§ 2.7.216 - R.R. 11 ottobre 2010, n. 9.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/10/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 18 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
Art. 3.  Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
Art. 5.  Modifiche all'articolo 162 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
Art. 6.  Sostituzione dell'allegato B al r.r. 1/2002
Art. 7.  Modifiche all'allegato H al r.r. 1/2002
Art. 8.  Disposizioni di coordinamento
Art. 9.  Agenzie regionali
Art. 10.  Strutture direzionali dipartimentali di staff
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 2.7.216 - R.R. 11 ottobre 2010, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(B.U. 14 ottobre 2010, n. 38)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. All'articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "quattro dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "due dipartimenti";

b) alla lettera d) del comma 1 le parole: "a sette per ogni dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro per il dipartimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e a due per il dipartimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);".

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 18 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'articolo 18 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Istituzione dei dipartimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) sono istituiti i seguenti due dipartimenti a responsabilità dirigenziale:

a) Dipartimento istituzionale e territorio;

b) Dipartimento programmazione economica e sociale.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. All'articolo 19 del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole: "nel limite massimo di sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di otto unità";

b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

"c bis) una struttura tecnico-amministrativa, posta alle dirette dipendenze del direttore di dipartimento, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di venti unità, compreso il coordinatore della struttura stessa.";

c) al comma 3 le parole: "nel limite massimo di trentacinque unità per ciascun dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 70 unità per ciascun dipartimento".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Istituzione delle direzioni regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) sono istituite le seguenti direzioni regionali, a responsabilità dirigenziale, ordinate all'interno dei dipartimenti:

a) Dipartimento istituzionale e territorio:

1) Direzione regionale Attività della Presidenza;

2) Direzione regionale Protezione civile;

3) Direzione regionale Organizzazione, personale, demanio e patrimonio

4) Direzione regionale Enti locali e sicurezza;

5) Direzione regionale Trasporti;

6) Direzione regionale Territorio e urbanistica;

7) Direzione regionale Piani e programmi di edilizia residenziale, tutela dei consumatori, terzo settore e servizio civile;

8) Direzione regionale Ambiente;

9) Direzione regionale Infrastrutture;

10) Direzione regionale Agricoltura;

11) Direzione regionale Turismo;

b) Dipartimento programmazione economica e sociale:

1) Direzione regionale Bilancio, ragioneria, finanza e tributi;

2) Direzione regionale Programmazione economica e partecipazione;

3) Direzione regionale Politiche sociali e famiglia;

4) Direzione regionale Attività produttive e rifiuti;

5) Direzione regionale Formazione e lavoro;

6) Direzione regionale Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili;

7) Direzione regionale Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale;

8) Direzione regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;

9) Direzione regionale Cultura, arte e sport.

2. Le competenze attribuite a ciascuna direzione regionale sono descritte nell'allegato B.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 162 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. All'articolo 162 del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di direttore di dipartimento sono conferiti dalla Giunta, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, con proprio provvedimento, su proposta del Presidente, sentito l'assessore competente in materia di personale, a dirigenti della prima fascia del ruolo della dirigenza ovvero, in misura non inferiore al cinquanta per cento della relativa dotazione, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20, comma 5, della l.r. 6/2002 e successive modifiche ovvero, con contratto a tempo determinato, ai soggetti di cui ai commi 6 e 10, nel rispetto dei limiti ivi previsti.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di direttore regionale sono conferiti dalla Giunta, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, con proprio provvedimento, su proposta del Presidente, sentito l'assessore competente in materia di personale, a dirigenti della prima fascia del ruolo della dirigenza ovvero, in misura non inferiore al cinquanta per cento della relativa dotazione, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20, comma 5, della l.r. 6/2002 e successive modifiche ovvero, con contratto a tempo determinato, ai soggetti di cui ai commi 6 e 10, nel rispetto dei limiti ivi previsti.";

c) al comma 6 le parole: "previo avviso pubblico, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia del medesimo ruolo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale," sono sostituite dalle seguenti: "fornendone esplicita motivazione, previo avviso pubblico, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia del medesimo ruolo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile all'interno del ruolo,";

d) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, ridotto del 50 per cento ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della l.r. 6/2002.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'allegato B al r.r. 1/2002

1. L'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

 

     Art. 7. Modifiche all'allegato H al r.r. 1/2002

1. Al paragrafo A-Ambito di applicazione, dell'allegato H al r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del punto 2. è sostituita dalla seguente:

"a) a dirigenti della prima fascia del ruolo di cui all'articolo 170 del regolamento ovvero, in misura non inferiore al cinquanta per cento della relativa dotazione, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/2002 e siano dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento ;";

 

b) il punto 3. è sostituito dal seguente:

" Gli incarichi di direttore regionale sono conferiti:

a) a dirigenti della prima fascia del ruolo di cui all'articolo 170 del regolamento ovvero, in misura non inferiore al cinquanta per cento della relativa dotazione, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/2002 e siano dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento ;";

b) ovvero ai soggetti di cui al punto 5.";

 

c) il punto 5. è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di cui ai punti 2, 3 e 4 possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia del medesimo ruolo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile all'interno del ruolo, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di cui al presente punto possono essere altresì conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni, previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, ridotto del 50 per cento.".

 

2. Al paragrafo C-Procedura di conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento e di direttore regionale a dirigenti del ruolo regionale, dell'allegato H al r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 11. dopo le parole: "su proposta del Presidente," sono inserite le seguenti: "sentito l'assessore competente in materia di personale,";

 

b) alla lettera b) del punto 11. le parole: "su proposta congiunta del Presidente o dell'assessore interessato e dell'assessore competente in materia di personale" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Presidente, sentito l'assessore competente in materia di personale,".

 

     Art. 8. Disposizioni di coordinamento

1. I riferimenti contenuti nel r.r. 1/2002 e successive modificazioni relativi ai Dipartimenti regionali modificati dal presente regolamento sono da intendere riferiti ai Dipartimenti di cui all'articolo 20 del r.r. 1/2002 come modificato dal presente regolamento, in relazione alle rispettive competenze.

 

     Art. 9. Agenzie regionali

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia regionale per lo sport e l'Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione sono soppresse e ad esse subentrano, svolgendone le relative funzioni, rispettivamente, la Direzione regionale Cultura, arte e sport e la Direzione regionale Formazione e Lavoro. Alla stessa data sono adottati gli atti di organizzazione per l'assegnazione del personale di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera b), della l.r. 3/2010.

 

     Art. 10. Strutture direzionali dipartimentali di staff

1. Le strutture direzionali dipartimentali di staff esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse. Fino all'individuazione delle nuove strutture direzionali dipartimentali di staff secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, continuano ad operare le strutture direzionali dipartimentali di staff esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato 1

(Omissis) [1]


[1] Sostituisce l'Allegato B al R.R. 6 settembre 2002, n. 1.