Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 10/03/2009 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.7.202 - R.R. 10 marzo 2009, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
(B.U. 14 marzo 2009, n. 10)
Art. 1. (Modifiche al
1. Dopo l'articolo 553 del
"Art. 553 bis (Avvocatura regionale)
1. In attesa della adozione di una organica disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Avvocatura regionale, è istituita presso la Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza" la struttura organizzativa denominata "Avvocatura regionale".
2. L'Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali, svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione e degli enti da essa dipendenti.
3. L'Avvocatura regionale, nell'espletamento delle attività di cui al comma 2 è autonoma. Il Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell'ente, conferisce direttamente agli avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la Regione nelle sedi giurisdizionali.".
2. All'allegato B del
a) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Organizzazione e personale", al quarto periodo, le parole: "l'attività di avvocatura e consulenza giuridico-legale, nonché" sono soppresse;
b) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Assicura, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.".
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.