§ 3.1.57 - L.R. 12 dicembre 1987, n. 56. [*]
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:12/12/1987
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 3.  (Istituzione e compiti del comitato tecnico-consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola).
Art. 4.  (Composizione del comitato tecnico consultivo).
Art. 5.  (Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 6.  (Ricerca di mercato).
Art. 7.  (Centri di dimostrazione agraria).
Art. 8.  (Comitato consultivo dei centri di dimostrazione agraria).
Art. 9.  (Consorzi di bonifica).
Art. 10.  (Comunità montane).
Art. 11.  (Strutture autogestite).
Art. 12.  (Associazioni di produttori agricoli e consorzi di cooperative agricole).
Art. 13.  (Istituzione della rete regionale di contabilità agraria).
Art. 14.  (Registro regionale degli informatori socio-economici dei divulgatori agricoli e dei tecnici agricoli riqualificati o qualificati per la divulgazione).
Art. 15. 
Art. 15 bis.  (Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola).
Art. 16.  (Formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli).
Art. 17.  (Agevolazioni finanziarie).
Art. 18.  (Profili professionali ed organici del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo - Assunzione nei ruolo regionali).
Art. 19.  (Abrogazione di norme precedenti).
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.1.57 - L.R. 12 dicembre 1987, n. 56. [*]

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

(B.U. 30 dicembre 1987, n. 36).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuazione del regolamento della Comunità Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, detta norme per l'organizzazione ed il finanziamento dei servizi di sviluppo agricolo, al fine di favorire l'incremento della produzione del reddito delle aziende, nonché di facilitare la migliore utilizzazione delle risorse regionali e la crescita del livello tecnologico delle aziende stesse, con particolare riguardo:

     a) attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola, sia specializzata, sia polivalente, di informazione socio-economica;

     b) sperimentazione agraria e forestale e ricerca applicata;

     c) formazione e classificazione professionale degli operatori agricoli, dei divulgatori e dei consulenti socio-economici.

 

     Art. 2. (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo).

     1. In conformità alle linee della programmazione generale e settoriale ed alle previsioni del bilancio pluriennale della Regione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo, che tiene conto anche dei programmi pluriennali ed annuali di attività di cui al successivo articolo 7, terzo e quarto comma, ed al successivo articolo 9.

     2. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al precedente comma, approva entro il 30 novembre di ciascun anno, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 3 e su conforme parere della Commissione consiliare permanente per l'agricoltura, il piano annuale di attuazione degli interventi previsti per l'anno successivo.

     3. Il piano annuale di attuazione comprende anche i progetti di attività redatti, secondo le direttive regionali, dagli enti indicati nell'articolo 11 e presentati entro la data indicata dal piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo [1].

     4. In sede di approvazione del piano annuale di attuazione vengono determinate le attività ammissibili a finanziamento regionale ed il contributo da erogare agli enti di cui al precedente terzo comma, nei limiti fissati dal successivo articolo 17, tenuto conto, per l'informazione socio-economica, di quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 27 settembre 1978 n 63.

     5. I piani annuali di attuazione devono essere coerenti con le finalità previste dal regolamento della Comunità Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270 ed indicare, fra l'altro:

     a) gli obiettivi dell'azione da intraprendere in base ai quali i divulgatori sono impiegati;

     b) le zone prioritarie interessate nelle quali i divulgatori stessi sono assegnati;

     c) le disposizioni impartite dalla Regione per consentire ai divulgatori di esercitare a tempo pieno la loro attività.

 

     Art. 3. (Istituzione e compiti del comitato tecnico-consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola). [2]

 

     Art. 4. (Composizione del comitato tecnico consultivo). [2]

 

     Art. 5. (Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo).

