§ 3.10.13 - L.R. 10 aprile 1978, n. 16. - Concessione di contributi alle
associazioni iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:10/04/1978
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e [...]
Art. 2.  Le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, debitamente sottoscritte dal presidente dell'associazione richiedente, e indirizzate alla Regione Lazio, [...]
Art. 3.  L'istanza di cui al precedente articolo e la documentazione relativa devono essere inoltrate alla Regione Lazio per il tramite del competente ente provinciale per il turismo, il quale, nel [...]
Art. 4.  La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione dei contributi.
Art. 5.  Per provvedere all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge é autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nel cap. 205103 «Contributi alle associazioni pro-loco iscritte [...]
Art. 6.  Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la [...]


§ 3.10.13 - L.R. 10 aprile 1978, n. 16. - Concessione di contributi alle

associazioni iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.

(B.U. 29 aprile 1979, n. 12).

 

Art. 1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folkloristiche costituenti motivo di attrazione turistica della località.

 

     Art. 2. Le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, debitamente sottoscritte dal presidente dell'associazione richiedente, e indirizzate alla Regione Lazio, assessorato al turismo, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno in cui devono essere realizzate le iniziative cui la richiesta di contributo si riferisce e devono contenere l'indicazione delle singole iniziative e attività programmate nel corso dell'anno solare, nonché, ai fini dell'accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale dell'associazione richiedente [1].

 

     Art. 3. L'istanza di cui al precedente articolo e la documentazione relativa devono essere inoltrate alla Regione Lazio per il tramite del competente ente provinciale per il turismo, il quale, nel trasmetterle, deve far conoscere il parere formulato dal proprio comitato esecutivo in relazione alla validità delle iniziative.

 

     Art. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione dei contributi.

     La liquidazione effettiva dei contributi é subordinata all'accertamento, da parte dell'assessorato al turismo, dell'effettivo svolgimento delle manifestazioni dichiarate e ammesse al finanziamento [2].

 

     Art. 5. Per provvedere all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge é autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nel cap. 205103 «Contributi alle associazioni pro-loco iscritte nell'albo regionale» del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

     La copertura finanziaria della predetta spesa di L. 200 milioni è costituita, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto nel cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 2) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1977.

     Nell'area progettuale «Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo», codice n. 0600, del bilancio pluriennale 1978-1981, sarà riportato lo stanziamento di L. 200 milioni per l'anno finanziario 1978, di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 6. Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 42/1979.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. n. 42/1979.