§ 3.1.74 - L.R. 12 settembre 1994, n. 44.
Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:12/09/1994
Numero:44


Sommario
Art. 6.  Modifica ed integrazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.74 - L.R. 12 settembre 1994, n. 44.

Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente: «Istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale».

(B.U. 20 settembre 1994, n. 26 - S.O. n. 8).

 

     Artt. 1. – 5. [1]

 

Art. 6. Modifica ed integrazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993.

     1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993, è inserita la seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accreditare le somme depositate a favore degli enti titolari ed a trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici, l'elenco nominativo degli accrediti eseguiti.

     2. Le somme accreditate vengono iscritte nel bilancio dell'ente titolare e sono utilizzabili previa presentazione di apposito progetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da approvarsi, eseguirsi e collaudarsi in conformità con le norme di cui all'articolo 5.

     3. Le somme di cui al presente articolo possono essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per finalità diverse purché a ristoro di spese già sostenute nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere di miglioramento tra quelle previste all'articolo 2, per le quali l'ente proprietario non abbia fruito di altri finanziamenti regionali, nazionali o comunitari. Per lo svincolo delle somme relative alle predette spese l'ente proprietario deve presentare motivata e documentata richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per il tramite del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che, previ gli opportuni controlli, dà attestazione delle opere eseguite e della spesa corrispondente.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 94 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.