     1. I servizi di sviluppo agricolo sono svolti da strutture pubbliche e private.

     2. La struttura pubblica dei servizi di sviluppo agricolo è costituita:

     a) a livello centrale:

     1) dal settore assistenza tecnica e ricerca dell'Assessorato regionale agricoltura, che cura l'attività promozionale, programmatoria, di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

     2) dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che svolge compiti di ricerca di mercato ai sensi del successivo articolo 6 e di coordinamento dell'attività relativa ai centri di dimostrazione agraria per singoli comparti produttivi, di cui al successivo articolo 7, nonchè compiti relativi alla contabilità aziendale agraria disciplinata dall'articolo 13 della presente legge;

     b) a livello decentrato:

     1) dai centri di dimostrazione agraria per singoli comparti produttivi, di cui al successivo articolo 7, con compiti di dimostrazione pratica in forma specialistica, finalizzata a prevalenti obiettivi della programmazione produttiva ed alla riduzione dei costi;

     2) dagli uffici di assistenza tecnica e ricerca dei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'Amministrazione regionale decentrata, di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che svolgono, in collegamento con il settore assistenza tecnica e ricerca dell'Assessorato regionale agricoltura, compiti di raccordo tecnico, coordinamento e controllo delle strutture autogestite, unità di divulgazione, previste dal successivo articolo 11, operanti nel proprio ambito territoriale;

     3) [3];

     4) [3].

     3. La struttura privata dei servizi di sviluppo agricolo è costituita:

     a) dalle unità di divulgazione per l'assistenza tecnica polivalente a livello territoriale, quali strutture autogestite, nell'interesse dei propri soci, dagli enti di cui al successivo articolo 11;

     b) [4].

 

     Art. 6. (Ricerca di mercato).

     1. Spetta all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il compito di svolgere attività dirette all'acquisizione di studi ed indagini sistematiche e continuative sui mercati interessanti la produzione agro-alimentare.

     2. La Regione, con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 2, primo comma, determina gli indirizzi generali e specifici di operatività dell'E.R.S.A.L., con particolare riguardo:

     a) all'apporto che potrà essere dato dagli enti nazionali con compiti istituzionali nella materia, dall'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), dalle organizzazioni regionali di rappresentanza della cooperazione agricola e dalle forme associative tra i produttori;

     b) alla valutazione dei risultati degli studi e delle indagini di cui al precedente comma;

     c) alle forme più idonee per garantire la trasmissione dei dati acquisiti e valutati alle strutture pubbliche della sperimentazione e dell'assistenza tecnico-economica operanti sul territorio regionale ed ai soggetti interessati.

     3. Spetta inoltre all'E.R.S.A.L. il compito di raccordo tra la ricerca e la sperimentazione (anche attraverso convenzioni con istituti di ricerca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le facoltà universitarie, l'INEA - Istituto nazionale economia agraria, il C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche, l'IRVAM - Istituto ricerche, informazioni mercato valorizzazione produzione agricola, l'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative ed altri) e la concreta attuazione dell'innovazione nei processi produttivi agricoli.

 

     Art. 7. (Centri di dimostrazione agraria).

     1. I centri di dimostrazione agraria sono strutture organiche, ad alta specializzazione, per singoli comparti delle produzioni agro-alimentari o forestali di maggiore rilievo nella economia regionale, istituiti dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e dislocati in zone prioritarie con riferimento a particolari vocazioni agronomiche.

     2. L'E.R.S.A.L., all'atto dell'istituzione di nuovi centri regionali di dimostrazione agraria, deve accertare l'esistenza delle strutture tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento, presso ciascun centro, dei seguenti servizi:

     a) sperimentazione applicata e di sviluppo e relativa divulgazione;

     b) aggiornamento dei tecnici al fine di fare acquisire le tecniche necessarie per la verifica dei risultati della sperimentazione applicata, conseguiti nei centri stessi;

     c) qualificazione professionale dei quadri tecnici.

     3. La Regione svolge il controllo di merito sui provvedimenti dell'E.R.S.A.L. istitutivi dei centri di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.

     4. I centri hanno il compito di predisporre ed attuare programmi pluriennali ed annuali di attività per le materie specialistiche di loro competenza.

     5. L'E.R.S.A.L. mette a disposizione dei centri il personale ed i mezzi necessari al loro funzionamento e provvede a coordinare l'attività, sottoponendo alla Regione i programmi predisposti dai centri stessi ai fini del loro inserimento nel piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente articolo 2 ed impartendo le direttive per la loro attuazione sulla base delle decisioni operative di spesa della Regione.

 

     Art. 8. (Comitato consultivo dei centri di dimostrazione agraria).

