§ 3.1.46 - L.R. 8 febbraio 1980, n. 12.
Interventi nel settore della produzione ortoflorofrutticola.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:08/02/1980
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione Lazio, nel quadro del programma regionale di sviluppo dell'agricoltura promuove lo sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole e delle coltivazioni industriali favorendo, in [...]
Art. 2.  (Comparto ortofloricolo). In rapporto alle potenzialità di sviluppo dell'occupazione e del reddito connesse al potenziamento dei comparti orticolo e floricolo ed alle prospettive di incremento delle [...]
Art. 3.  (Comparto frutticolo). Il miglioramento e l'espansione del comparto frutticolo, mediante realizzazione di nuovi impianti specializzati interessa prioritariamente le seguenti specie nelle zone a [...]
Art. 4.  (Coltivazioni industriali). Per il comparto delle colture industriali, il processo di espansione e di consolidamento della barbabietola da zucchero, del tabacco e delle oleaginose dovrà risultare [...]
Art. 5.  (Opere finanziabili). Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono iniziative riguardanti la ortoflorofrutticoltura e le colture industriali coerenti con le direttive di cui ai precedenti [...]
Art. 6.  (Misura degli interventi - Soggetti beneficiari - Priorità). Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 5, previste nei piani di sviluppo, la Regione [...]
Art. 7.  (Programmazione produttiva e servizi di supporto). Nell'ambito dei criteri di localizzazione programmata delle colture indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, gli indirizzi produttivi specifici, [...]
Art. 8.  (Sperimentazione - Attività vivaistica e sementiera). La Regione, mediante apposite convenzioni con istituti di sperimentazione agraria e con altri istituti di ricerca e centri di miglioramento [...]
Art. 9.  (Strutture di lavorazione, trasformazione e
Art. 10.  (Società agro-industriali). La Regione favorisce la costituzione di società agro-industriali, nelle quali le cooperative agricole e loro consorzi detengano la maggioranza azionaria, concedendo [...]
Art. 11.  (Servizi di commercializzazione). Per migliorare i circuiti di commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, mediante l'orientamento qualitativo delle produzioni e con la creazione di nuovi [...]
Art. 12.  (Interventi a sostegno). Le aziende interessate ai piani di sviluppo nel quali sono previste iniziative nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture industriali possono fruire, per un'adeguata [...]
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie). Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980 e successivi si istituiscono appositi capitoli di spesa con la [...]


§ 3.1.46 - L.R. 8 febbraio 1980, n. 12. [1]

Interventi nel settore della produzione ortoflorofrutticola.

(B.U. 10 marzo 1980, n. 7).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione Lazio, nel quadro del programma regionale di sviluppo dell'agricoltura promuove lo sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole e delle coltivazioni industriali favorendo, in relazione alle vocazioni ed alle condizioni strutturali e socio- economiche delle diverse zone e secondo le direttrici di sviluppo settoriale fissate negli articoli successivi:

     l'espansione ed il consolidamento delle coltivazioni sia di pieno campo che protette, con particolare riguardo alle specie aventi maggiori prospettive di collocamento;

     il miglioramento delle strutture produttive e degli standards qualitativi delle produzioni;

     la ristrutturazione, la razionalizzazione e la specializzazione delle superfici investite a fruttiferi, sia mediante riconversione colturale o varietale, sia mediante l'adeguamento agronomico e tecnologico;

     la disponibilità di sementi e materiale vivaistico selezionati;

     la concentrazione e la regolazione dell'offerta dei prodotti;

     il potenziamento delle strutture cooperative di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione, tenendo conto in particolare delle esigenze dei mercati di esportazione;

     il miglioramento dei rapporti con l'industria di trasformazione, anche attraverso la programmazione colturale e la standardizzazione delle varietà idonee;

     la creazione di servizi commerciali aggiuntivi per le cooperative agricole e le associazioni dei produttori.

