§ 3.1.111 – R.R. 6 settembre 2006, n. 5.
Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:06/09/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Procedure per l'individuazione dei distretti. Comitato promotore.
Art. 3.  Adeguamento o soppressione dei distretti.
Art. 4.  Criteri e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto.
Art. 5.  Aggiornamento del piano di distretto.
Art. 6.  Attuazione del piano di distretto.
Art. 7.  Soggetto gestore.
Art. 8.  Funzioni del soggetto gestore.
Art. 9.  Comitato di distretto.
Art. 10.  Forme, misura e cumulabilità dei finanziamenti dei progetti di sviluppo.
Art. 11.  Criteri e modalità per la valutazione e la presentazione dei progetti di sviluppo.
Art. 12.  Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 13.  Avviamento dei distretti.
Art. 14.  Monitoraggio e controllo.
Art. 15.  Revoca dei finanziamenti.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 3.1.111 – R.R. 6 settembre 2006, n. 5.

Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

(B.U. 20 settembre 2006, n. 26).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione di distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità), disciplina:

     a) le procedure per l'individuazione, l'adeguamento e la soppressione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità, di seguito denominati distretti;

     b) i requisiti, la forma e le funzioni del soggetto gestore;

     c) i criteri e le modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di distretto nonché per il loro aggiornamento;

     d) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti nonché i criteri di valutazione degli stessi;

     e) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;

     f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

     g) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell'amministrazione regionale sui distretti e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

 

     Art. 2. Procedure per l'individuazione dei distretti. Comitato promotore.

     1. I distretti sono individuati sulla base di un'attività di ricerca ed identificazione di aree in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 1/2006, tenendo conto della zonizzazione allegata al programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (PSR) ed utilizzando anche strumenti di elaborazione statistica.

     2. I distretti possono, altresì, essere individuati sulla base di proposte documentate e motivate presentate, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, da enti ed organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale.

     3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 1/2006, individua i distretti con propria deliberazione, previo confronto con le province, gli altri enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali ed altre strutture di sviluppo locale. Alla deliberazione sono allegate:

     a) una relazione tecnica, che illustra le attività di ricerca ed identificazione delle aree;

     b) le cartografie in cui sono rappresentati i confini dei distretti.

     4. Con la deliberazione di individuazione di ciascun distretto può essere disposto, qualora se ne ravvisi l'esigenza, che venga costituito un comitato, denominato comitato promotore, con l'incarico di promuovere e coordinare, nel periodo intercorrente tra l'adozione della citata deliberazione e la costituzione del soggetto gestore ai sensi dell'articolo 7, le azioni degli enti ed organismi indicati al comma 3, interessati all'elaborazione del piano di distretto di cui all'articolo 4. Il comitato promotore può anche assumere la forma di associazione temporanea tra i suddetti enti ed organismi e le imprese interessate.

     5. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 3. Adeguamento o soppressione dei distretti.

     1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'articolo 2, comma 3, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali dei distretti o sopprimere i distretti stessi, tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

     2. La deliberazione di adeguamento o soppressione dei distretti è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Criteri e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto.

     1. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere finanziato anche per stralci annuali.

     2. Il piano di distretto è elaborato dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura con la partecipazione degli enti e gli organismi indicati all'articolo 2, comma 3, i quali possono, altresì, sottoporre alla Regione, anche per il tramite del comitato promotore, se costituito, uno schema di piano.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 1/2006, adotta il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione coordinata dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura e composta da rappresentanti delle direzioni di volta in volta interessate.

     4. Il piano di distretto, in particolare, contiene:

     a) la descrizione del partenariato attivato;

     b) la forma del soggetto gestore, l'indicazione dei soggetti, pubblici e privati, che lo compongono e le funzioni svolte dallo stesso, nel rispetto degli articoli 7 e 8, nonché la composizione del comitato di distretto di cui all'articolo 9;

     c) una dettagliata relazione concernente:

     1) la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;

     2) la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;

     3) l'analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;

     4) la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 1/2006 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;

     d) la rappresentazione della strategia perseguita con:

     1) l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

     2) l'illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;

     3) la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;

     e) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo:

     1) le risorse gravanti sullo stanziamento di cui all'articolo 9 della L.R. n. 1/2006 e la relativa destinazione nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 10;

     2) le risorse che si intende reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale;

     3) le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

     5. La deliberazione di adozione del piano di distretto è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità del piano di distretto sono avviate le procedure per l'elaborazione e l'adozione del nuovo piano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 5. Aggiornamento del piano di distretto.

