§ 2.7.107 - L.R. 10 aprile 1989, n. 21.
Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/04/1989
Numero:21

§ 2.7.107 - L.R. 10 aprile 1989, n. 21.

Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. [1]

(B.U. 20 aprile 1989, n. 12).

 

(Legge abrogata dall’art. 13 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6).


[1] Per l'interpretazione autentica dell'art. 1 e dell'art. 2 della presente legge, vedi artt. 1 e 2 della L.R. 9 settembre 1993, n. 43.