 

     Art. 2. (Comparto ortofloricolo). In rapporto alle potenzialità di sviluppo dell'occupazione e del reddito connesse al potenziamento dei comparti orticolo e floricolo ed alle prospettive di incremento delle esportazioni delle relative produzioni, le direttrici di sviluppo riguardano:

     l'espansione delle colture ortive di pieno campo in aree irrigue, con diffusione di specie e varietà atte alla lavorazione industriale, con particolare considerazione per la produzione di surgelati, nonché di quelle di più facile collocamento sui mercati esteri;

     l'espansione delle coltivazioni ortive in serra nelle aree rispondenti per condizioni ambientali e caratterizzate da ridotte dimensioni aziendali e da alta densità di popolazione;

     l'espansione delle colture floricole in piena aria ed in serra principalmente nelle zone tradizionali della fascia litoranea, in quelle circostanti il lago di Nemi e dell'agro romano;

     l'adeguamento qualitativo ed il miglioramento della produzione esistente.

 

     Art. 3. (Comparto frutticolo). Il miglioramento e l'espansione del comparto frutticolo, mediante realizzazione di nuovi impianti specializzati interessa prioritariamente le seguenti specie nelle zone a fianco di esse indicate:

     nocciolo: area tradizionale della provincia di Viterbo ed aree idonee delle province di Roma, Rieti e Frosinone;

     ciliegio: nella Sabina reatina e Sabina romana, Viterbo e zone collinari idonee;

     vite per uva da tavola: nelle tradizionali e tipiche delle province di Latina e Roma;

     susino ed albicocco: in aree particolarmente vocate della fascia collinare e litoranea delle province di Latina e Roma;

     noce: in aree particolari delle zone collinari interne;

     castagno da frutto: nelle zone di alta collina e montagna specificatamente vocate;

     actinidia: in zone irrigue, congeniali per natura dei terreni e, soprattutto, per condizioni climatiche.

     I programmi di nuovi impianti saranno valutati, per quanto riguarda i requisiti tecnico-agronomici, in relazione alla idoneità del clima, e del terreno, nonché in relazione ai vincoli di destinazioni colturali diverse posti da preesistenze ed alle possibilità di collocamento sul mercato per la presenza di adeguati servizi commerciali e impianti di trasformazione.

     I predetti criteri di valutazione saranno applicati anche ai programmi di ristrutturazione, razionalizzazione e specializzazione dei frutteti esistenti.

 

     Art. 4. (Coltivazioni industriali). Per il comparto delle colture industriali, il processo di espansione e di consolidamento della barbabietola da zucchero, del tabacco e delle oleaginose dovrà risultare organico e coerente, anche territorialmente, con il processo di sviluppo e di ristrutturazione delle corrispondenti attività di lavorazione industriale del prodotto. Saranno, comunque, favoriti l'adeguamento varietale e qualitativo, il miglioramento agronomico e tecnologico delle produzioni, lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo ed i rapporti interprofessionali.

 

     Art. 5. (Opere finanziabili). Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono iniziative riguardanti la ortoflorofrutticoltura e le colture industriali coerenti con le direttive di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, sono finanziabili:

     a) le opere di sistemazione dei terreni e di risanamento idraulico e/o biologico;

     b) la costruzione e/o il riattamento di impianti di irrigazione, compresa la fertirrigazione, con preferenza al sistema di distribuzione «a goccia»;

     c) la realizzazione di razionali impianti di serre, con preferenza a quelle sostenute da strutture metalliche o in resine poliesteri rinforzate con fibre di vetro, e compresi gli impianti di condizionamento climatico e di fertirrigazione nonché il materiale di copertura, quando si tratti di vetro e lastre rigide di materiali plastici;

     d) la costruzione di impianti per le colture idroponiche;

     e) lo scasso e la preparazione del terreno, ivi compresa la rimozione delle colture arboree preesistenti;

