Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 30/01/1979 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). La Regione Lazio, allo scopo di incoraggiare la migliore coltivazione della terra e favorire lo sviluppo della produzione agricola e delle derivate attività di lavorazione dei prodotti, [...] |
Art. 2. (Destinazione dei prestiti). I prestiti di esercizio sono concedibili per l'acquisto di: |
Art. 3. (Tassi di interesse). Per le operazioni creditizie di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il tasso di interesse a carico dei beneficiari, è fissato nelle misure minime previste [...] |
Art. 4. (Spesa ammissibile). I prestiti agevolati per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole hanno durata di cinque anni e sono concessi nella misura massima del settantacinque per cento della [...] |
Art. 5. (Leasing). Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni strumentali, nella fattispecie macchine ed attrezzature agricole, acquistati dalla società di [...] |
Art. 6. (Competenze). I prestiti vengono concessi fino all'importo di L. 50 milioni in base al nulla-osta rilasciato dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio ed attestante la [...] |
Art. 7. (Procedure). 1. Le rate di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio sono calcolate in semestralità od annualità costanti posticipate, e verranno [...] |
Art. 8. (Beneficiari). I prestiti ed i contributi sono concessi agli operatori agricoli singoli ed associati. |
Art. 9. (Garanzie fidejussorie). Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge l'ente di sviluppo agricolo del Lazio può prestare fidejussione a favore dei coltivatori diretti, singoli ed [...] |
Art. 10. (Garanzie sussidiarie). I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore dei soggetti indicati dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364 sono assistiti dalla garanzia [...] |
Art. 11. (Ripartizione dei fondi). Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, provvede alla ripartizione territoriale [...] |
Art. 12. (Normativa richiamata). Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 13. (Attualizzazione concorso regionale). Il concorso regionale sui prestiti quinquennali di esercizio viene corrisposto agli istituti bancari o enti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate [...] |
Art. 14. (Norme finanziarie). Per la concessione degli interventi previsti dai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 1.650.000.000 per l'anno 1979. Alla copertura dell'onere si provvederà mediante [...] |
Art. 15. (Norma transitoria). Le norme di cui alla presente legge si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 27 [...] |
§ 3.1.37 - L.R. 30 gennaio 1979, n. 7. [1]
Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.
(B.U. 20 febbraio 1979, n. 5).
Art. 1. (Finalità). La Regione Lazio, allo scopo di incoraggiare la migliore coltivazione della terra e favorire lo sviluppo della produzione agricola e delle derivate attività di lavorazione dei prodotti, mediante una più adeguata dotazione delle aziende singole o associate e la creazione di cooperative di servizio, concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
Concede in alternativa contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole, contratte direttamente con società di «leasing», operanti nel settore agricolo e convenzionate con la Regione Lazio [2].
Art. 2. (Destinazione dei prestiti). I prestiti di esercizio sono concedibili per l'acquisto di:
a) macchine motrici, con preferenza a quelle polivalenti e suscettibili di più larga utilizzazione;
b) accessori ed organi lavoranti necessari per una migliore utilizzazione di macchine esistenti;
c) macchine operatrici specifiche, comprese le macchine per la raccolta dei prodotti, adeguate per potenzialità e qualità di lavoro;
d) mezzi di trasporto merci da parte di cooperative agricole;
e) attrezzature occorrenti per la migliore e più razionale esecuzione di operazioni colturali compresa la raccolta dei prodotti;
f) macchine ed attrezzature (funzioni-strumentali) per il completamento delle linee di lavorazione dei prodotti;
g) motori e pompe da sostituire per obsolescenza o a seguito di modifiche da apportare ad impianti di irrigazione esistenti; irrigatori automatici [3];
h) roulottes per addetti alla pastorizia purché siano pastori a titolo principale ai sensi della
i) macchine per uso zootecnico (refrigeratori, mezzi di trasporto refrigeranti, nastri trasportatori, mungitrici mobili
[4].
Le macchine e le attrezzature debbono risultai sempre rispondenti alle effettive esigenze delle aziende in relazione agli ordinamenti colturali ed agli indirizzi produttivi delle medesime.
Sono altresì finanziabili, soprattutto nelle zone interne, collinari e montane, caratterizzate da elevato grado di frammentazione fondiaria e con particolari problemi strutturali e gestionali delle aziende, acquisti di macchine agricole, comprese quelle specifiche per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, da parte di cooperative di servizio con priorità di quelle costituite da giovani ai sensi della
Art. 3. (Tassi di interesse). Per le operazioni creditizie di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il tasso di interesse a carico dei beneficiari, è fissato nelle misure minime previste dalle norme statuali.
Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato e quella di ammortamento calcolata al tasso agevolato a carico dei beneficiari ugualmente fissato dalle norme statuali.
