§ 2.7.182 - R.R. 21 giugno 2005, n. 13.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/06/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 14 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.182 - R.R. 21 giugno 2005, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(B.U. 30 giugno 2005, n. 18 – S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni).

     1. All’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all’alinea, le parole: “n. 253 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 292 unità”;

     2) alla lettera c), le parole “n. 137 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 177 unità”;

     b) al comma 4 le parole: “del 60%” sono sostituite dalle seguenti: “dell’80%”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 14 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All’articolo 14 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli incarichi individuali di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a titolo gratuito, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e all’articolo 15, ferma restando l’applicazione dell’allegato G, parte A), Punto 6.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni).

     1. All’articolo 15, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: “sono definiti” sono sostituite dalle seguenti: “nonché degli esperti e dei consulenti che operano presso le strutture stesse sono definiti, rispettivamente,”.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.