Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 20/08/1979 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. Il Presidente del Consiglio regionale, i vice presidenti, i consiglieri segretari, il Presidente della Giunta regionale, il vice presidente e gli assessori possono avvalersi di segretari [...] |
§ 2.7.86 - L.R. 20 agosto 1979, n. 57.
Modifiche alla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978 e norme per l'inquadramento del personale.
(B.U. 10 settembre 1979, n. 25).
(Omissis).
(Omissis).
Il Presidente del Consiglio regionale, i vice presidenti, i consiglieri segretari, il Presidente della Giunta regionale, il vice presidente e gli assessori possono avvalersi di segretari particolari.
Le segreterie particolari non possono interferire nell'azione svolta dalle strutture amministrative, né sostituirsi alle stesse.
Alle segreterie particolari può essere preposto un coordinatore.
I coordinatori delle segreterie particolari possono essere scelti oltre che fra i dipendenti regionali di qualsiasi qualifica anche fra dipendenti di enti pubblici attraverso l'istituto del comando. In tal caso il comando non potrà prevedere una durata superiore a quella dell'incarico e, comunque, cesserà di diritto al cessare dello stesso.
Ai coordinatori delle segreterie particolari spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico in godimento, una indennità mensile nella stessa misura e con le medesime modalità stabilite per i coordinatori di ufficio.
L'art. 26 della
I contratti di assunzione dei coordinatori delle segreterie particolari posti in essere ai sensi del predetto art. 26 e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all'espletamento del concorso previsto dal precedente art. 6. Nel caso di cessazione dell'incarico agli interessati non spetterà, tuttavia l'indennità di coordinamento.
[1] Modifica l'art. 1 della
[2] Modifica l'art. 2 della