     1. L'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), per la predisposizione e per l'attuazione dei programmi dei centri, di cui al precedente articolo 7, si avvale di un comitato consultivo composto da:

     a) un rappresentante per ciascuno degli istituti di ricerca e di sperimentazione con i quali l'E.R.S.A.L. abbia stipulato convenzioni per attività di ricerca e sperimentazione applicata e di sviluppo collegata ai piani di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 2;

     b) un rappresentante del settore agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'Amministrazione regionale decentrata, ufficio assistenza tecnica e ricerca;

     c) i rappresentanti della comunità montana, dei consorzi di bonifica e degli enti locali, territorialmente interessati, quando siano impegnati direttamente o finanziariamente ad attività di assistenza tecnico- economica;

     d) il dirigente dei servizi di assistenza tecnica dell'E.R.S.A.L. ed il dirigente dell'ufficio locale dell'ente;

     e) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali presenti, con propri consiglieri, negli organi di amministrazione dell'E.R.S.A.L.;

     f) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria dei lavoratori agricoli autonomi delle organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

 

     Art. 9. (Consorzi di bonifica). [5]

 

     Art. 10. (Comunità montane). [5]

 

     Art. 11. (Strutture autogestite).

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione favorisce la costituzione, da parte delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di enti a larga base sociale e territoriale, formati da operatori agricoli singoli od associati.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente all'agricoltura, disciplina, mediante convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, l'attività di assistenza tecnica polivalente nell'interesse dei propri soci, tramite apposite «unità di divulgazione» costituite dagli enti medesimi.

     3. Nelle unità di divulgazione, di cui al precedente secondo comma, possono operare più tecnici, a seconda dello sviluppo agricolo della zona interessata, fermo restando che ogni divulgatore polivalente dovrà assistere non meno di 70-100 aziende.

     4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti idonei per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente qualora:

     a) assumano come scopo sociale lo svolgimento di uno dei seguenti gruppi di attività:

     1) attività dimostrativa, divulgativa, socio-economica, promozionale, di assistenza tecnica e contabilità;

     2) attività di assistenza interaziendale;

     3) servizi di sostituzione;

     4) servizi di gestione;

     b) siano costituiti per la durata non inferiore a dieci anni;

     c) siano retti da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dagli aderenti all'ente;

     d) impieghino personale tecnico, di cui almeno una unità a tempo pieno, per ciascuno dei gruppi di attività di cui alla lettera a) che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) 270/79, che abbia frequentato con profitto o i corsi per divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento (CEE) 270/79 come modificato dal regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987, o i corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola di cui all'articolo 15 bis, o i corsi per informatori socio-economici previsti dall'articolo 45 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e successive modificazioni, e che sia iscritto al registro di cui all'articolo 14 o i corsi di qualificazione di cui all'articolo 15 [6];

     e) siano costituiti da almeno 500 soci, se hanno come scopo sociale lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera a), punti 1) e 2), e da almeno 200 soci, se hanno come scopo sociale i servizi di cui alla precedente lettera a), punti 3) e 4).

     5. Al riconoscimento di idoneità di cui al comma quattro del presente articolo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione sentito il parere della Commissione consiliare permanente agricoltura [7].

     6. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatto a norma degli articoli 14 e 16 del codice civile. Deve inoltre essere allegata alla domanda idonea documentazione concernente i beni patrimoniali, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l'ente dispone, nonché la relazione sull'attività svolta e che si propone di svolgere per il conseguimento dello scopo indicato nell'atto costitutivo, l'elenco dei soci comprensivo delle schede di adesione e deve specifica l'organizzazione professionale alla quale l'ente fa capo [7].

     7. Gli enti riconosciuti idonei a norma del presente articolo possono presentare progetti di attività redatti in conformità alle direttive regionali, ai fini dell'inserimento nel piano di cui al precedente articolo 2 [8].

 

     Art. 12. (Associazioni di produttori agricoli e consorzi di cooperative agricole). [5]

 

     Art. 13. (Istituzione della rete regionale di contabilità agraria).

     1. La Regione istituisce la rete regionale di contabilità agraria affidandone, con deliberazione della Giunta regionale, l'attività all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che provvede alla gestione mediante adeguate strutture.

     2. La rete di cui al precedente comma comprende anche l'attività svolta dalla rete di informazione contabile agricola prevista dalla normativa comunitaria e provvede alla rilevazione contabile di un numero di aziende agricole dislocate sul territorio regionale e rispondenti a precisi parametri tali da risultare rappresentative della realtà agricola laziale.