     f) l'impianto di sistemi vivi o morti di protezione dal vento e da altre meteore;

     g) la realizzazione degli impianti e dei reimpianti arborei compreso l'acquisto del materiale vegetativo e delle strutture e dei materiali di sostegno, nonché altre opere necessarie per rinnovamento varietale e per adeguamento tecnico-agronomico;

     h) la realizzazione di infrastrutture viarie, interpoderali e poderali, necessarie per rendere più agevole l'esercizio agricolo, quando siano inserite nei piani di sviluppo come opere occasionate e non superino il 10 per cento degli investimenti;

     i) la realizzazione di altre opere e strutture aziendali, compresi locali di deposito dei prodotti e dei mezzi tecnici effettivamente funzionali alla validità del piano.

 

     Art. 6. (Misura degli interventi - Soggetti beneficiari - Priorità). Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 5, previste nei piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento elevata al 40 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla legge a. 352 del 1976 e contributi in conto interessi sui mutui integrativi fino a totale copertura della spesa ammessa a favore di:

     a) cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonché cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

     b) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle società in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;

     c) coltivatori diretti singoli.

     A favore degli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 vengono concessi solo i mutui agevolati sull'intera spesa riconosciuta ammissibile.

     I mutui agevolati di miglioramento avranno durata decennale, oltre una annualità di preammortamento, per gli investimenti nei comparti orticolo, floricolo e delle coltivazioni industriali e per gli apprestamenti di protezione e forzatura; per gli investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere la durata dei mutui sarà la seguente:

     mutui decennali, oltre una annualità di preammortamento, nel caso di impianti e reimpianti di fruttiferi ad alta densità di piante;

     mutui quindicennali, oltre una annualità di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno;

     mutui ventennali, oltre due annualità di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno;

     mutui ventennali, oltre due annualità di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere ciliegio, cocciolo, noce e castagno.

     Nella concessione delle provvidenze previste, i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorità:

     1) piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 o interessanti imprese famigliari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorgimenti produttivi;

     2) piani interaziendali proposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da cooperative agricole e loro consorzi con impianti di lavorazione e commercializzazione già attivi o in corso di realizzazione;

     3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori.

     Priorità assoluta sarà data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali o coordinati con programmi di produzione e

commercializzazione definiti da associazioni di produttori per la realizzazione di centri integrati di colture intensive, comprendenti oltre che le strutture di produzione anche le strutture cooperative di lavorazione, commercializzazione e, fornitura di servizi.

 

     Art. 7. (Programmazione produttiva e servizi di supporto). Nell'ambito dei criteri di localizzazione programmata delle colture indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, gli indirizzi produttivi specifici, le scelte varietali e le tecniche di coltivazione potranno essere concertate, zona per zona, tra i produttori agricoli e gli organismi associativi ai quali gli stessi aderiscono, avuto riguardo sia alle esigenze prospettive del mercato, soprattutto estero, sia agli eventuali accordi interprofessionali stipulati tra associazioni dei produttori ed industrie di trasformazione per i prodotti a queste ultime destinabili.

     Ogni coltivazione deve essere effettuata con materiale di riproduzione avente la certificazione varietale.

     Per favorire razionali scelte produttive ed impostazioni agronomicamente corrette ed economicamente valide, gli enti locali, le organizzazioni cooperative e le associazioni dei produttori possono richiedere alla Regione specifici interventi a livello comprensoriale e zonale di informazione socio-economica, di assistenza tecnica e di formazione professionale.

 

     Art. 8. (Sperimentazione - Attività vivaistica e sementiera). La Regione, mediante apposite convenzioni con istituti di sperimentazione agraria e con altri istituti di ricerca e centri di miglioramento genetico, attuerà programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati a specifici obiettivi regionali nei settori dell'ortoflorofrutticoltura, delle coltivazioni industriali e di altre coltivazioni erbacee.

