§ 3.8.67 - L.R. 8 giugno 1995, n. 45.
Interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:08/06/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in [...]
Art. 2.      1. Anche gli interventi ordinari del bilancio regionale destinati al territorio del basso Lazio vengono finalizzati al raggiungimento del fine di cui all'articolo 1
Art. 3.      1. Il programma dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari
Art. 4.      1. La proposta di programma di cui all'articolo 3 sarà predisposta congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Frosinone e Latina approvata in unico testo dai rispettivi consigli, e sarà [...]
Art. 5.      1. L'attuazione e la gestione dello stesso programma straordinario di interventi saranno affidate a ciascuna delle due province di Frosinone e Latina in relazione alle rispettive competenze
Art. 6.      1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995


§ 3.8.67 - L.R. 8 giugno 1995, n. 45. [1]

Interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio.

(B.U. 20 giugno 1995, n. 45, n. 17).

 

Art. 1.

     1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello statuto, promuove l'attuazione di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio nei territori delle province di Latina e Frosinone.

 

     Art. 2.

     1. Anche gli interventi ordinari del bilancio regionale destinati al territorio del basso Lazio vengono finalizzati al raggiungimento del fine di cui all'articolo 1.

     2. A tal uopo ai bilanci di previsione annuali per il periodo 1995- 2000 viene allegato un apposito elenco indicante i capitoli e i relativi stanziamenti destinati particolarmente allo sviluppo delle province di Latina e Frosinone.

     3. Ai bilanci annuali viene, inoltre, allegato un elenco dei finanziamenti straordinari provenienti da finanziamenti statali, comunitari e da altri soggetti destinati ai territori delle province di Latina e Frosinone.

 

     Art. 3.

     1. Il programma dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

     a) sviluppo delle infrastrutture viarie e ferroviarie che consentano la piena integrazione tra i due territori, il collegamento degli stessi con la dorsale appenninica e le regioni adriatiche;

     b) realizzazione, potenziamento, miglioramento strutturale e infrastrutturale dei porti, dell'interporto e dei centri merci e dei mercati all'ingrosso;

     c) sostegno per la presenza e la competitività delle attività produttive industriali, artigianali, agricole, dei centri e sistemi di servizi alle imprese, nell'economia allargata del mercato unico europeo;

     d) realizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelli delle attività produttive;

     e) potenziamento e adeguamento del sistema universitario dell'istruzione superiore e della formazione professionale del basso Lazio;

     f) riassetto idrogeologico, completamento della bonifica montana e integrale, dei sistemi acquedottistici e irrigui;

     g) conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, archeologico e turistico ed integrazione dei flussi turistici tra aree interne a quelle del litorale tirrenico.

 

     Art. 4.

     1. La proposta di programma di cui all'articolo 3 sarà predisposta congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Frosinone e Latina approvata in unico testo dai rispettivi consigli, e sarà sottoposta successivamente all'approvazione del consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     1. L'attuazione e la gestione dello stesso programma straordinario di interventi saranno affidate a ciascuna delle due province di Frosinone e Latina in relazione alle rispettive competenze.

     2. Gli interventi di competenza comune saranno affidati alla provincia maggiormente interessata.

 

     Art. 6.

     1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Alla copertura del predetto onere si provvede per il 1995 mediante riduzione di L. 6.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29002 denominato «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma» ed utilizzo della posta all'uopo prevista nell'elenco 4, capitolo n. 29002, lettera g) del medesimo bilancio.

     3. In relazione ai commi 1 e 2, viene istituito il seguente nuovo capitolo della spesa n. 28115 nell'esercizio finanziario 1995 denominato «Interventi straordinari regionali nel campo degli investimenti per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio territorio delle province di Latina e Frosinone» con lo stanziamento di L. 6.000.000.000.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.