§ 2.6.63 - L.R. 21 ottobre 2008, n. 18.
Misure urgenti in materia sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:21/10/2008
Numero:18


Sommario
Art. 1. 1. La lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente:
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio


§ 2.6.63 - L.R. 21 ottobre 2008, n. 18. [1]

Misure urgenti in materia sanitaria

(B.U. 28 ottobre 2008, n. 40 - S.O. n. 128)

 

Art. 1.

1. La lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente:

“b) il risarcimento del danno.”.

 

2. Il comma 2 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 è sostituito dal seguente:

“2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) è comunque adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta.”.

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.