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Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999 , n. 9 (legge sulla montagna) e successive modifiche. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:12/01/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell'articolo 2 e dell'articolo 62 della l.r. 9/1999).
Art. 2.  ( Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/1999).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/1999).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 9/1999).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 62 della l.r. 9/1999).
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 62 bis l.r. 9/1999).
Art. 7.  (Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999).
Art. 8.  (Abrogazione dell'articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 ).
Art. 9.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.5.33 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999 , n. 9 (legge sulla montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate.

(B.U. 20 gennaio 2001, n. 2 - S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell'articolo 2 e dell'articolo 62 della l.r. 9/1999).

     1. L'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche, deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi prevista si applica per la costituzione di comunità montane nuove rispetto a quelle costituite dall'articolo 3 della stessa l.r. 9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A.

     2. All'articolo 62 della l.r.9/1999 le parole: <<comunità montane istituite ai sensi della presente legge>> devono essere interpretate nel senso di comunità montane costituite dall'articolo 3 della stessa l.r.9/1999 tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A.

 

     Art. 2. ( Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/1999).

     1. [1].

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/1999). [2]

     1. [3].

9.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 9/1999). [4]

     1. [5].

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 62 della l.r. 9/1999). [6]

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 62 bis l.r. 9/1999). [7]

 

     Art. 7. (Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999). [8]

 

     Art. 8. (Abrogazione dell'articolo 33 della legge 3 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 ). [9]

 

     Art. 9. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


[1] Inserisce un comma all'art. 2 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 20.

[3] Modifica il comma 4 dell'art. 16 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 20.

[5] Modifica il comma 2 dell'art. 20 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[6] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 4 dell'art. 62 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[7] Inserisce un articolo, dopo l'art. 62, nella L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[8] Abroga gli artt. 11 e 12 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[9] Abroga l'art. 33 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e l'art. 2 della L.R. 13 aprile 2000, n. 21.