Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 19/11/2003 |
Numero: | 3 |
§ 2.7.177 - R.R. 19 novembre 2003, n. 3. [1]
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche.
(B.U. 29 novembre 2003, n. 33).
Art. 1. (Modifiche all’Allegato H al
1. All’allegato H, lettera G, il numero 42 è sostituito dal seguente:
“42. Ai dirigenti regionali e ai soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi di cui al titolo VIII, capo VII. I soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale a svolgere attività professionale, anche a carattere continuativo, ove non sussista conflitto di interessi e previa rinuncia all’indennità integrativa di cui all’articolo 20, comma 8, terzo periodo, della
Art. 2. (Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Ratificato dall’art. 1 del