Per le operazioni di locazione finanziaria di cui al secondo comma dell'articolo 1, il contributo regionale in conto canoni è stabilito in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato, fissati dalle norme statuali.
Il tasso agevolato a carico dei beneficiari non può risultare inferiore a quello minimo stabilito dalle norme statuali in vigore [5].
Art. 4. (Spesa ammissibile). I prestiti agevolati per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole hanno durata di cinque anni e sono concessi nella misura massima del settantacinque per cento della spesa ammissibile.
Tale misura è elevata al novanta per cento per le cooperative e per gli imprenditori la cui azienda ricade totalmente o per la maggior parte nei territori montani e svantaggiati ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352.
Art. 5. (Leasing). Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni strumentali, nella fattispecie macchine ed attrezzature agricole, acquistati dalla società di «leasing» concedente su scelta e indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento del solo valore residuo già concordato in sede contrattuale [6].
Art. 6. (Competenze). I prestiti vengono concessi fino all'importo di L. 50 milioni in base al nulla-osta rilasciato dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio ed attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti agli ordinamenti produttivi delle aziende sulla base delle indicazioni deliberate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'agricoltura.
Per i prestiti di importo superiore il nulla-osta viene rilasciato dall'assessorato all'agricoltura, sulla base dell'istruttoria tecnico- economica effettuata dal settore decentrato competente.
Alla liquidazione del concorso regionale, a favore di ciascun istituto ed ente finanziatore, si provvede con deliberazione di Giunta sulla base di appositi rendiconti presentati dall'istituto ed ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.
Art. 7. (Procedure). 1. Le rate di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio sono calcolate in semestralità od annualità costanti posticipate, e verranno corrisposte, agli istituti di credito od enti appositamente convenzionati con la Regione Lazio, in unica soluzione, scontate al tasso di attualizzazione, risultante pari al passo di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria, indicato nel relativo decreto ministeriale in vigore al momento del perfezionamento dell'operazione di credito [7].
Art. 8. (Beneficiari). I prestiti ed i contributi sono concessi agli operatori agricoli singoli ed associati.
Priorità va data ai coltivatori diretti, ai gruppi di coltivatori associati che procedano ad accorpamenti produttivi dei terreni ed alle cooperative.
A tali categorie va destinato non meno del settanta per cento dell'intero stanziamento annuale della presente legge.
Vanno rispettate le priorità per i giovani singoli o associati di cui alla
Le priorità di cui ai commi precedenti vanno rispettate anche nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge per i contratti di locazione finanziaria [8].
Art. 9. (Garanzie fidejussorie). Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge l'ente di sviluppo agricolo del Lazio può prestare fidejussione a favore dei coltivatori diretti, singoli ed associati, di cooperative agricole e di associazioni di produttori.
Art. 10. (Garanzie sussidiarie). I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore dei soggetti indicati dall'art. 10 della
Gli istituti ed enti abilitati sono autorizzati ad effettuare, sull'importo originario dei prestiti o dei mutui accordati ai soggetti di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,20 per cento da versare al fondo interbancario di garanzia.
Art. 11. (Ripartizione dei fondi). Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, provvede alla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie annuali, sulla base delle esigenze rilevate a livello zonale, in riferimento anche agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo di ciascuna zona, privilegiando le zone interne collinari e montane.
Art. 12. (Normativa richiamata). Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla
Art. 13. (Attualizzazione concorso regionale). Il concorso regionale sui prestiti quinquennali di esercizio viene corrisposto agli istituti bancari o enti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, da calcolarsi in semestralità o annualità.
L'attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione, da stipularsi tra la Regione e gli istituti di credito [9].
Art. 14. (Norme finanziarie). Per la concessione degli interventi previsti dai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 1.650.000.000 per l'anno 1979. Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo numero 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della
I suddetti fondi saranno iscritti ad appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con le seguenti denominazioni e stanziamenti:
«Prestiti quinquennali a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» lire 1.500.000.000;
«Contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole contratte con società di leasing» L. 150.000.000.
Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, al bilancio 1979, le necessarie variazioni.
Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo n. 01553 del bilancio 1983.
Al finanziamento del predetto capitolo si provvederà con successiva legge di variazione [10].
Art. 15. (Norma transitoria). Le norme di cui alla presente legge si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della
Agli effetti dell'emissione del nulla-osta in caso di acquisto già avvenuto, è sufficiente la presentazione della documentazione dell'avvenuto acquisto o del contratto di locazione finanziaria.
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 17/83.
[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. n. 17/83.
[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. n. 17/83.
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3, della L.R. n. 17/83.
[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 17/83.
[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 46/88.
[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. n. 17/83.
[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 17/83.
[10] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. n. 17/83.