     1. Nel corso del triennio di validità del piano di distretto, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 1/2006, può aggiornare il piano stesso, anche su proposta del soggetto gestore di cui all'articolo 7, sulla base di un'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico.

     2. Il piano di distretto è aggiornato con le modalità di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Attuazione del piano di distretto.

     1. Il piano di distretto è attuato mediante le seguenti tipologie di progetti:

     a) progetti di sviluppo finanziabili, in tutto o in parte, con le risorse gravanti sullo stanziamento di cui all'articolo 9 della L.R. n. 1/2006, i quali si distinguono in:

     1) progetti realizzati direttamente dal soggetto gestore;

     2) progetti coordinati dal soggetto gestore e realizzati da terzi individuati secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata;

     b) progetti finanziabili con le risorse reperite attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale ovvero con le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 7. Soggetto gestore.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di adozione del piano di distretto, il comitato promotore, se costituito, ovvero le province, gli altri enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, promuovono la costituzione del soggetto gestore, nella forma di una società per azioni, anche consortile, denominata società di distretto, di cui fanno parte soggetti pubblici e/o privati.

     2. Qualora il piano di distretto interessi aree in cui insistono altri strumenti per la promozione dello sviluppo locale, quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, i soggetti gestori di tali strumenti fanno parte della società di distretto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2.

 

     Art. 8. Funzioni del soggetto gestore.

     1. Il soggetto gestore cura l'attuazione del piano di distretto assicurando rapporti di sinergia e collaborazione con il comitato di distretto di cui all'articolo 9 e, in particolare:

     a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

     b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

     c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

     d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all'articolo 9;

     e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza almeno semestrale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 14;

     f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto e presenta, semestralmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del distretto ed, in particolare:

     1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;

     2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

     3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.

 

     Art. 9. Comitato di distretto.

     1. Al fine di assicurare, nella gestione del distretto, unicità d'intenti e coordinamento dei poteri e delle rappresentanze locali, nonché il necessario flusso di informazione, è costituito un comitato di distretto, con finalità consultive e di indirizzo. Del comitato di distretto fanno parte i rappresentanti dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura ed i rappresentanti degli enti ed organismi indicati all'articolo 2, comma 3.

     2. Qualora della società di distretto facciano parte esclusivamente soggetti privati, le comunità montane di cui all'articolo 7, comma 2, partecipano al comitato.

     3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 10. Forme, misura e cumulabilità dei finanziamenti dei progetti di sviluppo.

     1. In relazione agli obiettivi individuati dal piano di distretto e alla realizzazione dei singoli progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), la Regione concede finanziamenti nei limiti delle risorse disponibili nello stanziamento di cui all'articolo 9 della L.R. n. 1/2006 e nel rispetto delle forme e delle percentuali massime di aiuto, previste dal PSR e dal regime degli aiuti di Stato aggiuntivi a questo collegati.

     2. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), le spese ammissibili sono quelle relative a:

     a) attività di animazione finalizzate alla progettazione, al finanziamento ed alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 6, in coerenza con le linee strategiche del PSR;

     b) marketing territoriale e/o di filiera;

     c) promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità con priorità verso i prodotti a marchio U.E.;

     d) funzionamento e gestione del distretto;

     e) infrastrutture per la produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, con priorità a progetti integrati interaziendali finalizzati all'aumento della competitività;

     f) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature ad alto contenuto innovativo;

     g) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

     h) diversificazione delle attività agricole con priorità allo sviluppo di filiere agroenergetiche integrate;

     i) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processo;

     l) implementazione dei sistemi di qualità interaziendali con priorità per quelli riconosciuti a livello comunitario;

     m) programmi informatici legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

     n) infrastrutture rurali di interesse interaziendale.

     3. Le spese di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono finanziabili fino al 100% delle spese ammesse.

     4. Le spese di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n), sono finanziabili fino al 40% delle spese ammesse.