     La Regione favorirà altresì la fornitura di materiale vegetativo di base e/o certificato a cooperative di agricoltori e ad aziende agricole singole che si impegnino alla moltiplicazione del materiale di propagazione sotto il diretto controllo dei costitutori o degli enti responsabili della conservazione in purezza e dei servizi tecnici regionali, ponendo a disposizione dei produttori regionali il materiale prodotto, con la certificazione della rispondenza varietale e della garanzia fitosanitaria.

     Per le spese di primo impianto dei vivai vengono concessi mutui agevolati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 59.

     Per l'acquisto di attrezzature e per la normale conduzione dell'attività viene concesso il credito agrario di esercizio ai sensi delle vigenti leggi regionali.

     Contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile possono essere concessi a favore di cooperative agricole e loro consorzi per il primo allestimento di semenzai per la produzione e la fornitura di piantine ai soci secondo i programmi colturali concordati.

     Alle cooperative ed ai singoli coltivatori moltiplicatori di sementi selezionate operanti in collegamento con centri sementieri promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 59 potranno essere concessi aiuti per l'impianto dei campi di moltiplicazione e per le attrezzature sussidiarie e sarà assicurato da parte del centro sementiero collegato il ritiro del prodotto se ottenuto sotto il controllo degli organi indicati dalla Regione.

     La concessione delle provvidenze previste nel presente articolo, è subordinata, fermi restando il vincolo della vigilanza e della priorità di fornitura agli agricoltori regionali, alla presentazione del piano di sviluppo della azienda vivaistica e sementiera.

 

     Art. 9. (Strutture di lavorazione, trasformazione e

commercializzazione). La Regione concede agevolazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi e di associazioni di produttori ortofrutticoli per la realizzazione di progetti aventi lo scopo di potenziare, razionalizzare e perfezionare le strutture di raccolta, di preparazione commerciale (condizionamento), di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli e degli altri prodotti destinati alla trasformazione industriale.

     I progetti di cui al comma precedente possono prevedere l'acquisizione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti nonché la costruzione di nuovi impianti.

     Priorità assoluta sarà data ai progetti riguardanti la razionalizzazione ed il perfezionamento di impianti collettivi esistenti con adeguamento delle capacità di stivaggio e di conservazione e con la dotazione di attrezzature operative tecnologicamente e funzionalmente rispondenti, con particolare riguardo alle attrezzature di

prerefrigerazione ed agli impianti frigoriferi e di conservazione in atmosfera controllata nonché a strutture collaterali di utilizzazione dei prodotti di scarto.

     I nuovi impianti, quando non siano compresi in progetti di centri integrati o in programmi di produzione e commercializzazione definiti da associazioni di produttori, potranno essere realizzati solo in zone di intensa produzione che ne siano sprovviste o insufficientemente dotate in relazione ai programmi di investimento nel settore produttivo ed al grado di utilizzazione di strutture esistenti congiuntamente alle possibilità di ampliamento e di potenziamento delle stesse.

     Gli impianti e le attrezzature operative debbono essere dimensionate in rapporto all'ampiezza della base produttiva da servire, tenendo conto anche delle suscettività di allargamento della base associativa nell'area specializzata servita.

 

     Art. 10. (Società agro-industriali). La Regione favorisce la costituzione di società agro-industriali, nelle quali le cooperative agricole e loro consorzi detengano la maggioranza azionaria, concedendo finanziamenti, in misura percentuale proporzionale alla partecipazione azionaria della categoria agricola, per gli investimenti occorrenti alla realizzazione di impianti industriali di trasformazione ad alto contenuto tecnologico.

     La Regione garantisce altresì il credito agrario agevolato di anticipazione alle cooperative agricole ed alle associazioni di produttori, quando stipulino con le industrie di trasformazione contratti di coltivazione e di cessione dei prodotti sulla base di prezzi minimi.

