Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.5 comunità montane |
Data: | 12/01/2001 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione autentica dell'articolo 2 e dell'articolo 62 della l.r. 9/1999). |
Art. 2. ( Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/1999). |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/1999). |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 9/1999). |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 62 della l.r. 9/1999). |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 62 bis l.r. 9/1999). |
Art. 7. (Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999). |
Art. 8. (Abrogazione dell'articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 ). |
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.5.33 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999 , n. 9 (legge sulla montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate.
(B.U. 20 gennaio 2001, n. 2 - S.O. n. 5).
Art. 1. (Interpretazione autentica dell'articolo 2 e dell'articolo 62 della
1. L'articolo 2 della
2. All'articolo 62 della l.r.9/1999 le parole: <<comunità montane istituite ai sensi della presente legge>> devono essere interpretate nel senso di comunità montane costituite dall'articolo 3 della stessa l.r.9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A.
Art. 2. ( Modifiche all'articolo 2 della
1. [1].
Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della
1. [3].
9.
Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della
1. [5].
Art. 5. (Modifiche all'articolo 62 della
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 62 bis
Art. 7. (Abrogazione degli articoli 11 e 12 della
Art. 8. (Abrogazione dell'articolo 33 della
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
[1] Inserisce un comma all'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[3] Modifica il comma 4 dell'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[5] Modifica il comma 2 dell'art. 20 della
[6] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 4 dell'art. 62 della
[7] Inserisce un articolo, dopo l'art. 62, nella
[8] Abroga gli artt. 11 e 12 della
[9] Abroga l'art. 33 della