§ 2.6.53 - L.R. 31 marzo 2005, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:31/03/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 5 della lr. 11/1999).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/1999).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/1999).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/1999).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1999).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 11/1999).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 11/1999).
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 23 della l. r. 11/1999).


§ 2.6.53 - L.R. 31 marzo 2005, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana).

(B.U. 9 aprile 2005, n. 10).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11).

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana) è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.".

     2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della lr. 11/1999).

     1. Il comma 3 dell' articolo 5 della l.r. 11 /1999 è sostituito dal seguente:

"3. Per le prestazioni previste dal comma 1 si applica il tariffario per le indagini e gli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene veterinaria espletati dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/1999 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/1999).

     1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;

b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;

c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;

e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;

f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/1999).

     1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/1999).

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1999).

     1. L'articolo 13 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Compiti del direttore generale).

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;

b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;

c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;

d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;

i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

l) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.".

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 11/1999).

     1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione. ".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 11/1999).

     1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.".

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 23 della l. r. 11/1999).

     1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

“d) il piano annuale di attività;".