Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 10/04/1978 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e [...] |
Art. 2. Le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, debitamente sottoscritte dal presidente dell'associazione richiedente, e indirizzate alla Regione Lazio, [...] |
Art. 3. L'istanza di cui al precedente articolo e la documentazione relativa devono essere inoltrate alla Regione Lazio per il tramite del competente ente provinciale per il turismo, il quale, nel [...] |
Art. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione dei contributi. |
Art. 5. Per provvedere all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge é autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nel cap. 205103 «Contributi alle associazioni pro-loco iscritte [...] |
Art. 6. Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la [...] |
§ 3.10.13 - L.R. 10 aprile 1978, n. 16. - Concessione di contributi alle
associazioni iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.
(B.U. 29 aprile 1979, n. 12).
Art. 1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo di cui alla
Art. 2. Le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, debitamente sottoscritte dal presidente dell'associazione richiedente, e indirizzate alla Regione Lazio, assessorato al turismo, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno in cui devono essere realizzate le iniziative cui la richiesta di contributo si riferisce e devono contenere l'indicazione delle singole iniziative e attività programmate nel corso dell'anno solare, nonché, ai fini dell'accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale dell'associazione richiedente [1].
Art. 3. L'istanza di cui al precedente articolo e la documentazione relativa devono essere inoltrate alla Regione Lazio per il tramite del competente ente provinciale per il turismo, il quale, nel trasmetterle, deve far conoscere il parere formulato dal proprio comitato esecutivo in relazione alla validità delle iniziative.
Art. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione dei contributi.
La liquidazione effettiva dei contributi é subordinata all'accertamento, da parte dell'assessorato al turismo, dell'effettivo svolgimento delle manifestazioni dichiarate e ammesse al finanziamento [2].
Art. 5. Per provvedere all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge é autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nel cap. 205103 «Contributi alle associazioni pro-loco iscritte nell'albo regionale» del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.
La copertura finanziaria della predetta spesa di L. 200 milioni è costituita, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della
Nell'area progettuale «Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo», codice n. 0600, del bilancio pluriennale 1978-1981, sarà riportato lo stanziamento di L. 200 milioni per l'anno finanziario 1978, di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6. Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della