     3. La rete regionale di contabilità agraria ha lo scopo di:

     a) permettere la rapida utilizzazione dei dati contabili e favorire l'attività di consulenza alla gestione;

     b) permettere all'azienda agricola moderna di verificare l'efficacia delle scelte fatte per un valido inserimento sul mercato e di conoscere i costi di produzione dei prodotti ottenuti nei vari settori produttivi;

     c) evidenziare, tramite un'analisi micro-economica, i risultati tecnici ed economici conseguiti, fornire una prima valutazione dell'efficienza tecnica, economica ed organizzativa della gestione e perseguire un'indispensabile simbiosi tra assistenza tecnica ed assistenza economica;

     d) individuare metodi più rispondenti all'attuazione di una politica agricola territoriale e nei vari settori produttivi e finanziamenti specifici in materia di agricoltura.

 

     Art. 14. (Registro regionale degli informatori socio-economici dei divulgatori agricoli e dei tecnici agricoli riqualificati o qualificati per la divulgazione). [9]

     1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, un registro regionale al quale sono iscritti a domanda, in elenchi distinti, gli informatori socio-economici, i divulgatori agricoli ed i tecnici agricoli riqualificati ed i tecnici agricoli opportunamente qualificati per la divulgazione.

     2. Per l'iscrizione al registro di cui al precedente comma è necessario il possesso:

     a) per gli informatori socio-economici, dell'attestato di cui all'articolo 46 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63;

     b) per i divulgatori agricoli, del certificato di frequenza ai corsi di formazione dei divulgatori agricoli previsti dal regolamento della Comunità Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270;

     b bis) per i tecnici agricoli riqualificati, dell'attestato di idoneità rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola di cui all'articolo 15 bis;

     b ter) per i tecnici qualificati per la divulgazione, dell'attestato di idoneità rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di qualificazione per la divulgazione di cui all'articolo 15.

     3. La cancellazione dal registro è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale:

     a) a richiesta dell'interessato;

     b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge;

     c) per incompatibilità con altre attività lavorative dell'interessato;

     d) per eventuali inadempienze segnalate dai competenti uffici regionali o dagli enti ed organismi che utilizzano il tecnico.

     4. Il registro è aggiornato e pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio entro il 31 gennaio.

 

     Art. 15. [10]

     1. Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica polivalente da parte delle strutture autogestite di cui all'articolo 11, la Regione organizza direttamente o autorizza i centri di formazione professionale agricola riconosciuti in base all'articolo 18, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, per lo svolgimento di corsi di qualificazione per la divulgazione agricola rivolta a tecnici in possesso di laurea in scienze agrarie o equiparata, diploma di perito agrario o agrotecnico.

 

     Art. 15 bis. (Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola). [11]

 

     Art. 16. (Formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli).

     1. Al fine di favorire la formazione e qualificazione professionale degli addetti in agricoltura, l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, anche su indicazione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, promuove e realizza iniziative, ai sensi della disciplina regionale concernente la formazione professionale.

 

     Art. 17. (Agevolazioni finanziarie).

     1. La Regione agevola con concorso finanziario le attività degli enti pubblici e privati che svolgono i servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente articolo 5.

     2. Per le attività di assistenza tecnica di tipo specialistico, svolte in attuazione del piano regionale previsto dal precedente articolo 2 e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, dagli enti pubblici, compresi l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) ed i consorzi di bonifica, la Regione trasferisce agli enti stessi i fondi necessari ad integrazione delle risorse di bilancio all'uopo da essi stanziate.

     3. Per le attività di assistenza tecnica di tipo polivalente, svolte dagli enti di cui al precedente articolo 11 e comprese nel piano previsto dall'articolo 2, terzo e quarto comma, della presente legge, la misura del concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile non può essere inferiore all'80 per cento. Nell'ambito di detto finanziamento sono riconosciute anche le spese generali nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo del progetto, ivi compresi gli oneri finanziari per le anticipazioni occorrenti per il trattamento economico del personale impegnato nel progetto. Dette spese possono essere riconosciute anche per i progetti finanziati e non ancora liquidati [12].

     4. [13].

