§ 3.10.5 - L.R. 28 luglio 1988, n. 45.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:28/07/1988
Numero:45


Sommario
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 3.10.5 - L.R. 28 luglio 1988, n. 45. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive».

(B.U. 10 settembre 1988, n. 25).

 

     Artt. 1. - 9. (Omissis)

 

Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Quanti abbiano eseguito opere effettuato acquisti finanziabili ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, possono presentare le relative domande con la documentazione a corredo delle stesse e con quella definitiva, in caso di ultimazione delle opere e di effettuazione dell'acquisto, conformi alle prescrizioni della presente legge modificativa della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

     2. Le domande, di cui al precedente comma, devono essere presentate a pena di decadenza, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge modificativa della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

     3. Le domande già ammesse a contributo, ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sottoposte al regime della presente legge modificativa della stessa legge regionale n. 53 del 1984.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, e dall'art. 14 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 17.