione presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma e non assentite in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, debbono essere prese in esame dall'amministrazione comunale e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In caso di rilascio della concessione i lavori debbono essere iniziati, pena la decadenza della concessione medesima, entro quarantacinque giorni dalla data del rilascio e ultimati entro tre anni [1].

 

     Art. 3. Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell'art. 2, ancorché dichiarate decadute ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, conservano la loro efficacia, alla condizione che i lavori siano iniziati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che i medesimi vengano completati entro tre anni.

 

     Art. 4. Agli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.


[1] Così modificato l'articolo unico della L.R. 21/12/1978, n. 75.