§ 3.1.72 - L.R. 19 gennaio 1993, n. 3.
Interventi nel settore orto-frutticolo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:19/01/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Procedure.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.1.72 - L.R. 19 gennaio 1993, n. 3. [1]

Interventi nel settore orto-frutticolo della cooperazione.

(B.U. 1 febbraio 1993, n. 3, S.O. n. 5).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione interviene a sostegno delle cooperative e loro consorzi che non usufruendo dei prestiti agevolati per l'anticipazione ai soci conferenti prodotti ortofrutticoli facilmente deperibili ed essendo costretti alla vendita anche in periodi non favorevoli, ricorrono al credito ordinario al fine di concedere anticipazioni ai propri soci.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono ottenere contributi annuali, finalizzati esclusivamente ai soci conferenti prodotti facilmente deperibili, le cooperative e loro consorzi e le associazioni di produttori legalmente riconosciute, che gestiscono propri impianti di conservazione lavorazione vendita di prodotti agricoli.

     2. Tale contributo viene concesso nella misura di cinque punti percentuali sugli interessi dei prestiti a tasso ordinario contratti con gli istituti di credito dai predetti organismi.

     3. Il prestito preso in considerazione non può superare il 60 per cento del valore complessivo del prodotto lavorato nel centro cooperativo, sulla base della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal presidente dell'organismo cooperativo, dichiarazione rilasciata sotto la sua personale responsabilità.

 

     Art. 3. Procedure.

     1. Le domande di contributo devono essere inoltrate al settore decentrato agricoltura, competente per territorio, con allegato, oltre alla documentazione di rito prevista per organismi cooperativi dalle vigenti disposizioni, una dichiarazione degli istituti di credito da cui risulti l'importo e la destinazione del prestito, la data di erogazione e di scadenza nonchè la durata espressa in giorni, il tasso praticato e gli interessi complessivamente pagati.

     2. Il settore decentrato dovrà istituire le domande e trasmettere il proprio parere all'assessorato agricoltura entro quindici giorni dalla ricezione delle stesse.

     3. Alla liquidazione del contributo si provvederà con deliberazione della Giunta regionale.

     4. La deliberazione assunta sarà inviata per conoscenza alla commissione consiliare permanente agricoltura.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per il 1992 la spesa complessiva di L. 300 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 01106 di nuova istituzione così denominato: "Interventi nel settore ortofrutticolo della cooperazione".

     2. Alla copertura si provvede con riduzione di pari orto dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 01102 del bilancio 1992.

     3. Alla spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.