Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 21/01/2000 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Programma operativo di intervento). |
Art. 3. (Beneficiari). |
Art. 4. (Finanziamenti). |
Art. 5. (Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo). |
Art. 6. (Disposizione finanziaria). |
Art. 7. (Abrogazione). |
§ 3.2.21 - L.R. 21 gennaio 2000, n. 8. [1]
Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio.
(B.U. 19 febbraio 2000, n. 5).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'allevamento bufalino, l'espansione delle attività commerciali e distributive connesse, l'associazionismo fra i produttori del settore, la formazione professionale degli operatori del settore, l'utilizzazione della ricerca scientifica al fine di migliorare il patrimonio bufalino regionale.
Art. 2. (Programma operativo di intervento).
1. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, il programma operativo di intervento per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'allevamento bufalino, che comprende le seguenti iniziative:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento degli allevamenti, la realizzazione di impianti e strutture di svezzamento e di ingrasso degli annutoli, di conservazione, trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e dei suoi derivati;
b) l'acquisto di macchine e di attrezzature per l'esercizio dell'attività di allevamento;
c) l'acquisto di maschi riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici;
d) la destagionalizzazione dei parti delle fattrici bufaline in modo da concentrare la produzione aziendale annuale di latte nei mesi da aprile a settembre;
e) l'effettuazione di indagini e di ricerche sulle dinamiche e sulle tecniche degli allevamenti, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecniche di allevamento bufalino, con particolare riguardo alla fecondazione artificiale;
f) la promozione dell'associazionismo fra i produttori del settore al fine di adattare in comune la produzione e l'offerta degli associati alle esigenze del mercato;
g) lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché di conferenze teorico-pratiche per gli operatori del settore;
h) l'istituzione di borse di studio per laureandi con tesi di laurea concernenti l'allevamento bufalino e per neo-laureati partecipanti a corsi di specializzazione in materia;
i) le azioni dirette alla promozione dei prodotti bufalini quali, tra le altre, l'organizzazione di convegni, seminari, mostre e la stampa di pubblicazioni e di periodici;
l) le azioni pubblicitarie dirette a stimolare, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, l'acquisto dei prodotti bufalini.
Art. 3. (Beneficiari).
1. I destinatari delle agevolazioni previste all'articolo 4 sono:
a) agricoltori, anche non a titolo principale, cooperative e loro consorzi, società di persone, per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) università degli studi ed enti pubblici o privati di ricerca e di sperimentazione per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
c) associazioni di produttori, riconosciute ai sensi della vigente normativa, per l'iniziativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
d) associazioni di produttori di cui alla lettera c), cooperative e loro consorzi, enti locali singoli od associati per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), i) ed l).
Art. 4. (Finanziamenti).
1. La Giunta regionale, in relazione al programma operativo di intervento di cui all'articolo 2 e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, in particolare del
a) la natura e l'ammontare dei contributi che possono essere concessi per le iniziative di cui all'articolo 2;
b) le modalità ed i criteri di accesso e di erogazione dei contributi;
c) le modalità di rendicontazione.
Art. 5. (Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo).
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.
Art. 6. (Disposizione finanziaria).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 30.000.000 milioni [2] che è iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 21156, di nuova istituzione, denominato: "Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella regione".
2. Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 21379.
Art. 7. (Abrogazione).
La
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Così nel testo del Bollettino Ufficiale.