Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 22/12/1999 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Aree di programmazione integrata). |
Art. 3. (Procedure). |
Art. 4. (Interventi collaterali di sostegno). |
Art. 5. (Interventi regionali per la programmazione integrata e disposizioni finanziarie). |
Art. 6. (Disposizione transitoria). |
Art. 7. (Abrogazione). |
§ 2.4.38 - L.R. 22 dicembre 1999, n. 40.
Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio.
(B.U. 30 dicembre 1999, n. 36 - S.O. n. 7).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lazio riconosce come obiettivo prioritario la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio, nel rispetto delle esigenze di tutela, per concorrere allo sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale della comunità regionale.
2. Ai fini della programmazione e del razionale e coordinato utilizzo delle risorse finanziarie locali, regionali, nazionali e comunitarie all'interno di ambiti territoriali sovracomunali, la Regione promuove e favorisce la redazione e l'attuazione della programmazione integrata secondo gli obiettivi e l'articolazione per azioni definiti con specifica deliberazione della Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e la competente commissione consiliare permanente. [1]
Art. 2. (Aree di programmazione integrata).
1. Entro il 30 giugno di ogni anno possono proporre la propria candidatura quali aree di programmazione integrata, di seguito denominate "aree", quelle che presentino una sufficiente omogeneità sotto il profilo culturale, sulla base dei dati dell'evoluzione storica, e sotto il profilo ambientale, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio. La candidatura deve essere accompagnata dalle deliberazioni degli enti locali interessati, in cui sia anche individuata la forma associativa che si intende assumere sotto il profilo istituzionale, e da una dettagliata relazione tecnica che illustri i valori e la situazione dell'area, con riferimento agli aspetti culturali, ambientali e turistici, evidenziandone il carattere di omogeneità territoriale [2].
2. Al fine della scelta tra le aree in possesso del requisito di omogeneità di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) consistenza e qualità del patrimonio e dei servizi culturali esistenti;
b) ampiezza e valore dei contesti di interesse naturalistico ed ambientale;
c) condizioni della ricettività turistica alberghiera e non;
d) precedenti esperienze di cooperazione territoriale, anche in settori diversi da quelli considerati dalla presente legge.
Art. 3. (Procedure).
1. Sulla base delle candidature pervenute una cabina di regia composta dal direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che la coordina, nonché dai direttori delle direzioni regionali competenti in materia di turismo, di programmazione economica e di ambiente, sentite le competenti province per una verifica del requisito di cui all'articolo 2, comma 1 e per la formulazione di eventuali proposte di diverso dimensionamento delle aree candidatesi, presenta entro il 31 ottobre una motivata relazione alla Giunta regionale in cui sia individuata una graduatoria delle proposte pervenute, redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2. [3]
2. La Giunta regionale provvede, entro il 31 dicembre e tenuto conto della relazione formulata dalla commissione di cui al comma 1, ad individuare le nuove aree di sperimentazione che, in ogni caso, non possono superare il numero di quattro per ciascun anno. Con lo stesso atto la Giunta regionale, sentite le competenti province, sottopone al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle procedure di programmazione integrata già avviate e può decidere la sospensione o la cessazione di quelle esperienze che mostrino eccessive difficoltà sotto il profilo della concreta volontà o possibilità di cooperazione [4].
Art. 4. (Interventi collaterali di sostegno).
1. Al fine di consentire la migliore realizzazione della programmazione integrata di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle aree individuate ai sensi della presente legge la Regione promuove, con il concorso degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della
2. Qualora gli interventi riguardanti le strutture ricettive ricadenti nell'area di programmazione integrata comportino variante al vigente strumento urbanistico, alla delibera comunale di adozione della variante si applicano i termini di cui all'articolo 6 della
Art. 5. (Interventi regionali per la programmazione integrata e disposizioni finanziarie). [5]
1. La Regione partecipa alle attività di ricerca, programmazione, progettazione e supporto tecnico alle fasi di elaborazione della programmazione integrata di cui all'articolo 1, comma 2. Il relativo onere grava sul capitolo CI2501 del bilancio di previsione della Regione.
2. Per assicurare l'attuazione e lo sviluppo delle aree di programmazione integrata di cui alla presente legge nonché per ottimizzare e rendere maggiormente coerenti i diversi strumenti programmatici e finanziari regionali che riguardano l'offerta e la promozione culturale, ambientale e turistica del patrimonio locale, la cabina di regia di cui all'articolo 3, comma 1, propone alla Giunta regionale i criteri di priorità per l'utilizzo:
a) delle risorse individuate nell'ambito dei finanziamenti previsti da specifiche leggi di settore, con particolare riferimento:
1) al fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della
2) al fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio istituito dall'articolo 23 della
3) al fondo speciale di cui all'articolo 22 della
b) degli ulteriori finanziamenti assicurati con lo stanziamento del capitolo G24522 appositamente istituito nel bilancio di previsione della Regione.
Art. 6. (Disposizione transitoria).
1. Sono considerate aree di programmazione integrata, ai sensi dell'articolo 2, quelle già individuate come tali da deliberazioni del Consiglio regionale adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata stipulata, o venga stipulata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita intesa di programma in conformità all'articolazione per azioni di cui all'articolo 1, comma 2 [6].
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle aree di cui al comma 1, provvede con propria deliberazione a destinare lo stanziamento di 1 miliardo, previsto nel capitolo 44240 del bilancio di previsione 1999, a quelle aree che stipulino l'intesa di programma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto dello stato di avanzamento della programmazione e delle indicazioni che vengono formulate dai soggetti rappresentativi delle aree interessate, con particolare riferimento al finanziamento di progetti che risultino significativi nell'ambito del processo di sperimentazione.
Art. 7. (Abrogazione).
1. L'articolo 65 della
[1] Comma già modificato dall’art. 49 della
[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 56 della
[3] Comma così modificato dall'art. 57 della
[4] Comma così modificato dall’art. 66 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 57 della
[6] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 27 della