§ 4.1.20 - L.R. 21 gennaio 1977, n. 4. - Interpretazione autentica
dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/01/1977
Numero:4


Sommario
Art. unico.  Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, va interpretato nel senso che le disposizioni della legge stessa non trovano applicazione nei confronti degli strumenti [...]


§ 4.1.20 - L.R. 21 gennaio 1977, n. 4. - Interpretazione autentica

dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72.

(B.U. 31 gennaio 1977, n. 3, S.O. n. 3).

 

Art. unico. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, va interpretato nel senso che le disposizioni della legge stessa non trovano applicazione nei confronti degli strumenti urbanistici che non ricadono nell'ipotesi di cui al primo comma e che alla data di entrata in vigore della legge stessa erano già pervenuti per l'approvazione all'Assessorato regionale all'urbanistica, e che in sede di approvazione di detti strumenti urbanistici l'Assessorato regionale all'urbanistica e la Giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento della espansione urbana e di difesa dell'ambiente.