     Nel caso di validità pluriennale dei contratti, i contratti stessi avranno carattere aperto e saranno perfezionati fissando, a chiusura di ogni campagna, i termini di cessione del prodotto per la campagna successiva.

     La misura delle anticipazioni corrisposte ai singoli produttori dovrà essere diversificata in funzione della categoria di qualità dei prodotti, secondo la regolamentazione comunitaria.

 

     Art. 11. (Servizi di commercializzazione). Per migliorare i circuiti di commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, mediante l'orientamento qualitativo delle produzioni e con la creazione di nuovi sbocchi, la Regione può concedere contributi ai consorzi di cooperative ed alle associazioni dei produttori per la istituzione di servizi commerciali permanenti a vantaggio delle cooperative e dei produttori singoli aderenti, soprattutto allo scopo di aumentare le esportazioni, anche mediante la ricerca e i' individuazione di nuovi mercati.

     I predetti contributi saranno commisurati al valore della produzione commercializzata e maggiorati in rapporto proporzionale agli incrementi delle qualità del prodotto esportato.

     I dati, le rilevazioni e le informazioni raccolte e tenute aggiornate dovranno essere poste a disposizione dei servizi regionali.

     Per le spese di direzione tecnica e commerciale, alle cooperative agricole e loro consorzi, costituiti da almeno cinque anni, possono essere concessi contributi nella misura massima dell'1 per cento del fatturato annuo per le vendite all'estero di prodotti ortoflorofrutticoli, elevata all'1,5 per cento per le cooperative agricole e consorzi di cooperative costituiti da meno di cinque anni.

 

     Art. 12. (Interventi a sostegno). Le aziende interessate ai piani di sviluppo nel quali sono previste iniziative nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture industriali possono fruire, per un'adeguata loro dotazione di macchine ed attrezzature e per le spese colturali, del credito agrario di esercizio ai sensi delle leggi regionali vigenti.

     In alternativa al credito di conduzione, ai produttori soci di cooperative o aderenti ad associazioni di produttori riconosciute ed operanti nella fase di commercializzazione possono essere concesse, durante la fase colturale, anticipazioni da parte della cooperativa o dell'associazione di appartenenza che possono fruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per lo specifico scopo, a condizione che esista l'espresso impegno al conferimento dell'intera produzione vendibile.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie). Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980 e successivi si istituiscono appositi capitoli di spesa con la seguente denominazione:

     «Spese per attività di ricerca e sperimentazione» (articolo 8).

     «Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi per spese di direzione tecnica e commerciale» (art. 11).

     «Contributi a consorzi di cooperative ed associazioni di produttori per la istituzione di servizi commerciali permanenti» (art. 11).

     «Contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa approvata per il primo allestimento di semenzai, a favore di cooperative agricole e loro consorzi» (art. 8).

     «Contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento della spesa ammessa per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per la realizzazione di iniziative riguardanti

l'ortoflorofrutticoltura e le colture industriali»;

     «Concorso negli interessi sui mutui decennali per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per gli investimenti nei comparti orticolo, floricolo e delle coltivazioni industriali, per gli apprestamenti di protezione e forzatura, e per gli impianti di fruttiferi ad alta densità di piante»;

     «Concorso negli interessi sui mutui di durata di anni 15 per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per gli investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno»;

     «Concorso negli interessi sui mutui ventennali per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all' art. 5 per gli investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere ciliegio, nocciolo, noce e castagno ed altre specie fruttifere a lento accrescimento»;

     «Contributi in conto capitale a favore di cooperative agricole e loro consorzi anche in partecipazione a società agro-industriali nella misura del 25 per cento della spesa approvata per la realizzazione di progetti riguardanti strutture di raccolta, preparazione commerciale, di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli e di altri prodotti destinati alla trasformazione industriale» (articoli 10 e 11).

     Alla quantificazione della spesa si provvederà con legge di approvazione di bilancio dell'esercizio 1980 e successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.