Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 20/06/1990 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, sono concessi contributi per la progettazione e la realizzazione di iniziative [...] |
Art. 2. 1. La domanda di richiesta di contributo, redatta in carta legale e sottoscritta dal presidente dell'associazione pro-loco, deve pervenire all'ente provinciale per il turismo competente [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Gli enti provinciali per il turismo provvedono, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alla liquidazione effettiva dei contributi verso le singole pro-loco. |
Art. 6. 1. Sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1977, n. 6 (concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1) e 10 [...] |
Art. 7. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge il capitolo n. 05091 del bilancio di previsione 1991 è così modificato: |
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991. |
§ 3.10.29 - L.R. 20 giugno 1990, n. 78. [1]
Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale.
(B.U. 10 luglio 1990, n. 19).
Art. 1. 1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla
Art. 2. 1. La domanda di richiesta di contributo, redatta in carta legale e sottoscritta dal presidente dell'associazione pro-loco, deve pervenire all'ente provinciale per il turismo competente territorialmente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui devono essere realizzate le iniziative per le quali si richiede l'intervento regionale.
2. La domanda per la concessione dei contributi deve contenere l'indicazione delle singole iniziative ed attività programmate nel corso dell'anno solare, unitamente ad un bilancio di previsione che indichi le entrate e le uscite. Deve inoltre essere accompagnata da dettagliati programmi e da relazioni esplicative e da tutte le indicazioni necessarie all'accreditamento delle provvidenze.
Art. 5. 1. Gli enti provinciali per il turismo provvedono, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alla liquidazione effettiva dei contributi verso le singole pro-loco.
2. Le associazioni pro-loco hanno l'obbligo di presentare ai competenti E.P.T. (Enti provinciali per il turismo), la documentazione della spesa sostenuta ed una relazione sugli esiti delle iniziative promosse entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.
3. [4].
Art. 6. 1. Sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1977, n. 6 (concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla
2. Le domande di contributo relative alla
3. Di tutti gli atti normativi ed amministrativi, connessi alla presente legge, viene data tempestiva comunicazione alla Commissione consiliare permanente competente.
Art. 7. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge il capitolo n. 05091 del bilancio di previsione 1991 è così modificato:
capitolo n. 05091 «Finanziamenti alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale e rimborso agli enti provinciali per il turismo delle spese per le istruttorie tecniche delle domande».
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo n. 05091 sarà fissato con il bilancio di previsione 1991.
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.
[1] Abrogata dall'art. 59 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[4] Comma abrogato dall'art. 45 della