     5. Le spese di cui al comma 2, lettera d), sono finanziabili, per i primi tre anni di attività di ciascun distretto, fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ogni anno.

     6. La cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche non può in ogni caso superare il limite delle percentuali massime di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Criteri e modalità per la valutazione e la presentazione dei progetti di sviluppo.

     1. Il soggetto gestore elabora ovvero istruisce e verifica la compatibilità dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), con gli obiettivi previsti dall'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 1/2006 e li valuta sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

     a) livello d'integrazione settoriale, di filiera e/o territoriale del progetto;

     b) consolidamento delle filiere;

     c) rafforzamento della qualità e valorizzazione dei prodotti e/o delle filiere;

     d) incremento e stabilità occupazionale;

     e) utilizzazione e diffusione, anche attraverso azioni di formazione, di nuovi know-how e nuove tecnologie per aumentare la competitività delle imprese, dei prodotti e dei servizi nel territorio dei distretti;

     f) programmi di ricerca;

     g) sviluppo dell'imprenditoria femminile e delle pari opportunità;

     h) sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

     i) integrazione con altri settori produttivi;

     l) promozione e marketing territoriale;

     m) valorizzazione ed interventi per il recupero, la tutela e la fruibilità dell'ambiente;

     n) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;

     o) partecipazione dei privati all'investimento;

     p) effettiva cantierabilità dei progetti;

     q) ristrutturazione e messa a norma di edifici di proprietà pubblica che privilegino interventi per l'efficienza e il risparmio energetico e l'ecocompatibilità.

     2. I progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 1, elaborati dal soggetto gestore vengono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di agricoltura per il provvedimento di concessione del relativo finanziamento.

     3. Ai fini dell'istruttoria dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2, il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla ricezione dei progetti stessi, provvede a formulare una graduatoria in cui sono inseriti:

     a) i progetti finanziabili con l'indicazione dell'ammontare del finanziamento;

     b) i progetti accoglibili ma non finanziabili per carenza delle risorse destinate nel piano di distretto;

     c) i progetti esclusi con l'indicazione delle motivazioni.

     4. La graduatoria di cui al comma 3, con allegati i progetti elencati, è trasmessa alla direzione regionale competente in materia di agricoltura per il provvedimento di concessione dei relativi finanziamenti.

 

     Art. 12. Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti.

     1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti relativi ai progetti trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11.

     2. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all'articolo 11, comma 2, al soggetto gestore è effettuata dalla Regione entro trenta giorni dalla concessione con le seguenti modalità:

     a) acconto del 30% delle spese ammesse a finanziamento, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'acconto;

     b) ulteriore acconto del 30%, previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori in cui si rendiconti la realizzazione di almeno la metà del progetto ammesso a finanziamento;

     c) saldo, previa presentazione della rendicontazione finale attinente alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.

     3. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all'articolo 11, comma 3, ai beneficiari finali è effettuata, per conto della Regione, dal soggetto gestore, con le modalità previste dal comma 2.

 

     Art. 13. Avviamento dei distretti.

     1. Nella fase di avvio di ciascun distretto, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) può sostenere ed eventualmente realizzare attività di animazione e progettazione in coerenza con i piani di distretto e di concerto con il soggetto gestore.

     2. Le spese relative alle attività di cui al comma 1 sono sostenute dall'Agenzia con proprie risorse finanziarie.

 

     Art. 14. Monitoraggio e controllo.

     1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), effettua il monitoraggio sull'attività del distretto rilevando, periodicamente, in particolare:

     a) ogni problematica emersa nell'attuazione del piano;

     b) i progetti di sviluppo finanziati e realizzati nonché la rendicontazione delle somme erogate.

 

     Art. 15. Revoca dei finanziamenti.

     1. Rispetto ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), la direzione regionale competente in materia di agricoltura revoca la concessione dei finanziamenti quando:

     a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso a finanziamento e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;

     b) l'ente o il soggetto beneficiario cessa la propria attività;

     c) l'impresa fallisce, è posta in liquidazione coatta amministrativa o è assoggettata ad altra procedura concorsuale.

     2. Nei casi di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede al recupero delle somme eventualmente erogate a norma del regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.