     5. Con provvedimento del Consiglio regionale sono determinate le condizioni di ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo e le modalità di erogazione dei finanziamenti o dei contributi regionali. In particolare, il concorso finanziario della Regione è condizionato all'impegno dell'ente beneficiario di far partecipare i tecnici, dei quali è previsto l'impiego per lo svolgimento delle attività finanziate, sia ai corsi di formazione e di aggiornamento dei divulgatori di cui al precedente articolo 15, sia ad appositi corsi periodici presso i centri di dimostrazione agraria di cui all'articolo 7 della presente legge [12].

 

     Art. 18. (Profili professionali ed organici del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo - Assunzione nei ruolo regionali).

     1. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nell'ottava qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati cento posti per funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali o medicina veterinaria o scienze della produzione animale e quarantacinque posti per funzionario esperto per l'informazione socioeconomica, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o medicina veterinaria o scienze naturali biologiche o scienze economiche o sociologiche [14].

     2. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati centocinquanta posti per istruttore tecnico, esperto per la divulgazione agricola e cinquanta posti per istruttore tecnico, esperto nell'informazione socio-economica agricola, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario [15].

     3. La dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali dell'ottava qualifica funzionale è aumentata di venti unità e le dotazioni organiche del ruolo del personale degli uffici regionali della sesta qualifica funzionale sono diminuite di venti unità. I divulgatori assunti sulla base dei corsi di formazione organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) sono utilizzati anche presso l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL) nell'ambito delle attività previste per assicurare la più ampia integrazione funzionale tra le strutture incaricate di svolgere assistenza tecnica [16].

     4. La Regione assume, entro il 1995, nel ruolo ordinario del personale della Giunta regionale e nei limiti previsti nel relativo profilo professionale:

     a) i divulgatori esperti per la divulgazione agricola che abbiano superato, per conto della Regione Lazio, le prove finali dei corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) per il centro-Italia, di cui alla legge regionale n. 59 del 23 dicembre 1982, concernente «Costituzione del consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee n. 270 del 6 febbraio 1979» e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso;

     b) gli informatori socio-economici, che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione organizzati dalla Regione, secondo le modalità della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63» e che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 58 del 1982.

     5. I divulgatori e gli informatori socio-economici, per essere inseriti nel ruolo ordinario della Regione, devono presentare domanda di assunzione entro trenta giorni dal superamento delle prove finali di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma.

     6. I divulgatori e gli informatori socio-economici che siano risultati idonei, rispettivamente, nei primi tre corsi organizzati dal CIFDA e nel primo corso organizzato dalla Regione, purché ammessi agli stessi corsi a seguito di pubblico concorso con riferimento alla Regione Lazio, sono inseriti nel ruolo ordinario della Giunta regionale ai sensi della presente legge, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.

     7. Alle assunzioni, di cui al comma quarto del presente articolo, partecipano tecnici laureati e diplomati vincitori di borse di studio istituite con deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 1977, n. 1358 e 29 dicembre 1977, n. 6453, che abbiano frequentato il corso teorico, sulle metodologie di assistenza tecnica agricola, effettuato presso l'istituto professionale dell'agricoltura di Borgo Piave di Latina, nonché abbiano prestato attività pratica di divulgazione, per almeno un biennio presso i settori decentrati agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio.

 

     Art. 19. (Abrogazione di norme precedenti).

     1. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'articolo 39 del Titolo III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'onere di L. 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1987, sarà istituito nel bilancio in corso il capitolo n. 01530 con la seguente denominazione: «Attività relativa alla disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».

     2. Alla copertura finanziaria, per l'anno 1987, si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 01103.

     Alla quantificazione e copertura dell'onere per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi regionali di bilancio.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2009, n. 19.

[1] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[3] Numero abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[3] Numero abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[4] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[5] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[5] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[6] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 1997, n. 15 e così modificata dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13/1989.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13/1989.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13/1989.

[5] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[9] Rubrica e testo del presente articolo già modificati dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 1997, n. 15 e così ulteriormente modificati dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 1997, n. 15 e abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[12] Comma così modificato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[13] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[12] Comma così modificato dall'art. 70 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1992, n. 49 (B.U. 19 dicembre 1992, n. 35).

[15] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 1990, n. 25 e successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 1992, n. 49 (B.U. 19 dicembre 1992, n. 35).

[16] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 dicembre 1992, n. 49 (B.U. 19 dicembre 1992, n. 35).